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La personalizzazione del danno

La personalizzazione del danno

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L’Avvocato Gianluca Sposato, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel Diritto delle Assicurazioni e risarcimento danni per incidenti stradali, spiega in maniera chiara cosa è e come opera la personalizzazione del danno.

Con la personalizzazione il giudice aumenta la componente del danno biologico in caso di lesioni gravi, e prova di ulteriori  ripercussioni, incorporando il danno esistenziale ed il danno morale.

Ma è giusto confondere danno morale e danno esistenziale?

Per il danno morale, o sofferenza soggettiva, l’aumento è fino al 50 per cento del danno biologico; mentre per il pregiudizio dinamico relazionale l’aumento è contenuto entro la misura massima del 30 per cento sull’invalidità permanente. 

Cosa è la personalizzazione del danno?

A seguito delle sentenze gemelle di San Martino del’11 novembre 2008, si è tornati ad un sistema di risarcimento del danno alla persona che prevede due categorie: danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

In questo impianto risarcitorio ha assunto particolare rilievo la categoria del danno esistenziale a fronte di minore importanza riconosciuta alla categoria del danno morale. 

Il problema che ci si è sempre posti per il risarcimento del danno biologico negli incidenti stradali, o per i casi di responsabilità medica per le macro lesioni è relativo all’applicazione della Tabella di risarcimento delle lesioni personali.

Con la personalizzazione del danno, che non può essere superiore al 50% del danno biologico per la sofferenza soggettiva e al 30% per il pregiudizio dinamico relazionale, si ottiene il massimo risarcimento del danno per un incidente stradale.

La Cassazione, infatti, riconosce al danno biologico una portata omnicomprensiva, senza confondere la sofferenza fisica e psichica patita dal danneggiato (danno morale), dalle ripercussioni negative nella sua vita di relazione a seguito di un fatto illecito (danno esistenziale).

Personalizzazione del danno: gli aumenti per il danno morale ed esistenziale

L’ articolo 138, comma 2, lettera e) del Codice delle Assicurazioni, dispone che per la componente del danno morale, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto.

Il successivo comma 3 stabilisce che, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali documentati e accertati, l’ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento, fino al 30 per cento.

Da queste disposizioni si traggono due conclusioni:

  1. che il danno morale, ricorrendone le condizioni, deve essere liquidato in via autonoma rispetto al danno biologico, come ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 28989 del 11 novembre 2019;
  2. che l’aumento previsto dal comma 3 fino al 30 per cento ha ad oggetto soltanto il danno biologico ai fini della componente dinamico relazionale e non anche quello morale, come chiarito dalla Cassazione con sentenza 2433/2024.

Con la Legge Balduzzi l’applicazione delle norme contenute negli articoli 138 e 139 del Codice Assicurazioni Private vengono estese anche alla responsabilità sanitaria nel contesto della responsabilità civile medica.

I limiti alla personalizzazione del danno operati dalle assicurazioni

Il problema della personalizzazione del danno, sotto il profilo assicurativo, attiene al tentativo da parte delle assicurazioni di includere nel calderone tanto il danno esistenziale, quanto il danno morale, con aumenti minimi.

Le assicurazioni, i cui interessi prevaricano su quelli dei danneggiati, hanno provato anche ad escludere il risarcimento del danno morale nelle micro lesioni fino a 9 punti di invalidità permanente.

E’ indubbio, infatti, che per le lesioni di lieve entità il danno morale deve essere allegato e provato con maggior rigore, come stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 17209/2015, ribadito con sentenza n. 6444 del 3 marzo 2023.

Tuttavia, anche in presenza di micro lesioni fino a 9 punti di danno biologico, a particolari condizioni che siano state provate, non può essere esclusa la personalizzazione e liquidazione del danno morale ed esistenziale (Cass. 5547/24).

Come si fa la personalizzazione del danno?

Il compito del giudice, nel caso di macro lesioni e prova fornita, è indicare correttamente la misura del risarcimento del danno, operando la personalizzazione fino al 50% ed oltre per il danno morale e fino al 30% per il danno esistenziale.

Il pregiudizio esistenziale, o dinamico relazionale, attiene alla dignità della persona ed è un danno risarcibile in virtù degli articoli 1, 2, 4 e 35 della Costituzione, che deve essere riconosciuto solo nelle ipotesi di cui all’art. 2059 del codice civile.

Infatti il danno dinamico relazionale è risarcibile entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento danno quando deriva, anche fuori dei casi previsti dalla legge, dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito.

Danno morale e danno esistenziale vanno sempre calcolati nella personalizzazione?

Il problema della personalizzazione attiene proprio alla confusione di danno morale e danno esistenziale, laddove il compito del giudice è accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, provvedendo alla sua integrale riparazione.

Il danno morale è ingiusto così come il danno esistenziale e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l’integrità morale vale la metà di quella fisica, attenendo alla dignità della persona umana. 

