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Tutte le regole dell’istanza di assegnazione

Pubblicato su Il Messaggero il 20 marzo 2009 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati.

Quando il creditore può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati?

L’articolo 588 del  codice di  procedura civile prevede al primo comma che il creditore pignorante possa chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole stabilite dalla legge – spiega l’Avv. Gianluca Sposato, esperto in  diritto immobiliare.

Mentre l’art. 507  cpc disciplina la forma, stabilendo che l’ordinanza del giudice debba contenere l’indicazione dell’assegnatario, del creditore che ha eseguito il pignoramento, di quelli intervenuti, del debitore, del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo.

Se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d’accordo fra tutti.

Cosa deve contenere l’istanza di assegnazione?

L’istanza deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 del  codice di  procedura civile.

L’assegnazione costituisce, al pari della vendita forzata, una forma di liquidazione forzata dei beni pignorati, pertanto è importante conoscere tutte le regole dell’istanza di  assegnazione.

Come la vendita forzata, infatti, realizzando l’espropriazione del bene, attua la responsabilità patrimoniale per un debito del debitore esecutato.

Forma dell’istanza di assegnazione

L’elemento caratterizzante l’assegnazione rispetto alla vendita forzata è la circostanza che la stessa opera il trasferimento della titolarità del diritto soggetto ad espropriazione a favore, anziché di un terzo, di un creditore concorrente.

All’interno dell’istituto è necessario distinguere diverse forme inerenti tutte le regole dell’istanza di assegnazione, non sempre percorribile.

La prima distinzione  contrappone, in ragione della funzione assolta, l’assegnazione satisfattiva. all’assegnazione vendita.

Quando l’assegnazione è satisfattiva?

Con l’assegnazione satisfattiva si realizza una specie di “datio in solutum”.

Il bene, anziché essere venduto per successivamente distribuirne il prezzo ricavato in denaro tra i creditori concorrenti, viene direttamente assegnato in natura al creditore a scopo satisfattivo del suo credito.

Il provvedimento di assegnazione satisfattiva produce immediatamente gli effetti giuridici propri dell’istituto come nelle compravendite immobiliari:

  • il trasferimento della titolarità del diritto sul bene assegnato;
  • la contestuale purgazione di tutti i vincoli di garanzia esistenti sul bene stesso;
  • l’estinzione del diritto di credito dell’assegnatario nella misura del valore attribuito al bene assegnato.

Il provvedimento di assegnazione dell’immobile è revocabile?

Proprio a ragione della circostanza per cui il provvedimento di assegnazione satisfattiva produce fin dalla sua pronuncia  effetti giuridici, essendo immediatamente esecutivo, si esclude che lo stesso sia revocabile, o modificabile.

Diversamente, peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto l’ammissibilità della revoca del provvedimento di assegnazione abnorme (Cass. 6245/1980).

Per questo  risulta fondamentale conoscere tutte le regole dell’istanza di  assegnazione nel procedimento di esecuzione immobiliare.

Cosa è l’assegnazione vendita?

Diversamente con l’assegnazione vendita il creditore assegnatario non riceve il bene per l’immediata soddisfazione del proprio credito, ma contro il versamento di un prezzo in denaro che verrà distribuito a favore della massa.

L’art. 506  cpc individua il fondamento normativo dell’assegnazione vendita, imponendo che l’assegnazione possa aver luogo esclusivamente per un valore sufficiente a soddisfare i crediti collocati con precedenza rispetto a quello dell’offerente e delle spese.

In questo caso il risultato raggiunto è il seguente:

  • il creditore assegnatario ha pagato il prezzo per divenire titolare del bene, con il quale si soddisfano i creditori aventi causa di prelazione anteriore,
  • ma rimane creditore nei confronti del debitore, atteso che il suo diritto di credito è rimasto insoddisfatto.

Valore dell’assegnazione vendita

Cosa accade se il valore dell’assegnazione vendita eccede la somma di denaro per soddisfare i crediti?

Sempre in relazione a questa ipotesi, può inoltre accadere che il valore per cui ha luogo l’assegnazione vendita ecceda la somma di denaro necessaria a soddisfare i crediti collocati con precedenza rispetto a quello dell’offerente.

Ove ciò accada, ai sensi dell’art. 506, 2° comma, sulla parte eccedente si soddisfano il creditore offerente, nonché gli altri creditori.

Cosa è l’assegnazione mista? 

In questa ipotesi, che, pur rientrando nel novero dell’assegnazione vendita, è generalmente nota come assegnazione mista, il risultato che si ottiene è il seguente:

  • il creditore assegnatario è immediatamente soddisfatto, in misura che può essere tanto totale quanto parziale,
  • cosicché è tenuto a versare soltanto una parte del prezzo offerto, più correttamente indicata dall’art. 509 come conguaglio.

Diversamente dall’assegnazione satisfattiva, per la pronuncia del provvedimento di assegnazione vendita non è necessario il consenso degli altri creditori.

Quando il provvedimento di assegnazione vendita non è esecutivo

Atteso che il provvedimento di assegnazione vendita non è immediatamente esecutivo, lo stesso deve essere considerato suscettibile di revoca prima che abbia avuto esecuzione.

Analogamente a quanto stabilito dall’art. 586 in materia di sospensione della vendita immobiliare per essere il prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.  

L’ordinanza di assegnazione deve essere considerata come l’atto conclusivo della relativa fase in cui si articola il processo di espropriazione forzata.

Con la conseguenza che la stessa è suscettibile di essere impugnata esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, 2° comma.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire, infine, che l’istituto  dell’assegnazione in generale è incompatibile con le procedure concorsuali e, pertanto, non può trovare applicazione nell’ambito fallimentare (Cass. 5069/1983 ).

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