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Collazione, reintegra e azione di riduzione ereditaria

Il nostro ordinamento giuridico attribuisce ai parenti più prossimi del de cuius una speciale tutela giuridica, prevedendo che il coniuge ed i figli nonché, ove manchino, al loro posto anche i loro discendenti e ascendenti, dunque i genitori ( ma anche i  nipoti  se agiscono in  rappresentazione di un genitore pre morto  che era figlio  del  de cuius ) non possano mai essere esclusi dall’asse ereditario: si parla in tal modo di eredi legittimari.

Pertanto, chiunque abbia contratto matrimonio non potrà violare le quote ereditarie che per legge sono riservate ai suoi familiari, in  qualità  di legittimari e potrà decidere nel testamento di lasciare in eredità i suoi beni a persone diverse dai suoi figli e dal coniuge, solamente in misura ridotta, tenuto  conto  che il testatore può  sempre disporre liberamente almeno  di  ¼ del  proprio patrimonio ereditario, senza intaccare la quota di legittima che a questa tipologia di  eredi privilegiati è sempre riservata per legge.

Cos’è la collazione ereditaria?

Per comprendere da cosa è  costituita l’eredità di una persona bisogna tenere conto  che l’eredità è costituita dal relictum e dal donatum ovvero  non  soltanto  da quello  che il  de cuius lascia al momento della sua morte ( parte relitta dell’eredità ), ma anche da quei  beni  ( denari e/o proprietà ) di  cui  ha disposto in  vita a favore solo  di  alcuni  eredi  da ciò  avvantaggiati rispetto  ad altri, il  cui  valore per effetto  della collazione ereditaria deve essere conferito  alla massa ereditaria per riequilibrare valori  e quote dei legittimari.

Al momento dell’apertura della successione si dovrà, pertanto,  tenere conto di eventuali restituzioni da imputare alla massa ereditaria, in  considerazione di  squilibri  tra gli  eredi posti in  essere dal  de cuius mentre era in  vita che abbiano potuto  avvantaggiare alcuni  in danno  di  altri.

La collazione ereditaria consiste, dunque, nell’aggiunta all’eredità di tutti i beni ricevuti in dono durante la vita dal defunto, che devono essere restituiti pro quota ai figli, ai loro discendenti e al coniuge che concorrono alla successione.

Infatti ai sensi dell’art. 737 del codice civile, i legittimari devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente, o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati, tenuto conto però che la dispensa da collazione non produce effetto, se non nei limiti della quota disponibile.

E’ importante chiarire che anche nel caso di successione testamentaria deve essere rispettato il vincolo che garantisce al coniuge ed ai figli, in qualità di  legittimari, la quota loro riservata per legge, operando  la dispensa da collazione solo limitatamente alla quota disponibile del  testatore; potendosi, in  difetto, impugnare il testamento.

Occorre comunque tenere presente che sono escluse dalla collazione: le spese di mantenimento e di educazione, le spese sostenute per malattia, le spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze (purché non  eccedenti  le possibilità economiche del defunto), le donazioni fatte per riconoscenza, o per i servizi resi ed i beni periti per cause che non sono imputabili al donatario (per esempio un’opera d’arte che sia stata rubata, o un appartamento distrutto da un terremoto).

Cosa garantisce la collazione ereditaria?

Se il coniuge, i figli ed i loro discendenti, in qualità di legittimari, hanno ricevuto dalla persona deceduta, mentre era ancora in vita, atti di liberalità, come ingenti somme di denaro, e/o donazioni sono tenuti a restituirle alla massa ereditaria, affinché nessuno degli eredi abbia di più rispetto agli altri, garantendo in tal modo che le quote siano uguali per i legittimari.

Questo vale a maggior ragione se il genitore venuto a mancare abbia intestato un immobile di maggior valore ad un  figlio,  rispetto che ad un  altro, o se un  figlio  abbia usufruito  di  rendite durante la vita del padre, mentre l’altro  figlio non  ha avuto  gli stessi vantaggi  e benefici.

La dispensa dalla collazione ereditaria

I legittimari, in qualità di eredi, possono essere dispensati dalla collazione ereditaria dal  de cuius?

L’articolo 737 del codice civile stabilisce che il coniuge, i figli ed i loro discendenti, devono  conferire ai coeredi tutto  ciò che hanno  ricevuto  dal  defunto in donazione,  direttamente o  indirettamente, a meno che, come già detto, non siano  stati  espressamente dispensati.