La caratterizzazione del danno non patrimoniale quale danno conseguenza e non quale danno evento richiede, poi, non solo la prova della violazione dell’interesse tutelato.

Non di meno occorre anche la prova del pregiudizio subito dalla vittima, con l’eliminazione della categoria dei danni “in re ipsa”, sulla base della sola lesione dell’interesse protetto, come per l’omicidio stradale.

Personalizzazione, danno riflesso e accertamento medico legale del danno

Le Sezioni Unite stabiliscono che per quanto concerne i mezzi di prova per il danno biologico si richiede l’accertamento medico legale. 

Il problema si pone in ordine al danno ingiusto, qualificato dall’articolo 2059 del codice civile, ovvero al danno morale e al danno esistenziale che non rientrano nell’ambito dell’accertamento medico legale dei danni non patrimoniali.

Attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, potendo rappresentare anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.

Vi è poi da dire in presenza di lesioni di grave entità, con danno biologico superiore al 36 per cento, che può configurarsi anche un danno riflesso in capo ai familiari del danneggiato.

Infatti, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo sconvolgimento delle abitudini di vita, potendo consistere in un patimento d’animo e perdita vera e propria di salute.

Personalizzazione del danno e ricorso alle presunzioni legali

Il danno morale, il danno esistenziale, il danno da perdita del rapporto parentale, in quando danni riflessi, possono essere dimostrati per presunzioni legali.

Tra queste assume rilievo il rapporto di parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravi lesioni riportate dal loro congiunto (Cassazione n. 35663 del 20 dicembre 2023).  

D’altronde che nello sconvolgimento della vita familiare vi sia un peggioramento oggettivo dell’esistenza dei soggetti coinvolti è nozione dell’id qod plerumque accidit.

Tuttavia il danno riflesso, come il danno da morte, se non viene allegato non può venir concesso, in quanto non è in re ipsa, né può configurarsi come danno evento.

I danni riflessi, infatti, sono danno conseguenza, che allegati possono venir provati anche ricorrendo alle presunzioni legali, al pari del danno morale e del danno esistenziale.

Il danno morale rientra nella personalizzazione del danno?

La Costituzione Europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana dotata di inviolabilità e garanzia costituzionale e risarcitoria piena.

Il problema si pone in ordine al contrasto dottrinario sulla autonomia del danno morale che, a seguito delle sentenze gemelle del 11 novembre 2008, ha riportato l’impianto risarcitorio ad un sistema bipolare, sminuendone il valore.

Ciò, in particolare, in relazione alla duplicazione di risarcimento per la congiunta attribuzione del danno biologico e danno morale, sovente liquidato in percentuale del primo. 

Occorre richiamare la sensibilità sociale per riportare tale nozione al soffrire non dell’individuo, ma della persona, dovendosi far riferimento non alla sofferenza che l’individuo patisce per la ferita, ma a quella che la persona subisce per la sua degradazione.

Le diversità di criteri di liquidazione del danno morale resta problema aperto e dibattuto anche per il caso di incidente stradale mortale e risarcimento del danno riflesso agli eredi della vittima.

Come si calcola il danno morale e quando viene risarcito?

Secondo una lettura analitica dell’articolo 138 Codice delle Assicurazioni il danno morale gode di una sua piena autonomia.

Tuttavia per  avere diritto al risarcimento dei pregiudizi morali, la sofferenza soggettiva deve essere sempre provata e allegata dal danneggiato.

La prassi nei tribunali, che seguono l’orientamento dei Fori di Milano e  Roma, più aderente ai principi della Cassazione, è calcolare il danno morale in misura percentuale sul danno biologico, aumentandolo fino al 50%.

La valutazione del danno morale, contestuale alla lesione del diritto alla salute, è dotata di logica autonomia in relazione alle diversità del bene protetto, che pur attiene ad un diritto inviolabile della persona (Cass. n. 25164/20 e Cass. n. 15733/22).

Tale valutazione del danno deve tenere conto delle condizioni soggettive della persona e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.  

E’ allora chiaro che, se il danno biologico ha a che fare con l’accertamento nosografico, mentre il danno morale ha a che fare con i valori della persona, i due concetti non si sovrappongono e corrono vicende parallele che non si intersecano.

Viceversa, se il danno biologico si estende al benessere sociale ed il danno morale si interpreta in termini di sofferenza soggettiva derivante dalle menomazioni subite e, quindi, al dolore nel significato più pieno del termine, allora danni morali e danni biologici sono destinati ad incrociarsi e sovrapporsi.

Tuttavia è un errore che deriva dal venir meno dei valori della persona in quanto tali e dalla perdita di significato della dimensione morale dell’esistenza personale nel contesto del diritto delle assicurazioni.

Qualcosa che non può essere né approvato, né assecondato in quanto non  corrisponde affatto al nostro impianto costituzionale che del personalismo è, invece, impregnato.