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Rassegna Stampa

Aste, vendita in frode dei creditori

L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore,consistente nell’attribuzione ai creditori di un’azione giudiziaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato oggettivamente pregiudizio alle ragioni creditorie”, spiega l’avvocato Gianluca Sposato, presidente dell’Associazione custodi giudiziari.Ed aggiunge: “L’articolo 2902 delcodice civile prevede che il creditore,ottenuta la dichiarazione di inefficacia,possa promuovere nei confronti deiterzi acquirenti le azioni esecutive oconservative sui beni oggetto dell’attoimpugnato. Inoltre, il terzo contraenteche abbia verso il debitore ragioni dicredito dipendenti dall’esercizio dell’azionerevocatoria non può concorreresul ricavato dei beni che sono statioggetto dell’atto dichiarato inefficacese non dopo che il creditore è stato soddisfatto”.

Danno ai creditori

Le fattispecie possono essere assai variegate:”Si pensi – osserva l’avvocatoSposato – all’atto in frode ai creditoriper il cui tramite si intende danneggiarespecificamente costoro, sottraendola garanzia generica costituita daglielementi attivi presenti nel patrimoniodel debitore; oppure alla costituzionedi una garanzia reale in favore di uncreditore che ne fosse stato originariamenteprivo. L’effetto dell’azione pauliananon consiste nella dichiarazionedi nullità degli atti di alienazione compiutidal debitore ma nella suadichiarazione di inefficacia relativa,nel senso che l’atto di alienazione nonpuò essere opposto al solo creditoreche ha agito, mentre nei riguardi delterzo acquirente e degli altri soggetti èperfettamente valido ed efficace”.

Prova della frode

Gli elementi essenziali dell’azione incommento tradizionalmente vengonoravvisati nel consilium fraudis e nell’eventusdamni. “Ricorre il primoallorché sia ravvisabile la frode deldebitore, ovvero – sottolinea ancoral’avvocato Sposato – quando sia evidentela conoscenza del pregiudizio daparte di questi relativamente all’atto didisposizione posto in essere in dannoal creditore. A riguardo è importanteprecisare che se l’atto è stato compiutoprima che sia maturato il diritto dicredito la legge impone, al fine dell’esperimentodell’azione, la necessità chesia dolosamente preordinato al fine didanneggiare il futuro creditore. Circa ilsecondo elemento, invece, bisognatener conto che l’atto di disposizioneposto in essere dal debitore deve esseredi natura tale da poter danneggiare gliinteressi del creditore: di conseguenzase il patrimonio del debitore è compostoda più cespiti di rilevante valore, lavendita di alcuni di essi non potrà danneggiaregli interessi del creditorepoiché questi, in caso di inadempimento,potrà comunque rivalersi sugli altribeni”.

Titolo oneroso o gratuito

“Rilevante, poi, è distingue se l’atto didisposizione posto in frode al creditoresia a titolo oneroso o gratuito -continua l’avvocato Sposato-. Infatti sel’atto è a titolo oneroso per agire inrevocatoria, oltre la frode e il dannosarà anche necessario che il terzo siaconsapevole del pregiudizio che arrecaalle ragioni del creditore, ovvero chesia in malafede, potendo il giudiceconvincersi dell’esistenza di tale requisitoin base al basso prezzo corrispostodal terzo acquirente per ottenere ilbene. Se l’atto, invece, è a titolo gratuitoper agire in revocatoria sarà sufficientedimostrare l’esistenza dellafrode ed il prodursi del danno, essendoirrilevante l’eventuale buona fede delterzo che abbia acquisito il diritto”.”Dunque, soltanto il terzo subacquirente – conclude l’avvocatoSposato – vedrà fatte salve le sueragioni se potrà dimostrare di esserein buona fede al momento dell’acquisto;mentre è interessante osservareche la Suprema Corte con una recentepronuncia (Cassazione civile, sez. III,sentenza n. 11573 del 14.05.2013 ) haaffermato che l’accertamento del creditonon sospende l’azione revocatoriache si prescrive nel termine di cinqueanni dal compimento dell’attopregiudizievole”.

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