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Rassegna Stampa

Aste, accordo tra aggiudicatario e creditore

Pubblicato su Il Messaggero il 27 ottobre 2013.

“L’art. 508 del codice di procedura civile prevede nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, possa concordare con il creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando, in tal modo, il debitore”, spiega l’avvocato Gianluca Sposato, presidente dell’Associazione custodi giudiziari.

Procedimento alternativo

“Trattasi di una fattispecie del tutto specifica – sostiene l’avvocato Sposato – nella quale è regolato un procedimento alternativo al versamento del saldo prezzo da parte di chi si sia reso aggiudicatario dell’immobile pignorato. Infatti, obbligo dell’aggiudicatario è quello di eseguire il versamento del saldo prezzo entro il termine perentorio stabilito nell’ordinanza di vendita, termine di regola stabilito in 60 giorni e non prorogabile neppure sull’accordo delle parti”. “Affinché l’assunzione di debiti possa essere disposta è necessario che nella procedura esecutiva vi sia un creditore assistito da privilegio ipotecario o pignoratizio, estendendo la dottrina l’ambito di applicazione anche ai casi in cui il bene oggetto di vendita forzata o assegnazione sia gravato da privilegi speciali, ma non anche da quelli generali per i quali non si produce mai l’effetto purgativo”, osserva ancora l’avvocato Sposato.

Regole dell’accordo

L’elemento centrale della fattispecie disciplinata dall’articolo in commento è costituito dall’accordo di accollo concluso tra il creditore assistito da causa legittima di prelazione e l’aggiudicatario o assegnatario, in forza del quale quest’ultimo assume il debito dell’esecutato, impegnandosi a soddisfarlo al di fuori del processo di espropriazione immobiliare. “In tal caso l’aggiudicatario – continua l’avvocato Sposato – dovrà presentare apposita istanza sulla quale il giudice dell’esecuzione, ricorrendo le condizioni, emetterà ordinanza di autorizzazione ad assumersi il debito. A riguardo è importante ricordare che l’art. 591 bis secondo comma al n. 10 del codice di procedura civile, introdotto dalla Legge n. 80 del 2005 come poi modificata dalla successiva Legge n. 263/05 ed entrato in vigore dal 1/3/2006, prevede che, in tale fattispecie, l’autorizzazione all’assunzione del debito possa essere data anche dal professionista delegato alle operazioni di vendita immobiliare”.

Termini dell’istanza

L’ordinanza che autorizza l’assunzione del debito dovrà essere emessa entro il termine per il versamento del saldo prezzo e, pertanto, l’aggiudicatario che voglia utilizzare tale procedimento, dovrà depositare l’istanza in tempo utile per l’adozione di tale provvedimento che avrà, come prima ed imprescindibile conseguenza la liberazione del debitore, estraneo all’accordo, nei limiti del prezzo di aggiudicazione. “Ulteriore fondamentale conseguenza consiste nel fatto che l’aggiudicatario – sottolinea l’avvocato Sposato – non sarà più obbligato al versamento del saldo prezzo, prevedendo l’articolo 585 del codice di procedura civile al secondo comma che il giudice dell’esecuzione possa ordinare all’aggiudicatario con decreto di versare in favore della procedura esecutiva l’importo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori capienti”. “Le norme in commento – conclude l’avvocato Sposato – in una con la giurisprudenza di legittimità, infine, devono ritenersi applicabili anche nell’ambito delle procedure concorsuali ed, in particolare, in relazione alle vendite fallimentari (Cass. 10909/2002; Cass. 5916/1995 )”.

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