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Collazione ereditaria

collazione ereditaria

Indice

Cos’è la collazione?

La collazione ereditaria consiste nell’aggiunta all’eredità di tutti i beni ricevuti  durante la vita dal defunto.

In presenza di legittimari, la massa ereditaria è costituita dal relictum e dal donatum.

Al momento dell’apertura della successione si deve tenere conto di eventuali restituzioni da imputare alla massa ereditaria.

Ai sensi dell’art.737 del codice civile i legittimari devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente, o indirettamente.

E’ fatto salvo il caso in cui il defunto li abbia dispensati, tenuto conto che la dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

La massa ereditaria non è soltanto quello che resta al momento della morte, ovvero la parte relitta dell’eredità.

L’eredità ricomprende anche beni e denari di cui il defunto ha disposto in vita, in favore di alcuni eredi ed in danno di altri.

I coeredi che hanno beneficiato di disposizioni oltre la legittima devono conferire il relativo valore alla massa ereditaria.

Questo per riequilibrare il valore delle quote dei legittimari che abbiano avuto meno.

Il valore dei beni oggetto di collazione deve essere restituito pro quota ai figli e al coniuge che concorrono alla successione legittima, ove lesivi della loro quota ereditaria.

Anche nel caso di successione testamentaria deve essere rispettata la quota di  riserva di coniuge e figli.

Tenuto conto che la dispensa da collazione opera limitatamente alla quota disponibile, essendo possibile impugnare il testamento.

Collazione e riunione fittizia

L’istituto della collazione tende ad attuare il principio della parità di trattamento tra i figli o discendenti del defunto.

Collazione è l’obbligo e il diritto, che lega gli eredi e discendenti legittimi e naturali chiamati alla successione del medesimo ascendente, in virtù del quale ciascuno deve conferire nella massa da dividere le donazioni ricevute dal defunto.

L’obbligo di conferire non lega che i soli eredi e discendenti tra di loro, con la riduzione e gli istituti collaterali della imputazione e della riunione fittizia.

Quest’ultima è un’operazione preliminare preordinata a stabilire qual’ è la quota disponibile e quale la quota di riserva dei legittimari.

Ciò  al  fine di  accertare se le donazioni fatte dal de cuius siano state mantenute nei limiti della disponibile.

La riunione fittizia consiste, pertanto, nel formare una massa di tutti i beni del  defunto al tempo della morte, detraendo i debiti e riunendo fittiziamente all’asse ereditario i beni donati.

Sull’asse ereditario così formato  si  calcola  quale sia la disponibile  e si accerta se vi è lesione della quota di riserva per effetto delle donazioni.

Riduzione nella collazione

La riunione fittizia è meramente ideale, poichè non serve che al calcolo e lascia al  donatario la piena proprietà dei beni.

Effettiva e reale è, invece, la riunione che si opera con la collazione: comprende quella ogni  donazione, fatta anche ad estranei; si  riferisce questa alle sole donazioni avute dal discendente ed erede.

Accertato nel modo predetto  che il  defunto ha disposto oltre i limiti della quota disponibile, si fa luogo alla riduzione.

A riduzione sono  soggette, in primo luogo, le disposizioni testamentarie proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

La riduzione, dunque, è  diversa dalla collazione sia per lo  scopo, perché mira a tutelare la integrità della quota di riserva, sia per le persone, perché spetta a qualunque legittimario e può esperirsi contro qualunque donatario.

Imputazione nella collazione

L’imputazione null’altro è che un calcolo ed un modo per conferire i beni  soggetti a collazione.

In senso tecnico essa significa l’obbligo che incombe al legittimario il quale domandi la riduzione delle donazioni e disposizioni testamentarie fatte dal defunto, sia ad altri coeredi, sia ad estranei.

Chiedendo in tal modo di calcolare sulla propria quota di riserva quanto ha ricevuto dal defunto, sia per donazioni che per legati, a meno che non ne sia stato  espressamente dispensato.

In senso proprio l’imputazione,  dunque,  non è che un modo con cui la collazione si fa: potendo operarsi o col presentare la cosa in natura, o col calcolarne il valore in diminuzione della propria porzione.

Cosa garantisce la collazione ereditaria?

In sede di collazione devono essere prese in considerazione le donazioni ricevute dai  figli, dai loro discendenti e dal coniuge.

Il problema legato alle donazioni ed eredità è molto frequente e va analizzato con  attenzione ai fini dell’applicabilità dell’istituto della collazione.