Tuttavia, la dispensa dalla collazione, che per non dare adito a problemi interpretativi deve risultare nel testamento, nella donazione o in altro atto redatto successivo, non può operare se non nei  limiti  della quota disponibile del  de cuius.

La dispensa della collazione può essere fatta anche successivamente alla donazione, o alla redazione del testamento pubblico e può essere anche tacita, purché risulti chiaramente l’intenzione della persona deceduta di assegnare il bene donato come beneficio in più rispetto alla quota ereditaria, nei limiti della quota disponibile a lui riservata per legge.

Quest’ultima questione risulta spesso di dubbia e difficile interpretazione, motivo per cui è fondamentale affidarsi a un avvocato esperto in diritto ereditario per dirimerla con la giusta competenza, al fine di evitare spiacevoli sorprese in fase di divisione dei beni ereditati.

Come si determina la quota disponibile del de cuius?

La uota disponibile del de cuius, ovvero la quota di cui questi può disporre liberamente per atto di ultima volontà senza intaccare le quote per legge riservate ai legittimari, si calcola ai sensi  dell’articolo  556 del  codice civile computando  alla massa ereditaria tutti i beni  del  defunto, dunque,  sia le donazioni  da questi  compiute in  vita,  che i  debiti e non può mai in  nessun caso  essere inferiore ad ¼ del patrimonio ereditario.

 

SCHEMA QUOTA DISPONIBILE NEL TESTAMENTO

Colui che fa testamento se ha eredi legittimi moglie, figli e genitori non può  disporre liberamente di  tutto il suo patrimonio poiché vi  sono  delle quote riservate per legge ai  legittimari

 

QUOTA RISERVA EREDE                   QUOTA DISPONIBILE TESTATORE

 

Coniuge senza figli e ascendenti       Testatore dispone 50% massa ereditaria

quota riserva coniuge 50%                                

 

Coniuge ed un figlio                               Testatore dispone 1/3 massa ereditaria  

Quota riserva 1/3 ciascuno     

 

Coniuge e più figli                                   Testatore dispone ¼ massa ereditaria

al coniuge spetta sempre ¼

e ½ si divide tra tutti i figli

 

Coniuge senza figli con ascendenti    Testatore dispone ¼ massa ereditaria         

½ spetta al coniuge

e ¼ agli ascendenti (genitori)

 

Un solo figlio senza coniuge                Testatore dispone 50% massa ereditaria

quota riserva figlio 50%         

 

Due o più figli senza coniuge               Testatore dispone 1/3 massa ereditaria  

Quota riserva figli 2/3 massa 

 

Genitori ascendenti senza coniuge   Testatore dispone 2/3 massa ereditaria          

Quota riserva 1/3 massa ereditaria     

 

 

 

L’azione di riduzione ereditaria

L’articolo 533 del codice civile concede una ampia tutela giuridica all’erede legittimario che riceva in eredità meno di quanto gli sia dovuto per legge,  disponendo che possa chiedere il riconoscimento della sua quota ereditaria contro chiunque possiede tutti, o parte dei beni ereditari a titolo di erede, o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L’azione di riduzione ereditaria da esercitare per ottenere la reintegra nella quota pretermessa, peraltro, è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.

L’azione di riduzione è un’azione che la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima ( detta anche quota di riserva ), mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre ( cosiddetta disponibile )

L’azione è attivabile anche contro le donazioni eccedenti la quota disponibile e le donazioni indirette, o vendite simulate, dagli eredi  legittimi è può  essere azionata anche a seguito  di riconoscimento  di  paternità,  o maternità  postumo.

L’erede legittimo che ha visto intaccare la quota ereditaria a lui riservata per legge per l’effetto di donazioni, o atti di liberalità, compiuti dal de cuius in vita a vantaggio dei  coeredi, o per atto di  ultima volontà nel testamento, o nel legato, per potere esercitare l’azione di riduzione e,  dunque,  chiedere di essere reintegrato nella quota ereditaria a lui spettante per legge pretermessa, deve accettare l’eredità con beneficio di inventario ai sensi dell’articolo 564 del  codice civile.

La riduzione nelle donazioni e nelle disposizione lesive della porzione di legittima, ai sensi  dell’articolo 557  del codice civile, è  consentita solo  ai  legittimari  e ai loro eredi  ed aventi  causa e si prone con atto di  citazione a comparire in giudizio presso il  Tribunale territorialmente competente, dopo avere esperito negativamente il tentativo di  mediazione obbligatorio per legge.

