
Il nostro ordinamento giuridico attribuisce ai parenti più prossimi del de cuius una speciale tutela giuridica, prevedendo che il coniuge ed i figli nonché, ove manchino, al loro posto anche i loro discendenti e ascendenti, dunque i genitori ( ma anche i nipoti se agiscono in rappresentazione di un genitore pre morto che era figlio del de cuius ) non possano mai essere esclusi dall’asse ereditario: si parla in tal modo di eredi legittimari.
Pertanto, chiunque abbia contratto matrimonio non potrà violare le quote ereditarie che per legge sono riservate ai suoi familiari, in qualità di legittimari e potrà decidere nel testamento di lasciare in eredità i suoi beni a persone diverse dai suoi figli e dal coniuge, solamente in misura ridotta, tenuto conto che il testatore può sempre disporre liberamente almeno di ¼ del proprio patrimonio ereditario, senza intaccare la quota di legittima che a questa tipologia di eredi privilegiati è sempre riservata per legge.
Cos’è la collazione ereditaria?
Per comprendere da cosa è costituita l’eredità di una persona bisogna tenere conto che l’eredità è costituita dal relictum e dal donatum ovvero non soltanto da quello che il de cuius lascia al momento della sua morte ( parte relitta dell’eredità ), ma anche da quei beni ( denari e/o proprietà ) di cui ha disposto in vita a favore solo di alcuni eredi da ciò avvantaggiati rispetto ad altri, il cui valore per effetto della collazione ereditaria deve essere conferito alla massa ereditaria per riequilibrare valori e quote dei legittimari.
Al momento dell’apertura della successione si dovrà, pertanto, tenere conto di eventuali restituzioni da imputare alla massa ereditaria, in considerazione di squilibri tra gli eredi posti in essere dal de cuius mentre era in vita che abbiano potuto avvantaggiare alcuni in danno di altri.
La collazione ereditaria consiste, dunque, nell’aggiunta all’eredità di tutti i beni ricevuti in dono durante la vita dal defunto, che devono essere restituiti pro quota ai figli, ai loro discendenti e al coniuge che concorrono alla successione.
Infatti ai sensi dell’art. 737 del codice civile, i legittimari devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente, o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati, tenuto conto però che la dispensa da collazione non produce effetto, se non nei limiti della quota disponibile.
E’ importante chiarire che anche nel caso di successione testamentaria deve essere rispettato il vincolo che garantisce al coniuge ed ai figli, in qualità di legittimari, la quota loro riservata per legge, operando la dispensa da collazione solo limitatamente alla quota disponibile del testatore; potendosi, in difetto, impugnare il testamento.
Occorre comunque tenere presente che sono escluse dalla collazione: le spese di mantenimento e di educazione, le spese sostenute per malattia, le spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze (purché non eccedenti le possibilità economiche del defunto), le donazioni fatte per riconoscenza, o per i servizi resi ed i beni periti per cause che non sono imputabili al donatario (per esempio un’opera d’arte che sia stata rubata, o un appartamento distrutto da un terremoto).
Cosa garantisce la collazione ereditaria?
Se il coniuge, i figli ed i loro discendenti, in qualità di legittimari, hanno ricevuto dalla persona deceduta, mentre era ancora in vita, atti di liberalità, come ingenti somme di denaro, e/o donazioni sono tenuti a restituirle alla massa ereditaria, affinché nessuno degli eredi abbia di più rispetto agli altri, garantendo in tal modo che le quote siano uguali per i legittimari.
Questo vale a maggior ragione se il genitore venuto a mancare abbia intestato un immobile di maggior valore ad un figlio, rispetto che ad un altro, o se un figlio abbia usufruito di rendite durante la vita del padre, mentre l’altro figlio non ha avuto gli stessi vantaggi e benefici.
La dispensa dalla collazione ereditaria
I legittimari, in qualità di eredi, possono essere dispensati dalla collazione ereditaria dal de cuius?
L’articolo 737 del codice civile stabilisce che il coniuge, i figli ed i loro discendenti, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto in donazione, direttamente o indirettamente, a meno che, come già detto, non siano stati espressamente dispensati.
