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La separazione giudiziale si rende necessaria quando non è stato possibile raggiungere un accordo tra i coniugi.
L’accordo è necessario sulle questioni relative alla regolamentazione dei rapporti tra di loro inerenti la sospensione del vincolo matrimoniale.
La causa viene promossa da uno dei coniugi nei confronti dell’altro mediante notifica di un ricorso, che può essere con addebito in presenza di determinati presupporti, come l’ infedeltà coniugale.
La causa per la separazione dei coniugi viene iscritta a ruolo davanti al giudice competente per territorio, che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi stessi.
Particolare attenzione è rivolta, nel nostro ordinamento giuridico, a tutelare le esigenze di figli minori, o non ancora economicamente indipendenti.
Per promuovere la causa di separazione dei coniugi davanti al giudice bisogna esperire la negoziazione assistita.
Quando i coniugi non sono d’accordo a presentare congiuntamente un ricorso per la separazione consensuale e intendono porre fine al vincolo coniugale, non resta altra strada che instaurare il giudizio di separazione legale.
L’addebito della separazione comporta, quando è stata accertata la violazione dei doveri coniugali da parte del coniuge, che sia stata la causa della crisi coniugale, la perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori.
L’addebito della separazione deve essere richiesto nel ricorso per la separazione giudiziale indicando il motivo, per cui si chiede, che il giudice si pronunci sul punto, accogliendolo.
Il coniuge che chiede l’addebito della separazione domanda, in sostanza, al giudice di accertare che la responsabilità della separazione è da attribuirsi a comportamento esclusivo dell’altro coniuge.
La causa dell’addebito è da ravvisarsi per violazione dei doveri coniugali, che hanno causato la rottura del matrimonio, come l’infedeltà coniugale.
In presenza di contrasti tra i coniugi, ove si renda indispensabile istruire la causa attraverso l’acquisizione di documentazione, anche di carattere fiscale ed espletare prove testimoniali, il giudice potrà emettere una sentenza non definitiva.
Con la sentenza provvisoria il giudice provvede a regolamentare le esigenze primarie a tutela della famiglia:
L’affido della prole può essere condiviso od in via esclusiva, ad uno soltanto dei coniugi.
A tal riguardo il giudice, a norma degli articoli 316 bis e 337 del codice civile, dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli.
Il mantenimento della prole deve tenere conto delle esigenze di vita e del contesto sociale e familiare in cui i figli sono cresciuti.
Per quanto concerne il mantenimento del coniuge, è dovuto quando uno degli sposi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In tal caso il giudice stabilisce di versare al consorte cui non venga addebitata la separazione un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato.
In caso di presenza di figli minorenni il legislatore garantisce la piena tutela dei loro diritti, attribuendo al giudice il potere di adottare provvedimenti con esclusivo riferimento agli interessi materiali e morali della prole.
L’art. 337 ter del codice civile tutela i diritti dei figli minori, che hanno diritto a mantenere, anche dopo la separazione, un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con i relativi parenti.
Per l’avvio del procedimento servono specifici documenti per la separazione giudiziale, da raccogliere da depositare con il ricorso.
Per questo è fondamentale ricostruire con il proprio avvocato matrimonialista tutta la vicenda coniugale, al fine di supportare l’istruzione probatoria e poter confermare la fondatezza delle proprie ragioni.
I tempi per la separazione giudiziale dipendono dalla complessità del caso, dal grado di litigiosità dei coniugi, dalle indagini da compiere e dall’entità delle prove da assumere in corso di giudizio davanti al giudice.
Mediamente la durata di una causa di separazione giudiziale è di 4 anni, dalla proposizione della domanda, tenuto conto che i provvedimenti urgenti possono essere adottati già alla prima udienza, con una sentenza provvisoria.
Questo non esclude che anche in corso di giudizio ed all’esito delle prove testimoniali e dell’istruttoria possa trovarsi un accordo tra le parti.
In tal caso è possibile chiedere al giudice il mutamento di rito da ordinario a volontaria giurisdizione e di emettere una sentenza su punti condivisi, non contrastanti tra i coniugi.
