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Aste, vendita in frode dei creditori

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

Indice

Pubblicato su “Il Messaggero” il 27 ottobre 2013 dall’Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati.

Vendita in frode ai creditori e azione azione revocatoria

L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore.

Consiste nell’attribuzione ai creditori di un’azione giudiziaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore ha recato loro pregiudizio. 

L’articolo 2902 del codice civile disciplina la fattispecie.

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell’atto impugnato.

Il terzo contraente che ha verso il debitore crediti dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria non può concorrere sul ricavato dei beni dell’atto dichiarato inefficace se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

Aste vendita in frode dei creditori: l’elemento del danno

Le fattispecie possono essere molteplici  spiega l’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto immobiliare.

Si pensi all’atto in frode ai creditori per il cui tramite si intende danneggiare specificamente costoro, sottraendo la garanzia generica costituita dagli elementi attivi presenti nel patrimonio del debitore.

Oppure alla costituzione di una garanzia reale in favore di un creditore che ne fosse stato originariamente privo.

L’effetto dell’azione pauliana non consiste nella dichiarazione di nullità degli atti di alienazione compiuti dal debitore, come nel caso  delle compravendite immobiliari.

In tali  circostanze è corretto parlare di dichiarazione di inefficacia relativa.

Nel senso che l’atto di compravendita immobiliare non può essere opposto al solo creditore che ha agito, mentre nei riguardi del terzo acquirente e degli altri soggetti è perfettamente valido ed efficace.

Il problema si pone con particolare riguardo sia nel caso di preliminare di compravendita che di revoca della compravendita.

Aste vendita in frode ai creditori: l’elemento della colpa

Gli elementi essenziali dell’azione in commento tradizionalmente vengono ravvisati nel “consilium fraudis” e nell’”eventus damni”.

Ricorre il primo allorché è ravvisabile la frode del debitore.

Ovvero quando è evidente la conoscenza del pregiudizio da parte di questi relativamente all’atto di disposizione posto in essere in danno del creditore.

A riguardo è importante precisare cosa succede se l’atto è stato compiuto prima che è maturato il diritto di credito.

La legge impone, al fine dell’esperimento dell’azione, la necessità che sia dolosamente preordinato al fine di danneggiare il futuro creditore.

Circa il secondo elemento, invece, bisogna tener conto che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore deve essere di natura tale da poter arrecare un danno agli interessi del creditore.

Di conseguenza cosa succede se il patrimonio del debitore è composto da più cespiti di rilevante valore?

La vendita di alcuni di essi non potrà danneggiare gli interessi del creditore poiché questi, in caso di inadempimento, potrà comunque rivalersi sugli altri beni.

Atti in frode a titolo oneroso e atti a titolo gratuito

Rilevante, poi, è distingue se l’atto di disposizione posto in frode al creditore è configurabile come atto a titolo oneroso, oppure come atto a titolo gratuito.

Infatti se l’atto è a titolo oneroso per agire in revocatoria, oltre la frode e il danno sarà anche necessario che il terzo sia consapevole del pregiudizio che arreca alle ragioni del creditore.

In altre parole il  debitore deve essere in malafede, potendo il giudice convincersi dell’esistenza di tale requisito in base al basso prezzo corrisposto dal terzo acquirente per ottenere il bene.

Se l’atto, invece, è a titolo gratuito per agire in revocatoria sarà sufficiente dimostrare l’esistenza della frode ed il prodursi del danno, essendo irrilevante l’eventuale buona fede del terzo che ha acquisito il diritto.

Dunque, soltanto il terzo sub acquirente vedrà fatte salve le sue ragioni se potrà dimostrare di essere in buona fede al momento dell’acquisto.

Mentre è interessante osservare sul punto una importante pronuncia della Suprema Corte: Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 11573 del 14.05.2013.

La Cassazione ha affermato che l’accertamento del credito non sospende l’azione revocatoria, che si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell’atto pregiudizievole.

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