Disposizioni testamentarie che escludono o danneggiano un erede

Qualora si verifichino situazioni che ledano i diritti dell’erede è fondamentale, per salvaguardare la propria posizione di erede, essere assistiti da un Avvocato che abbia lunga esperienza nel ramo del diritto successorio, che possa tutelare nel modo migliore i diritti dell’erede pretermesso, danneggiato da disposizioni testamentarie a lui sfavorevoli, o da atti  compiuti  da altri  eredi che ledano  i suoi  diritti.

Sposatolaw, fin dal 1949 assiste in tutta Italia clienti per importanti casi di diritto  ereditario, per successioni legittime e materia testamentaria, azioni di riduzione ereditaria, impugnazione del testamento,  anche per eredità  internazionali.

L’Avvocato Gianluca Sposato esperto in diritto ereditario segue personalmente il cliente ed  il caso ereditario affidatogli,  illustrando il  lavoro  da svolgere e ponendo  gli  obiettivi  da raggiungere, concordando le modalità di espletamento dell’incarico ed informando il  cliente di ogni  attività  compiuta,  con l’obiettivo primario di raggiungere un accordo  ereditario che grazie alla sua competenza, abilità e alle sue capacità,  riesce a raggiungere nel  90 % dei casi,  anche in  corso  di  causa.                      

La reintegra nella quota pretermessa dell’erede

La reintegra nella quota pretermessa dell’erede, si esercita mediante l’azione di riduzione in tutti i casi in cui l’erede legittimo, dunque il coniuge od il figlio, intenda ripristinare la propria quota ereditaria che sia stata lesa da donazioni, o disposizioni testamentarie oltre la quota disponibile.

L’azione di riduzione presuppone l’accettazione dell’eredità e si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.

La reintegra può avvenire in natura, o in denaro, sulla base di accordi raggiunti anche in corso di giudizio tra i procuratori  delle parti  nell’interesse degli  eredi rappresentati, o in  adempimento della sentenza emessa dal Tribunale, all’esito del giudizio promosso  dall’erede pretermesso.

Compravendita di immobile e donazione indiretta

L’asse ereditario è composto dal relictum  e dal donatumciò  significa che ai  fini  del  computo della massa ereditaria da distribuire tra gli eredi legittimi bisogna tenere conto non solo di quanto resta alla morte del defunto, ma anche di quanto da questi disposto in vita a favore di  altri  eredi  che devono provvedere alla restituzione.

Se nel corso della sua esistenza, infatti,  il de cuius ha compiuto negozi giuridici che hanno avvantaggiato un erede rispetto agli altri, come avviene con l’acquisto di un immobile per il coniuge, o per il figlio, con  denaro proprio, le donazioni indirette rientrano nel computo  dei beni che compongono la massa ereditaria;  a meno  che non si  tratti di  disposizione di liberalità posta in  essere con le formalità richieste dalla legge ( dispensa dalla collazione ereditaria ) nel rispetto dei  limiti della quota di riserva di cui può disporsi e senza che venga intaccata la quota di riserva dei  legittimari.

L’intestazione di un immobile al coniuge, o al figlio, costituisce una tipica donazione indiretta ed è molto frequente, anche per evitare il pagamento di imposte di successione.

Tuttavia, la regola è che le quote degli eredi legittimi devono tenere conto della collazione ereditaria, ovvero devono  confluire nella massa ereditaria anche i  frutti  delle disposizioni compiute in  vita dal  de cuius.

La scelta del migliore avvocato per risolvere questioni ereditarie

E’ possibile evitare di instaurare una causa ereditaria solo nel caso in cui ci si rivolga da subito ad un bravo avvocato esperto in diritto successorio, che abbia capacità di mediazione e abilità  nel raggiungere accordi  e transazioni.

Per questo rivolgersi al nostro studio legale Sposatolaw, fondato nel 1949, è sempre la scelta migliore per il cliente, come dimostrano le tante testimonianze.

L’Avv. Gianluca Sposato, nel rispetto della tradizione di famiglia di giuristi, è considerato tra i migliori avvocati nel settore ereditario a livello nazionale, poiché tratta esclusivamente la materia e segue personalmente tutti i casi. Inoltre essendosi formato in ambito  assicurativo  e trattando prevalentemente la materia, riesce nella maggior parte dei  casi  a raggiungere accordi  rapidi  e vantaggiosi per gli  eredi  evitando lungaggini procedurali  e i  costi  necessari per affrontare  una causa ereditaria.