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Responsabilità Civile

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Avvocato specializzato in responsabilità civile

L’Avvocato Gianluca Sposato è specializzato in responsabilità diritto civile, membro del Consiglio Direttivo dell’ISLE Istituto per la Documentazione e gli Studi  legislativi e rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.

Nel corso della sua formazione post laurea si è specializzato nel diritto civile, in particolare nella responsabilità civile in materia del risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, o fatto illecito.

La sua specializzazione, derivante da una tradizione di giuristi in famiglia, lo ha portato ad essere considerato tra i maggiori esperti in campo nazionale per gravi incidenti stradali e danno da morte.

La responsabilità civile disciplina i casi in cui un soggetto provoca un danno ingiusto a terzi e, di conseguenza, deve risarcirlo.

Si tratta di una materia ampia e complessa che trova applicazione in diversi ambiti, tra cui i rapporti contrattuali, la circolazione stradale e la responsabilità medica.

Cos’è la responsabilità civile?

La responsabilità di un soggetto a risarcire un danno può scaturire da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, dovendosi  distinguere due principali categorie di responsabilità civile:

  • Responsabilità contrattuale (articolo 1218 c.c.): si verifica quando un soggetto non adempie agli obblighi previsti da un contratto, causando un danno all’altra parte.

  • Responsabilità extracontrattuale (articolo 2043 c.c.): si verifica quando un soggetto, con un comportamento doloso o colposo, provoca un danno ingiusto a un altro soggetto senza che vi sia un rapporto contrattuale tra di loro.

Conseguenza diretta dell’ adempimento contrattuale o di un fatto illecito è l’obbligo di chi lo ha causato al risarcimento del danno.

Il danno ha una duplice natura e può essere patrimoniale, quando è relativo a una perdita economica, o non patrimoniale quando è inerente alla lesione del bene salute, come danno morale, biologico, o esistenziale.

Le norne cardine del Codice Civile  in tema di responsabilità civile sono:

  • Art. 1218 c.c.: responsabilità del debitore per inadempimento contrattuale.

  • Art. 2043 c.c.: responsabilità extracontrattuale per fatto illecito.

  • Art. 2050 c.c.: responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.

  • Art. 2051 c.c.: responsabilità per danni da cose in custodia.

  • Art. 2054 c.c.: responsabilità per danni causati dalla circolazione dei veicoli.

Queste norme si applicano in vari contesti e determinano quando ed in quale misura chi arreca un danno ingiusto ad altri è tenuto a risarcirlo,  a nulla valendo in ambito civile in criterio dell’intenzionalità.

Responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale

Il danno risarcibile nella responsabilità contrattuale si pone in relazione all’inadempimento ed alla mancata realizzazione della prestazione dovuta.

Invece nella responsabilità aquiliana rileva il danno nella sua caratteristica ed autonoma configurazione della lesione derivante da un atto illecito di un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico. 

Il superamento del confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale assume un ruolo preponderante in tema di responsabilità civile.

Per la tutela aquiliana la distinzione tra diritti assoluti e  diritti relativi trova una prima evoluzione da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza relativa alla morte in incidente stradale del calciatore Luigi Meroni.

La società sportiva Torino citò il conducente e il proprietario del veicolo per ottenere il risarcimento del danno consistente nell’aver reso impossibile l’esecuzione della prestazione calcistica.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 174/71 affermò la riconducibilità dei diritti di credito alla categoria degli interessi meritevoli di tutela che, se lesi, determinano l’obbligo di risarcire il danno

Tuttavia, venne negato il risarcimento alla Società sportiva, essendosi ritenuto che la prestazione del debitore, cioè dell’atleta, non aveva la caratteristica dell’insostituibilità.

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte, abbandonando il vecchio principio, ha esteso la tutela aquiliana ai diritti di credito.

Il limite di confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non è sempre così netto e staccato.

Nel senso della protezione dei diritti assoluti con la tutela aquiliana e dei diritti relativi solo con la tutela contrattuale.

Responsabilità civile e risarcimento del danno

L’ingiustizia che l’articolo 2043 assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità civile va intesa nella duplice accezione di danno prodottonon iure” e “contra ius”.

“Non iure” nel senso che il fatto produttivo del danno non deve essere altrimenti  giustificato dall’ordinamento, come nei casi previsti dagli articoli 2044 e 2045 del codice civile.

“Contra ius” nel senso che il fatto deve ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall’ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo.

L’articolo 2043 non pone la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi, non potendosi escludere che il danno ingiusto può sussistere in dipendenza della lesione di un diritto.

Responsabilità civile e conseguenze giuridiche dell’inadempimento

Di fronte all’inadempimento si prospetta in prima linea la possibilità di conseguire l’esecuzione forzata in forma specifica ai sensi degli articoli 2930 – 2933 del codice civile.

Da rilevare che, in virtù dell’articolo 2932 del codice civile, la parte può ottenere esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto a mezzo sentenza, che produce gli stessi effetti.

In ogni caso, si produce anche l’obbligo di risarcimento per equivalente e la relativa azione si prescrive in generale nel termine di 10 anni ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile.