Se il coniuge e i figli hanno ricevuto dalla persona deceduta, mentre era in vita, atti di liberalità, ingenti somme di denaro e/o donazioni, devono restituire il valore alla massa ereditaria.

Ciò affinché nessuno dei legittimari abbia di più rispetto agli altri.

La collazione garantisce quote uguali per tutti i coeredi legittimari, a meno di disposizioni testamentarie che non violano la legittima.

Questo vale a maggior ragione se il genitore venuto a mancare ha intestato un immobile di maggior valore ad un figlio, rispetto che ad un altro.

O se un figlio ha usufruito di rendite durante la vita del padre, mentre l’altro figlio non ha avuto gli stessi vantaggi.

Collazione e massa ereditaria

La collazione si ha nel caso in cui concorrano all’eredità il coniuge ed i figli e prevede la riunione alla massa ereditaria del relictum e del donatum.

Il nostro ordinamento giuridico attribuisce ai legittimari, come parenti più prossimi del de cuius, una speciale tutela giuridica.

Il coniuge ed i figli e, ove manchino, al loro posto gli ascendenti, dunque i genitori, o i nonni, in quanto legittimari, non possano essere esclusi dall’asse ereditario.

Anche i nipoti, se agiscono in rappresentazione ereditaria di un figlio morto prima del padre o della madre, non possono essere esclusi dall’eredità.

Pertanto, chiunque abbia contratto matrimonio non può violare le quote ereditarie che per legge sono riservate ai suoi familiari, in qualità di legittimari.

Chi è sposato può decidere nel testamento di lasciare in eredità i suoi beni a persone diverse dai suoi figli e dal coniuge, solamente nella misura consentita dalla legge.

Il testatore può sempre disporre liberamente di ¼ del proprio patrimonio, senza intaccare la quota di legittima che è riservata ai legittimari.

La dispensa dalla collazione ereditaria

I legittimari, in qualità di eredi, possono essere dispensati dalla collazione ereditaria dal de cuius?

L’articolo 737 del codice civile stabilisce che il coniuge, i figli ed i loro discendenti, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto in donazione.

A meno che non siano stati espressamente dispensati.

La dispensa dalla collazione per non dare problemi interpretativi deve risultare nel testamento, nella donazione, o in altro atto redatto successivo.

In ogni caso la dispensa non può operare se non nei limiti della quota disponibile del de cuius.

La dispensa può essere fatta anche successivamente alla donazione, o alla redazione del testamento pubblico.

Il nostro ordinamento giuridico riconosce valore anche alla dispensa tacita dalla collazione.

Deve, però, risultare chiaramente l’intenzione della persona deceduta di assegnare il bene donato come beneficio in più rispetto alla quota ereditaria, nei limiti della quota disponibile.

La questione è di difficile interpretazione, motivo per cui è fondamentale affidarsi a un avvocato esperto in eredità, per evitare sorprese in sede di divisione dei beni ereditati.

Occorre, poi, tenere presente che esistono spese esenti dalla collazione:

  • le spese di mantenimento e di educazione
  • le spese sostenute per malattia
  • le spese ordinarie fatte per abbigliamento e le spese nuziali, purché non eccedenti le possibilità economiche del defunto
  • le donazioni fatte per riconoscenza, o per i servizi resi
  • le spese di beni periti per cause non imputabili al donatario, come per esempio un’opera d’arte che è stata rubata, o un appartamento distrutto da un terremoto.

Collazione, quota disponibile e quote in successione legittima

La quota disponibile del de cuius si calcola ai sensi dell’articolo 556 del codice civile.

Alla massa ereditaria devono essere computati tutti i beni del defunto, dunque, sia le donazioni da questi compiute in vita, che i debiti.

La quota disponibile non può essere mai inferiore ad ¼ del patrimonio ereditario.

Chi fa testamento se ha moglie, figli e genitori non può disporre liberamente di  tutto il suo patrimonio, poiché vi sono  quote riservate per legge ai legittimari.