Tuttavia, la dispensa dalla collazione, che per non dare adito a problemi interpretativi deve risultare nel testamento, nella donazione o in altro atto redatto successivo, non può operare se non nei limiti della quota disponibile del de cuius.
La dispensa della collazione può essere fatta anche successivamente alla donazione, o alla redazione del testamento pubblico e può essere anche tacita, purché risulti chiaramente l’intenzione della persona deceduta di assegnare il bene donato come beneficio in più rispetto alla quota ereditaria, nei limiti della quota disponibile a lui riservata per legge.
Quest’ultima questione risulta spesso di dubbia e difficile interpretazione, motivo per cui è fondamentale affidarsi a un avvocato esperto in diritto ereditario per dirimerla con la giusta competenza, al fine di evitare spiacevoli sorprese in fase di divisione dei beni ereditati.
Come si determina la quota disponibile del de cuius?
La uota disponibile del de cuius, ovvero la quota di cui questi può disporre liberamente per atto di ultima volontà senza intaccare le quote per legge riservate ai legittimari, si calcola ai sensi dell’articolo 556 del codice civile computando alla massa ereditaria tutti i beni del defunto, dunque, sia le donazioni da questi compiute in vita, che i debiti e non può mai in nessun caso essere inferiore ad ¼ del patrimonio ereditario.
SCHEMA QUOTA DISPONIBILE NEL TESTAMENTO
Colui che fa testamento se ha eredi legittimi moglie, figli e genitori non può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio poiché vi sono delle quote riservate per legge ai legittimari
QUOTA RISERVA EREDE QUOTA DISPONIBILE TESTATORE
Coniuge senza figli e ascendenti Testatore dispone 50% massa ereditaria
quota riserva coniuge 50%
Coniuge ed un figlio Testatore dispone 1/3 massa ereditaria
Quota riserva 1/3 ciascuno
Coniuge e più figli Testatore dispone ¼ massa ereditaria
al coniuge spetta sempre ¼
e ½ si divide tra tutti i figli
Coniuge senza figli con ascendenti Testatore dispone ¼ massa ereditaria
½ spetta al coniuge
e ¼ agli ascendenti (genitori)
Un solo figlio senza coniuge Testatore dispone 50% massa ereditaria
quota riserva figlio 50%
Due o più figli senza coniuge Testatore dispone 1/3 massa ereditaria
Quota riserva figli 2/3 massa
Genitori ascendenti senza coniuge Testatore dispone 2/3 massa ereditaria
Quota riserva 1/3 massa ereditaria
L’azione di riduzione ereditaria
L’articolo 533 del codice civile concede una ampia tutela giuridica all’erede legittimario che riceva in eredità meno di quanto gli sia dovuto per legge, disponendo che possa chiedere il riconoscimento della sua quota ereditaria contro chiunque possiede tutti, o parte dei beni ereditari a titolo di erede, o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L’azione di riduzione ereditaria da esercitare per ottenere la reintegra nella quota pretermessa, peraltro, è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.
L’azione di riduzione è un’azione che la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima ( detta anche quota di riserva ), mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre ( cosiddetta disponibile ).
L’azione è attivabile anche contro le donazioni eccedenti la quota disponibile e le donazioni indirette, o vendite simulate, dagli eredi legittimi è può essere azionata anche a seguito di riconoscimento di paternità, o maternità postumo.
L’erede legittimo che ha visto intaccare la quota ereditaria a lui riservata per legge per l’effetto di donazioni, o atti di liberalità, compiuti dal de cuius in vita a vantaggio dei coeredi, o per atto di ultima volontà nel testamento, o nel legato, per potere esercitare l’azione di riduzione e, dunque, chiedere di essere reintegrato nella quota ereditaria a lui spettante per legge pretermessa, deve accettare l’eredità con beneficio di inventario ai sensi dell’articolo 564 del codice civile.
