Pubblicato su Il Messaggero il 6 giugno 2010 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.
L’estinzione del processo esecutivo
L’estinzione del processo esecutivo può avvenire per rinuncia dei creditori agli atti esecutivi, oppure per inattività delle parti e anche, come introdotto dalla Legge 69/2009, per mancata comparizione all’udienza.
L’art. 629 del codice di procedura civile stabilisce che il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Mentre dopo la vendita è necessario un atto abdicativo anche da parte dei creditori non titolati.
L’estinzione a seguito di rinuncia, che può avvenire anche in sede di opposizione agli atti esecutivi , si verifica solo con l’ordinanza del giudice.
Per cui fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire in giudizio ( Cass. Civ. 14 marzo 2008 n. 6885 ).
Estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti
L’estinzione per inattività delle parti può configurarsi come una sanzione per i comportamenti di inerzia e omissivi delle parti nella prosecuzione o nella riassunzione del processo.
Opera di diritto, su eccezione della parte o su rilievo d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, alla prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione.
Nell’estinzione per inattività rientrano i comportamenti omissivi, come ad esempio, la mancata instaurazione del giudizio di divisione nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione.
Ma anche il mancato deposito, o la mancata integrazione della relazione notarile nel termine di cui all’art. 567 del codice di procedura civile.
Si considera un’ipotesi di estinzione per inattività delle parti, anche la mancata instaurazione del giudizio di merito di opposizione prevista dal terzo comma dell’art. 624 del codice di procedura civile.
La norma stabilisce in caso di sospensione del processo esecutivo, ove non venga instaurato il giudizio di merito di opposizione nel termine perentorio fissato dal giudice, l’estinzione con ordinanza del processo e la cancellazione del pignoramento.
Come avviene l’estinzione del processo esecutivo?
A riguardo è bene ricordare che la legge 69/2009 ha previsto che l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 624 terzo comma del codice di procedura civile avvenga su rilievo d’ufficio e non più su istanza dell’opponente
Quanto all’ambito applicativo, parte della dottrina ritiene la norma applicabile alla sola opposizione all’esecuzione ed all’ opposizione di terzo, ma non all’ opposizione a precetto.
Questo poiché nelle case all’asta, relativamente l’estinzione del procedimento esecutivo la norma succitata, limita la sua portata al pignoramento.
Mentre altro orientamento ritiene la norma applicabile anche alle opposizioni agli atti esecutivi in base al disposto dell’ art. 617 del codice di procedura civile.
Poiché l’ultimo comma dell’art 624 dello stesso codice di rito, richiama l’art 618 che riguarda la sospensione delle esecuzioni agli atti esecutivi.
Mancata comparizione all’udienza nel processo esecutivo
Case all’asta, l’estinzione del procedimento esecutivo: l’ultima ipotesi di estinzione è contenuta nell’art. 631 del codice di procedura civile.
Si verifica con la mancata comparizione per due udienze di tutte le parti, rilevabile d’ufficio, previa comunicazione della cancelleria.
In tale ipotesi non si verifica l’estinzione del processo esecutivo, ma l’improseguibilità del procedimento, per il venire meno delle condizioni.
Come ad esempio nel caso di improcedibilità dell’azione, o per intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, salva la prosecuzione qualora il creditore vanti un titolo derivante da mutuo fondiario.
Cosa è l’estinzione atipica del processo esecutivo?
La Giurisprudenza di legittimità nega l’ipotesi di estinzione atipica, per stallo della procedura.
Come nel caso in cui il creditore non effettui gli avvisi ex art. 498 o 599 del codice di procedura civile, mancando la fonte normativa di tali estinzioni.
Contestualmente all’ordinanza di estinzione del processo esecutivo il giudice dell’esecuzione ordina alla conservatoria la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Ma il creditore con lo stesso titolo può iniziare una nuova azione esecutiva, salvo che il titolo non sia stato dichiarato nullo, o annullabile in sede di impugnazione.
Se l’estinzione avviene dopo l’aggiudicazione, il trasferimento di proprietà si considera comunque avvenuto a favore dell’aggiudicatario e il debitore ha diritto solo al ricavato a lui distribuito.
La Suprema Corte ha, infatti, stabilito con sentenza n. 25507 del 30 novembre 2006 un importante principio di diritto per le case all’asta e l’estinzione del procedimento esecutivo.
In caso di aggiudicazione, se nel periodo intercorrente tra la medesima e il decreto di trasferimento, interviene la rinuncia di tutti i creditori, l’acquisto non perde la sua efficacia per l’indifferenza dell’aggiudicazione provvisoria e dell’assegnazione all’estinzione.
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