Schema della quota di riserva e della quota disponibile

Quota RiservaQuota Disponibile
Coniuge senza figli e ascendenti 
Quota riserva coniuge 50%Testatore dispone 50% massa ereditaria
Coniuge ed un figlio 
Quota riserva 1/3 ciascunoTestatore dispone 1/3 massa ereditaria
Coniuge e più figli 
Al coniuge spetta sempre 1/4
e 1/2 si divide tra tutti i figli
Chi fa testamento dispone 1/4 massa ereditaria
  
  
Consorte senza figli con ascendenti 
1/2 spetta al coniuge
e 1/4 agli ascendenti (genitori)
Chi fa testamento dispone 1/4 massa ereditaria
Un solo figlio senza coniuge 
Quota riserva figlio 50%Testatore dispone 50% massa ereditaria
Due o più figli senza coniuge 
Quota riserva figli 2/3 massa ereditariaTestatore dispone 1/3 massa ereditaria
Genitori ascendenti senza coniuge 
Quota riserva 1/3 massa ereditariaChi fa testamento dispone 2/3 massa ereditaria

Collazione e azione di riduzione ereditaria

L’articolo 533 del codice civile concede ampia tutela giuridica all’erede legittimo che riceve in eredità meno di quanto gli è attribuito per legge.

L’erede legittimo può chiedere il riconoscimento della sua quota ereditaria contro chiunque possiede tutti, o parte dei beni ereditari, per ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L’azione di riduzione  da esercitare per ottenere la reintegra nella quota pretermessa è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.

L’azione di riduzione ereditaria è un’azione che la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima, detta anche quota di riserva.

Ciò mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre, ovvero  della cosiddetta quota disponibile

L’azione è attivabile anche contro le donazioni eccedenti la quota disponibile e le donazioni indirette, o vendite simulate, dagli eredi legittimi.

Può essere azionata anche a seguito di riconoscimento di paternità postumo.

Cosa deve fare l’erede legittimo che ha visto intaccare la quota ereditaria per l’effetto di donazioni, o atti di liberalità, compiuti a vantaggio di coeredi, nel testamento, o nel legato?

Per potere esercitare l’azione di riduzione e chiedere di essere reintegrato nella quota ereditaria, occorre accettare l’eredità con beneficio di inventario, ai sensi dell’articolo 564 del codice civile.

La riduzione nelle donazioni e nelle disposizione lesive della porzione di legittima, ai sensi dell’articolo 557 del codice civile, è consentita solo ai legittimari, ai loro eredi ed aventi causa.

L’azione si propone con atto di citazione a comparire in giudizio presso il Tribunale territorialmente competente, dopo avere esperito la mediazione,  obbligatoria in materia ereditaria.

Collazione e reintegra nella quota pretermessa dell’erede, l’azione di riduzione

La reintegra nella quota pretermessa si esercita con l’azione di riduzione.

Ciò quando l’erede legittimo intende ripristinare la quota ereditaria che ritiene essere stata lesa da donazioni, o disposizioni testamentarie.

L’azione di riduzione presuppone l’accettazione dell’eredità e si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.

L’articolo 553 del codice civile detta le regole da seguire per la riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con i legittimari.

La norma stabilisce che le quote si riducono proporzionalmente nei limiti della quota di riserva.

L’articolo 554 del codice civile chiarisce quali sono le regole da seguire per la riduzione delle disposizioni testamentarie, oltre la quota disponibile, operando nel limite della quota medesima.

Per la riduzione delle donazioni è l’articolo 555 del codice civile la norma di riferimento.

La legge stabilisce che le donazioni il cui valore eccede la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

La reintegra può avvenire in natura, o in denaro.

Compravendita di immobile e donazione indiretta, quando opera la collazione?

L’asse ereditario è composto dal relictum e dal donatum.

Ai fini del calcolo della massa ereditaria, bisogna tenere conto non solo di quanto resta alla morte del defunto.

L’eredità è costituita anche dalle donazioni che il defunto ha disposto in vita a favore di altri eredi, chiamati alla restituzione.

La collazione opera se nel corso della sua esistenza il de cuius ha compiuto negozi giuridici che hanno avvantaggiato un erede rispetto ad altri.

Ciò avviene con l’acquisto di un immobile per il coniuge, o per il figlio, con denaro proprio, con le donazioni indirette che rientrano nella massa ereditaria.

A meno che non si tratti di disposizione di liberalità posta in essere con formalità richieste dalla legge.

Come la dispensa dalla collazione ereditaria, nel rispetto dei limiti della quota disponibile e senza che sia intaccata la quota di riserva.

L’intestazione fittizia di un immobile al coniuge, o al figlio, costituisce una donazione indiretta ed è molto frequente, anche per evitare il pagamento di imposte di successione.

La regola è che le quote degli eredi legittimi devono tenere conto della collazione ereditaria e le disposizioni compiute in vita dal de cuius devono confluire nella massa ereditaria.

Collazione e scelta dell’avvocato per successioni ereditarie

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