La riduzione nelle donazioni e nelle disposizione lesive della porzione di legittima, ai sensi dell’articolo 557 del codice civile, è consentita solo ai legittimari e ai loro eredi ed aventi causa e si prone con atto di citazione a comparire in giudizio presso il Tribunale territorialmente competente, dopo avere esperito negativamente il tentativo di mediazione obbligatorio per legge.
Disposizioni testamentarie che escludono o danneggiano un erede
Qualora si verifichino situazioni che ledano i diritti dell’erede è fondamentale, per salvaguardare la propria posizione di erede, essere assistiti da un Avvocato che abbia lunga esperienza nel ramo del diritto successorio, che possa tutelare nel modo migliore i diritti dell’erede pretermesso, danneggiato da disposizioni testamentarie a lui sfavorevoli, o da atti compiuti da altri eredi che ledano i suoi diritti.
Sposatolaw, fin dal 1949 assiste in tutta Italia clienti per importanti casi di diritto ereditario, per successioni legittime e materia testamentaria, azioni di riduzione ereditaria, impugnazione del testamento, anche per eredità internazionali.
L’Avvocato Gianluca Sposato esperto in diritto ereditario segue personalmente il cliente ed il caso ereditario affidatogli, illustrando il lavoro da svolgere e ponendo gli obiettivi da raggiungere, concordando le modalità di espletamento dell’incarico ed informando il cliente di ogni attività compiuta, con l’obiettivo primario di raggiungere un accordo ereditario che grazie alla sua competenza, abilità e alle sue capacità, riesce a raggiungere nel 90 % dei casi, anche in corso di causa.
La reintegra nella quota pretermessa dell’erede
La reintegra nella quota pretermessa dell’erede, si esercita mediante l’azione di riduzione in tutti i casi in cui l’erede legittimo, dunque il coniuge od il figlio, intenda ripristinare la propria quota ereditaria che sia stata lesa da donazioni, o disposizioni testamentarie oltre la quota disponibile.
L’azione di riduzione presuppone l’accettazione dell’eredità e si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.
La reintegra può avvenire in natura, o in denaro, sulla base di accordi raggiunti anche in corso di giudizio tra i procuratori delle parti nell’interesse degli eredi rappresentati, o in adempimento della sentenza emessa dal Tribunale, all’esito del giudizio promosso dall’erede pretermesso.
Compravendita di immobile e donazione indiretta
L’asse ereditario è composto dal relictum e dal donatum, ciò significa che ai fini del computo della massa ereditaria da distribuire tra gli eredi legittimi bisogna tenere conto non solo di quanto resta alla morte del defunto, ma anche di quanto da questi disposto in vita a favore di altri eredi che devono provvedere alla restituzione.
Se nel corso della sua esistenza, infatti, il de cuius ha compiuto negozi giuridici che hanno avvantaggiato un erede rispetto agli altri, come avviene con l’acquisto di un immobile per il coniuge, o per il figlio, con denaro proprio, le donazioni indirette rientrano nel computo dei beni che compongono la massa ereditaria; a meno che non si tratti di disposizione di liberalità posta in essere con le formalità richieste dalla legge ( dispensa dalla collazione ereditaria ) nel rispetto dei limiti della quota di riserva di cui può disporsi e senza che venga intaccata la quota di riserva dei legittimari.
L’intestazione di un immobile al coniuge, o al figlio, costituisce una tipica donazione indiretta ed è molto frequente, anche per evitare il pagamento di imposte di successione.
Tuttavia, la regola è che le quote degli eredi legittimi devono tenere conto della collazione ereditaria, ovvero devono confluire nella massa ereditaria anche i frutti delle disposizioni compiute in vita dal de cuius.
La scelta del migliore avvocato per risolvere questioni ereditarie
E’ possibile evitare di instaurare una causa ereditaria solo nel caso in cui ci si rivolga da subito ad un bravo avvocato esperto in diritto successorio, che abbia capacità di mediazione e abilità nel raggiungere accordi e transazioni.
Per questo rivolgersi al nostro studio legale Sposatolaw, fondato nel 1949, è sempre la scelta migliore per il cliente, come dimostrano le tante testimonianze.
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