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L’Avvocato Gianluca Sposato è un appassionato studioso del diritto civile, membro del Consiglio Direttivo dell’ISLE Istituto per la Documentazione e gli Studi legislativi e rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Nel corso della sua formazione post laurea si è specializzato nel diritto civile, in particolare nella responsabilità civile in materia del risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, o fatto illecito.
La sua specializzazione, derivante da una tradizione di giuristi in famiglia, lo ha portato ad essere considerato tra i maggiori esperti in campo nazionale per gravi incidenti stradali e danno da morte.
Il danno risarcibile in tema di responsabilità contrattuale si pone in relazione all’inadempimento ed alla mancata realizzazione della prestazione dovuta.
Invece nella responsabilità aquiliana rileva il danno nella sua caratteristica ed autonoma configurazione della lesione derivante da un atto illecito di un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico.
Il superamento del confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale assume un ruolo preponderante in tema di responsabilità civile.
Per la tutela aquiliana la distinzione tra diritti assoluti e relativi trova una prima evoluzione da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia relativa alla morte in incidente stradale del calciatore Luigi Meroni.
La società sportiva Torino citò il conducente e il proprietario del veicolo per ottenere il risarcimento del danno consistente nell’aver reso impossibile l’esecuzione della prestazione calcistica.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 174/71 affermò la riconducibilità dei diritti di credito alla categoria degli interessi meritevoli di tutela che, se lesi, determinano l’obbligo di risarcire il danno.
Tuttavia, venne negato il risarcimento alla Società sportiva, essendosi ritenuto che la prestazione del debitore, cioè dell’atleta, non aveva la caratteristica dell’insostituibilità.
Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte, abbandonando il vecchio principio, ha esteso la tutela aquiliana ai diritti di credito.
Il limite di confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non è sempre così netto e staccato.
Nel senso della protezione dei diritti assoluti con la tutela aquiliana e dei diritti relativi solo con la tutela contrattuale.
L’ingiustizia che l’articolo 2043 assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità civile va intesa nella duplice accezione di danno prodotto “non iure” e “contra ius”.
Non iure nel senso che il fatto produttivo del danno non deve essere altrimenti giustificato dall’ordinamento, come nei casi previsti dagli articoli 2044 e 2045 del codice civile.
Contra ius nel senso che il fatto deve ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall’ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo.
L’articolo 2043 non pone la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi, non potendosi escludere che il danno ingiusto può sussistere in dipendenza della lesione di un diritto.
Di fronte all’inadempimento si prospetta in prima linea la possibilità di conseguire l’esecuzione forzata in forma specifica ai sensi degli articoli 2930- 2933 del codice civile.
Da rilevare che, in virtù dell’articolo 2932 del codice civile, la parte può ottenere esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto a mezzo sentenza, che produce gli stessi effetti.
In ogni caso, si produce anche l’obbligo di risarcimento per equivalente e la relativa azione si prescrive in generale nel termine di 10 anni ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile.
In tema di danni da responsabilità extracontrattuale, invece, può aversi solo il risarcimento, pur essendo previsto che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica.
Tuttavia, come stabilisce l’articolo 2058 del codice civile, ciò è percorribile solo quando la reintegrazione in forma specifica è in tutto, o in parte, possibile e non risulta eccessivamente onerosa.
Dal che deriva, per implicito, la prevalenza accordata al risarcimento per equivalente, attraverso la corresponsione di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni.
La relativa azione si prescrive in generale, ai sensi dell‘articolo 2947 del codice civile, nel termine breve di 5 anni.
Lo Studio Legale Sposato è stato fondato nel 1949, dall’Avvocato Francesco Sposato che è stato il più giovane avvocato d’Italia, allievo del Professor Francesco Carnelutti.
Lo Studio Sposato si è da subito distinto nel diritto civile, in particolare nella responsabilità civile, diventando una scuola di formazione per avvocati, magistrati e giuristi.
Nel 2001 è stato rilevato dall’Avvocato Gianluca Sposato, capace di distinguersi come giurista ed in ambito istituzionale e come rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati su temi relativi alla legalità e alla giustizia.
Opera, nei principali settori del diritto civile con uno standard di professionalità elevatissimo, grazie all’esclusività delle materie trattate.
Secondo il codice deontologico forense e dello Studio accetta soltanto casi che, all’esito dell’analisi preliminare, ritiene di potere risolvere e portare avanti, a garanzia della serietà, tutela degli interessi e diritti del cliente.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.