
“L’articolo 587 del codice di procedura civile stabilisce che all’esito della vendita, la quale può essere disposta con le modalità dell’incanto o senza incanto, se il saldo prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite nell’ordinanza di assegnazione, il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa, disponendo un nuovo incanto a norma degli articoli 576 e seguenti dello stesso codice di rito”, spiega l’avvocato Gianluca Sposato, presidente dell’Associazione custodi giudiziari. Ed aggiunge: “Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto anche al pagamento della differenza, dovendosi precisare a riguardo che la decadenza viene dichiarata dal giudice d’ufficio, non essendovi concordia sulla possibilità di evitarla, seppur con l’assenso di tutti i creditori sul tardivo versamento del prezzo in ritardo da parte dell’aggiudicatario stesso”.
Perdita della cauzione
“Alla dichiarazione di decadenza segue, dunque, la perdita della cauzione, che – continua l’avvocato Sposato – diviene parte del ricavato dell’espropriazione, pur non essendo pacifica l’individuazione del soggetto al quale essa debba essere restituita in caso di estinzione della procedura, o laddove vi sia un residuo attivo dopo la distribuzione del ricavato e la soddisfazione di tutti i creditori, sostenendosi da parte della dottrina che l’importo debba essere rimesso, in tali casi, all’aggiudicatario inadempiente, pena l’ingiustificato arricchimento del debitore e ritenendosi da altri che la perdita della cauzione, concorrendo a formare la somma da distribuire a norma dell’articolo 509 del codice di procedura civile, vada a vantaggio del debitore esecutato”.
Nuovo incanto
Il prezzo base per il nuovo incanto è fissato nella misura determinata a norma dell’articolo 568 del codice di procedura civile, essendo irrilevante, stante l’inadempimento, il prezzo della precedente aggiudicazione. Nel caso in cui il ricavato della nuova vendita, sommato alla cauzione già incamerata alla procedura, sia inferiore al prezzo di aggiudicazione non versato, l’aggiudicatario risponde personalmente della differenza, che sarà tenuto a versare alla procedura. A tal fine il giudice dell’esecuzione pronuncia un decreto di condanna ai sensi dell’articolo 177 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed, in caso di mancato pagamento spontaneo, il decreto in questione costituisce titolo esecutivo a vantaggio dei creditori che abbiano ottenuto l’attribuzione del credito in sede di distribuzione.
Sentenza di Cassazione
Contro il decreto di trasferimento dell’immobile subastato, che ha natura di provvedimento esecutivo non decisorio, è proponibile opposizione, in virtù delle norme di cui all’art. 617 del codice di procedura civile e seguenti. A riguardo è importante chiarire – conclude l’avvocato Sposato – come il debitore esecutato che intenda dedurre il mancato versamento del prezzo, nel termine stabilito da parte dell’aggiudicatario, abbia l’onere di proporre opposizione agli atti esecutivi solo avverso il decreto di trasferimento, eventualmente pronunciato nonostante la decadenza; potendo prima di tale momento provvedere soltanto a sollecitare il giudice dell’esecuzione affinché dichiari decaduto l’aggiudicatario e venga disposto un nuovo incanto, come ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 7446 del 2007, precisando che occorrerà attendere il verificarsi del contrasto con le norme procedurali invocate”.