Via flaminia 466

00191 Roma

+39 06 321 7639

Per appuntamenti

Categorie
Esecuzioni immobiliari

Sospensione concordata

Sospensione concordata

Indice

Cosa è la sospensione concordata?

L’articolo 624 bis cpc prevede che il Giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo possa, sentito il debitore, sospendere il processo introdotto dal pignoramento immobiliare fino a ventiquattro mesi

La norma presuppone l’accordo di  tutte le parti  costituite, ad esclusione del  contumace e dell’interveniente adesivo semplice.

L’accordo per la sospensione concordata non è, tuttavia, sufficiente dal momento che rientra nella discrezionalità dell’autorità  giudiziaria, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, la convenienza della sospensione. 

Quando si può chiedere la sospensione concordata?

L’istanza di sospensione concordata nelle esecuzioni immobiliari può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto.

Oppure, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo può essere avanzata fino a quindici giorni prima dell’incanto.

Sull’istanza il Giudice deve provvedere nei dieci giorni successivi al deposito.

Se l’accoglie,  deve disporre che nei cinque giorni successivi il provvedimento di sospensione sia comunicato al Custode affinché provveda alla sua pubblicazione sul sito internet ove è pubblicata la relazione di stima. 

Quante volte si può chiedere la sospensione concordata?

La sospensione può essere  disposta per una sola volta e l’ordinanza è revocabile in  qualsiasi momento, anche su  richiesta di  un solo creditore, sentito il debitore.

Circa il significato della sospensione concordata nel sistema di tutela esecutiva occorre precisare che  prima che la norma in esame introducesse tale innovazione, la dottrina era divisa sulla  sua ammissibilità.

Parte di essa riteneva applicabile l’articolo 296 cpc che disciplina la sospensione su istanza delle parti nel processo di cognizione.

Richiamando quella giurisprudenza che escludeva che in fase di vendita si potesse configurare un differimento delle attività  esecutive su richiesta di uno o più creditori.

Ciò al fine di evitare il ricorso incondizionato al rinvio d’udienza.

Elementi necessari per la sospensione concordata

Facendo prevalere, giunti alla fase diretta della trasformazione del bene in denaro,  le esigenze di ordine pubblico a che si procedesse più rapidamente possibile alla vendita del bene pignorato e alla successiva distribuzione del ricavato.

A riguardo  la Suprema Corte con la Sentenza numero 13354 del 2004 ha affermato  che la mancata presenza, in sede di incanto, del creditore procedente e dei creditori muniti di titolo esecutivo non comporta l’applicazione dell’articolo 631 del codice di procedura civile.

E, dunque, il rinvio dell’udienza da parte del Giudice dell’esecuzione, né deve pervenirsi a diversa conclusione ove i creditori procedenti abbiano presentato istanza di rinvio dell’incanto, non sussistendo alcun obbligo di concedere tale rinvio.

Trattasi di decisione rimessa al potere discrezionale del Giudice, sia quanto a presupposti, sia quanto a determinazione della durata, fermo restando l’obbligo di motivazione di un eventuale provvedimento di rigetto.

Concessione del provvedimento di sospensione concordata 

Alla sospensione consegue, poi, l’impossibilità di compimento di atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 626 del codice di procedura civile, salvo diversa disposizione del Giudice dell’esecuzione.

Il quale  conserva medio tempore la propria giurisdizione, entrando il procedimento in uno stato di provvisoria quiescenza destinata a sfociare nella prosecuzione o nell’estinzione. 

Fermo il divieto di compiere atti esecutivi in senso stretto, potranno essere disposti dal Giudice atti conservativi, ordinatori o di carattere amministrativo.

Riproduzione vietata tutti i diritti riservati  Sposatolaw – pubblicato  su Il Messaggero dall’Avvocato Gianluca Sposato