La durata incide anche sui costi della separazione giudiziale che tengono conto di tutte le spese da affrontare per le varie fasi del giudizio.
I costi variano a seconda della difficoltà dell’attività, delle indagini da svolgere ed ulteriori azioni da intraprendere, anche in sede cautelare, in relazione al valore della causa.
I costi dell’avvocato per la separazione giudiziale sono regolati dal DM55/14 e prevedono 4 voci di spesa per il cliente, in base al valore della pratica:
Una causa di separazione giudiziale costa mediamente tra i 8.000,00 e i 12.000,00 euro, quindi considerato che la causa dura circa 4 anni il costo di un avvocato matrimonialista è circa 2.000,00 euro all’anno.
Occorre, poi, rammentare che la sentenza di separazione giudiziale di primo grado non è definitiva.
La sentenza di primo grado può essere impugnata davanti alla Corte d’Appello territoriale, nei termini previsti dagli artt. 339 e 327 cpc, ovvero 30 giorni dalla notificazione, o 6 mesi dal deposito della sentenza.
L’appello contro la sentenza di separazione giudiziale del tribunale, ai sensi dell’art. 473 bis 30 del codice di procedura civile, si propone con un ricorso che deve contenere le indicazioni di cui all’atto di citazione di primo grado.
La litigiosità dei coniugi resta sempre il più grave problema da affrontare in ambito familiare con ripercussioni non solo sulla durata della causa di separazione giudiziale ma anche sull’equilibrio dei figli che ne vivono di riflesso gli effetti.
Con la riforma Cartabia sono state introdotte importanti novità al diritto di famiglia.
La prima e più importante è l’affermazione della piena uguaglianza tra i figli nati da coppie sposate e figli nati fuori dal matrimonio (more uxorio), sia che siano il frutto di una convivenza tra coppie di fatto, o meno.
Questa importante e naturale evoluzione del diritto di famiglia ha effetti pratici sulle modalità di svolgimento del processo civile, con le relative modalità di svolgimento.
Ecco le più importanti riforme introdotte dalla riforma Cartabia al diritto di famiglia:
È stato introdotto l’articolo 473 bis 49 al codice di procedura civile, che prevede la possibilità per il coniuge che intende avviare la separazione giudiziale di proporre unitamente il giudizio di separazione e di divorzio.
La norma permette di affrontare nella stessa causa sia la separazione che lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, con abbreviazione dei tempi e riduzione dei costi.
In tal modo è possibile ottenere il divorzio trascorsi 6 mesi in caso di separazione consensuale e 12 mesi in caso di separazione giudiziale.
Così, presentando un ricorso unico per separazione e divorzio il giudice, con la sentenza di separazione invita i coniugi a comunicare, entro 6 mesi o 12 mesi, la loro volontà a non riconciliarsi.
La comunicazione consente al giudice di pronunciare anche il divorzio, senza che sia necessario istruire un’altra causa presentando nuovo ricorso.
Con la riforma Cartabia la negoziazione assistita diventa obbligatoria in materia di separazione e il divorzio e deve essere sempre esperita prima di introdurre la causa ordinaria in tribunale.
La convenzione di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi deve essere redatta in forma scritta dagli avvocati, che autenticano la firma autografa del cliente.
La negoziazione non può avere una durata inferiore ad un mese e superiore a 3 mesi ed impegna le parti a risolvere in buona fede e con lealtà la controversia.
Nel caso in cui venga raggiunto un accordo di separazione, la convenzione di negoziazione assistita è sottoposta al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente che, se non ravvisa, irregolarità comunica il nulla osta.
Ove via siano figli minorenni, incapaci, o portatori di handicap, la convenzione di negoziazione assistita va trasmessa entro10 giorni dall’accordo al Pubblico Ministero che autorizza, solo se è rispondente agli interessi dei figli.
La convenzione di negoziazione assistita munita del nulla osta è equiparata alla sentenza di separazione.
La convenzione deve essere trasmessa, a cura degli avvocati delle parti, entro 10 giorni all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto.
Ciò ai fini della sua annotazione sull’atto di matrimonio, registrazione e trascrizione nei Registri di stato civile.
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Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.