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Risoluzione liti familiari

Avvocato diritto di famiglia

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La famiglia nel nostro ordinamento giuridico

La famiglia, nel nostro ordinamento giuridico, trova la sua più ampia tutela nell’art 29 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La Costituzione, richiama all’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, riconoscendo l’importanza della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Nella società moderna, tale concetto è stato ampliato, grazie a diversi interventi legislativi che, adeguandosi ai costumi della società, riconoscono diritti anche alle unioni di fatto e tra persone appartenenti allo stesso sesso.

I problemi da affrontare nell’ambito della famiglia sono diversi, sia in relazione alla possibilità di prevenire, o ricomporre liti familiari, che relativamente la gestione ed amministrazione del patrimonio familiare.

Pertanto le vicende familiari richiedono sempre l’intervento di un avvocato  esperto in diritto di famiglia e risoluzione di liti familiari.

Avvocato esperto in diritto di famiglia a Roma

L’Avvocato Gianluca Sposato,  rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati ,grazie alla sua esperienza e professionalità, ma soprattutto alle sue riconosciute doti umane, riesce nella maggior parte dei casi a conseguire accordi  tra le parti.

Il diritto di famiglia è tutto improntato sulla tutela dei diritti dei minori e salvaguarda i diritti dei figli minorenni.

Lo Studio Legale Sposato, fin dal 1949, si occupa di diritto di famiglia a Roma, con consulenza legale specializzata per risoluzione di liti familiari.

Nel caso in cui la comunione materiale e spirituale tra coniugi sia venuta meno, tuteliamo gli interessi della famiglia e dei minori con accordi mirati a garantire il rispetto degli impegni presi.

Separazione legale, consensuale, o giudiziale

La separazione può essere legale o “di fatto”, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un giudice e senza alcun valore sul piano legale.

Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti ponendo fine all’obbligo di convivenza.

Ciò nell’attesa di una eventuale riconciliazione, o di un provvedimento definitivo di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, che si ottiene soltanto con il divorzio. 

La separazione consensuale avviene quando i coniugi sono d’accordo nel presentare congiuntamente un ricorso che determini le condizioni della loro  disunione.

La separazione giudiziale si ha, invece, quando vi è litigiosità tra i coniugi in ordine all’attribuzione della casa coniugale, all’assegno di mantenimento all’affidamento e diritto di visita dei figli minori.

Divorzio e divorzio breve

Con il divorzio, che è stato introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898, viene pronunciato lo scioglimento del matrimonio.

In tal modo cessano definitivamente gli effetti del vincolo coniugale, sia sul piano personale che patrimoniale, con rottura del vincolo ereditario.

La Legge n. 55/2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il divorzio breve.

Per porre fine al matrimonio la norma prevede di potere chiedere il divorzio trascorsi sei mesi dalla separazione se consensuale, oppure trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi, nelle separazioni giudiziali.  

La riforma Cartabia ha introdotto nuove norme in tema di divorzio e la possibilità  di presentare un unico ricorso sia per la separazione che per il divorzio.

Accordi di convivenza coppie di fatto

Lo Studio Legale Sposato presta consulenza in ambito stragiudiziale e giudiziale per la risoluzione di liti familiari ed accordi di convivenza per le coppie di fatto, anche per rilascio e rinnovo passaporto dell’ex coniuge.

La convivenza di fatto può essere resa pubblica attraverso una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza dove i conviventi attestano di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa.

Attraverso gli accordi di convivenza le coppie non coniugate possono regolamentare attraverso la forma contrattuale più idonea gli aspetti patrimoniali della loro vita di coppia.

La legge si sta muovendo lentamente per attribuire sempre maggiore regolamentazione alle coppie di fatto.
 
Così, per esempio, il convivente superstite ha il diritto di abitare la casa dove risiedevano per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni dalla morte dell’altro convivente.

Regime patrimoniale dei coniugi

La regolamentazione del regime patrimoniale dei coniugi dipende da diversi fattori, a cominciare dal regime di comunione legale, o separazione dei beni scelto e dalla loro capacità reddituale.

Quando dall’unione non sono nati figli, gli accordi relativi allo scioglimento  della convivenza, in genere, non destano particolari problematiche.

I temi da affrontare, comunque, riguardano sempre l’assegnazione della casa coniugale e l’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente non autosufficiente.

Diverso è il caso in cui, invece, la coppia abbia figli che,  nel nostro ordinamento giuridico, trovano identica tutela legale a prescindere dal fatto che siano nati in costanza di matrimonio, o meno.

Qualora sorgano contestazioni sull’assegno di mantenimento, la ricostruzione contabile attraverso indagini patrimoniali nella maggior parte dei casi, se correttamente eseguita, riesce a fare chiarezza sull’entità dell’importo mensile da dovere corrispondere.