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Diritto industriale e nuove tecnologie

Diritto industriale e nuove tecnologie

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Contraffazione marchi e brevetti

Il diritto industriale e le nuove tecnologie sono soggetti alla normativa sui marchi e brevetti e rientrano nel diritto d’autore e dello spettacolo.

La contraffazione di marchi e brevetti consiste nella violazione del diritto di proprietà intellettuale perpetrata attraverso la riproduzione illecita di un bene e la relativa commercializzazione al posto dell’originale.

Ciò lede il diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, come marchi d’impresa, brevetti, modelli di utilità, industrial design, denominazioni di origine e diritti d’autore.

Le condotte illecite avvengono attraverso la produzione non autorizzata e commercializzazione di merci contraffatte, che recano un marchio identico ad un marchio registrato.

Con la produzione di beni che costituiscono riproduzione illecita di prodotti coperti da copyright, viene perpetrata quella che si configura come pirateria, di modelli e disegni.

La violazione di marchi e brevetti  trova larga diffusione anche nel campo del diritto industriale e nuove tecnologie.

Violazione della proprietà intellettuale

La violazione dei diritti della proprietà industriale, o contraffazione, è uno dei fenomeni maggiormente diffusi a livello globale.

Il fenomeno colpisce indiscriminatamente tutti i settori merceologici, dalla moda con i beni di lusso, agli alimenti, dai medicinali, ai supporti digitali.

La disciplina in materia di concorrenza sleale vede coinvolti lo Stato, le principali associazioni di categoria e la Guardia di Finanza.

Per quanto concerne il diritto industriale e le nuove tecnologie la materia, a causa degli elementi da verificare, risulta particolarmente complessa.  

In ambito privatistico valgono le regole generali relative alla individuazione dei soggetti responsabili.

Duque, occorre la prova della loro responsabilità, quantificazione dei danni ed ottenimento del relativo risarcimento del danno in via stragiudiziale, o instaurando un contenzioso.

Pena per la contraffazione di marchi e brevetti

L’articolo 473 del codice penale stabilisce che chiunque, potendo conoscere la proprietà industriale, contraffà o altera marchi di prodotti industriali o, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti, o alterati, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

La pena è della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli
contraffatti, o alterati.