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00191 Roma

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Amministrazione del fallimento

L’amministrazione del patrimonio fallimentare

Viene svolta dal curatore fallimentare il quale ha il compito di provvedere allo svolgimento di tutte le operazioni della procedura fallimentare sotto la vigilanza del giudice del fallimento e del comitato dei creditori.

La tutela dei diritti dell’imprenditore fallito

Deve necessariamente essere affidata a un avvocato esperto in diritto fallimentare al fine di verificare il corretto adempimento dell’attività del curatore il quale è tenuto, ai sensi dell’art. 38 della legge fallimentare, ad espletare il proprio incarico con diligenza, annotando giorno per giorno in un registro vidimato le operazione relative alla sua amministrazione, tenuto conto, per di più, che l’azione di responsabilità del curatore revocato non può essere proposta dal fallito, ma deve essere proposta dal nuovo curatore previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.

L’avvocato del fallimento

Deve tutelare i diritti dell’imprenditore fallito assicurando che l’azienda non venga depauperata del suo patrimonio, gravata di ulteriori spese, o svenduta, vigilando sull’operato del curatore fallimentare, coordinandolo, relazionandosi con il giudice fallimentare e con il comitato dei creditori al fine di garantire il corretto adempimento di tutte le attività nella varie fasi della procedura fallimentare, fino al piano di riparto ed alla chiusura del fallimento.