In tema di danni da responsabilità extracontrattuale, invece, può aversi solo il risarcimento, pur essendo previsto che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica.

Tuttavia, come stabilisce l’articolo 2058 del codice civile, ciò è percorribile solo quando la reintegrazione in forma specifica è in tutto, o in parte, possibile e non  risulta eccessivamente onerosa.

Dal che deriva, per implicito, la prevalenza accordata al risarcimento per equivalente, attraverso la corresponsione di una somma di denaro a titolo di  risarcimento danni.

La relativa azione si prescrive in generale, ai sensi dell‘articolo 2947 del codice civile, nel termine breve di 5 anni.

Le diverse tipologie di responsabilità civile

La responsabilità civile si manifesta in molteplici ambiti, ognuno dei quali ha caratteristiche specifiche. 

1. Responsabilità contrattuale

Si ha quando una delle parti di un contratto non rispetta gli obblighi previsti, causando un danno all’altra parte.

Per esempio, un’impresa che non consegna un bene nei tempi stabiliti potrebbe essere ritenuta responsabile per i danni subiti dal cliente.

Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve provare il contratto, l’inadempimento e il danno subito.

2. Responsabilità extracontrattuale (o aquiliana)

Regolata dall’art. 2043 c.c., si verifica quando un soggetto arreca un danno ingiusto a un altro senza che vi sia un contratto tra di loro.

Un classico esempio è un incidente stradale causato da guida imprudente.

In questi casi, la vittima deve dimostrare il comportamento illecito, il danno subito, il nesso causale tra il fatto e il danno e l’elemento soggettivo (colpa o dolo).

3. Responsabilità medica

Riguarda i danni causati da errori sanitari o omissioni da parte di medici e strutture sanitarie.

Può rientrare nella responsabilità contrattuale (nel rapporto tra paziente e struttura sanitaria) o extracontrattuale (tra paziente e medico).

La Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017) ha introdotto importanti novità in materia, stabilendo che il medico risponde solo per colpa grave, mentre la struttura sanitaria ha una responsabilità più ampia.

4. Responsabilità per danni da cose in custodia

L’art. 2051 c.c. prevede che chi ha in custodia un bene è responsabile dei danni che esso causa, salvo prova del caso fortuito.

Esempi sono un oggetto caduto da un balcone o un marciapiede dissestato che provoca la caduta di un pedone.

5. Responsabilità per attività pericolose

L’art. 2050 c.c. stabilisce che chi svolge un’attività pericolosa è responsabile dei danni cagionati, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per evitarli.

Un esempio è l’uso di macchinari industriali potenzialmente dannosi.

6. Responsabilità per condotta posta in essere da altri

Ci sono casi in cui un soggetto è responsabile per i danni causati da altri. Ad esempio:

  • Responsabilità dei genitori per i figli minori (art. 2048 c.c.).

  • Responsabilità del datore di lavoro per i danni causati dai dipendenti (art. 2049 c.c.).

Il ruolo dell’avvocato specializzato in responsabilità civile

Un avvocato esperto in responsabilità civile è essenziale per tutelare i diritti del danneggiato e per affrontare il procedimento legale con competenza.

Le principali funzioni che l’avvocato specializzato nella responsabilità civile deve svolgere nell’interesse del proprio cliente includono:

  • Analisi del caso per stabilire il tipo di responsabilità applicabile.

  • Raccolta delle prove per dimostrare il danno subito.

  • Negoziazione con la controparte per ottenere un risarcimento stragiudiziale.

  • Assistenza in sede giudiziaria, nel caso in cui non si trovi un accordo.

L’avvocato specializzato nella responsabilità civile è l’unico in grado di  tutelare pienamente i diritti della persona che riporti lesioni gravi a seguito di incidenti stradali, errori medici ed inadempimento contrattuale dell’assicurazione .

La responsabilità civile è una materia complessa la cui funzione è quella di garantire che chi subisce un danno ingiusto possa ottenere un risarcimento adeguato.

Affidarsi a un avvocato specializzato in responsabilità civile è fondamentale per ottenere il massimo risarcimento del danno in incidenti stradali.

Avvocato specializzato in responsabilità civile e risarcimento del danno

Se hai subito un danno grave a seguito  di un incidente stradale o per errore medico, la consulenza di un avvocato esperto è il primo passo per ottenere giustizia.

Lo Studio Legale Sposato è stato fondato nel 1949, dall’Avvocato Francesco Sposato che è stato il più giovane avvocato d’Italia, allievo del Professor Francesco Carnelutti.

Lo Studio Sposato si è da subito distinto nel diritto civile, in particolare nella responsabilità civile, diventando una scuola di formazione per avvocati, magistrati e giuristi.

Nel 2001 è stato rilevato dall’Avvocato Gianluca Sposato, capace di distinguersi come giurista ed in ambito istituzionale  e come rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati su temi relativi alla legalità e giustizia.

Opera, nei principali settori del diritto civile con uno standard di professionalità elevatissimo, grazie all’esclusività delle materie trattate.

Secondo il codice deontologico forense e dello Studio accetta soltanto casi che, all’esito dell’analisi preliminare, ritiene di potere risolvere e portare avanti, a garanzia della serietà, tutela degli interessi e diritti del cliente.