00191 Roma
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00191 Roma
Pubblicato su Il Messaggero il 27 novembre 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati.
L’art. 586 cpc dispone che il giudice dell’esecuzione, pur essendo stato versato il prezzo di aggiudicazione, può sospendere la vendita e non emettere il decreto di trasferimento, quando ritiene che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto.
La norma è stata introdotta dall’art.19 bis della Legge 203/91 contenente provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa.
Parte della dottrina, dando valore al suo contenuto letterale, sostiene che il giudice possa esercitare il potere in esame solo una volta avvenuto il pagamento del saldo prezzo.
L’orientamento prevalente prevede che tale provvedimento può essere adottato anche nel tempo che intercorre tra l’aggiudicazione ed il pagamento del saldo prezzo.
La vendita sospesa se il prezzo offerto è inferiore al giusto può essere disposta solo fino alla pronuncia del decreto di trasferimento.
Il presupposto del potere di sospensione, data la mancanza di parametri ai quali la valutazione del giudice deve attenersi, è stato sempre oggetto di ampio dibattito.
Si è evidenziato, in primo luogo, la estrema incisività sul procedimento di vendita.
Se trova giustificazione nell’ambito della procedura fallimentare, dove l’interesse da perseguire è quello del maggiore realizzo possibile per la massa, meno si adatta all’esecuzione individuale.
Conseguentemente si è ritenuto non idoneo a giustificare il provvedimento de quo ogni evento fisiologico della procedura relativa alle esecuzioni immobiliari.
Quale il mero succedersi dei ribassi, anche se lungo il corso di diversi anni, ovvero l’iniziale insufficienza del prezzo base, al quale dovrebbe ovviarsi attraverso l’aggiornamento della stima dell’immobile.
Quali devono essere allora gli unici elementi fattuali che possono indurre il giudice dell’esecuzione a negare l’emanazione del decreto di trasferimento?
Solo quelli dai quali si desume l’intervento di interferenze illecite nella vendita che ne hanno comportato l’irregolare svolgimento, come ha chiarito la Suprema Corte con la sentenza numero 8464 del 1999.
In ogni caso, l’autorità giudicante dovrà fornire adeguata motivazione dalla quale possano emergere tutti i parametri con i quali ha determinato che la vendita è avvenuta ad un prezzo notevolmente ingiusto.
Verificatasi l’ipotesi che il giudice decida per la sospensione della vendita l’aggiudicatario avrà diritto alla restituzione di tutte le somme versate maggiorate degli eventuali interessi.
La vendita sospesa se il prezzo offerto è inferiore al giusto può, dunque essere disposta solo ricorrendo le condizioni richiamate.
Il provvedimento ha la forma dell’ordinanza, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, secondo l’articolo 617 del codice di procedura civile, nonché revocabile e modificabile ai sensi dell’articolo 487 dello stesso codice di rito.
Analoga previsione di sospendere la vendita, anche dopo il versamento del prezzo, è regolata all’art. 108 terzo comma della Legge Fallimentare.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.