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La violazione di obblighi di assistenza familiare integra, nei casi più gravi in cui si ledano i diritti di minori, il reato di cui all’art. 570 bis del codice penale che prevede la reclusione fino ad un anno e la multa fino a 1.032 euro nei confronti del responsabile della violazione, spiega l’Avvocato Gianluca Sposato esperto in diritto di famiglia e Direttore del Network Legale24h.
Anche se nella terminologia giuridica è corretto parlare di solo assegno di mantenimento, in presenza di minori il reato è perseguibile d’ufficio, anziché a querela di parte.
Ciò in considerazione dell’interesse supremo di tutelare i figli e garantire loro che le vicende legate ai contrasti familiari insorti tra i genitori non si ripercuotano, oltre che nelle loro vicende affettive e personali, anche nella sfera economica.
Dovendosi assicurare il sostentamento, inteso nel senso più ampio del termine, agli studi, alle attività ludiche, ricreative e sportive.
I figli, infatti, sia che siano nati all’interno del matrimonio, o in contesto familiare di coppie di fatto, hanno sempre diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Potendo richiedere anche il versamento diretto al compimento della maggiore età, qualora non autosufficienti, dell’assegno di mantenimento.
L’importo dell’ assegno di mantenimento, in mancanza di accordo tra le parti, è sempre determinato dal Tribunale.
Per le coppie sposate la pronuncia del giudice riguarderà la separazione sia che si tratti di separazione giudiziale che di separazione consensuale e lo scioglimento degli effetti civili di matrimonio, ottenibile solo con il divorzio, con tutte le vicende collegate.
Nelle coppie di fatto il provvedimento della autorità giudiziaria avrà ad oggetto esclusivamente la regolamentazione dei rapporti economici del nucleo familiare, con particolare riguardo all’interesse e salvaguardia dei figli.
Tra le cause che escludono il reato di violazione dell’obbligo degli alimenti familiari non vi rientra quella dello stato di disoccupazione di chi sia tenuto al mantenimento dei figli.
Mentre situazioni legate allo stato di salute del genitore resosi inadempiente possono essere valutate.
Al pari di altre cause di impossibilità assoluta, o incolpevole, di somministrare i mezzi di sussistenza, ai fini della esclusione del reato.
Qualora persista lo stato di insolvenza del coniuge, o del compagno tenuto a versare l’assegno di mantenimento, anche nei confronti dei figli, la sentenza che ha determinato le relative condizioni, costituisce titolo esecutivo.
Potrà, dunque, essere notificata unitamente ad atto di precetto, per il recupero esecutivo degli importi dovuti.
Circa gli strumenti di recupero del credito, sempre che vi sia capienza e, dunque, garanzie da parte del debitore, si potrà dare corso all’azione esecutiva in sede mobiliare, con pignoramento presso terzi .
Oppure, nei casi di inadempimento più consistente, con le forme del pignoramento immobiliare, potendosi iscrivere a garanzia del proprio credito anche ipoteca sulla casa coniugale ricevuta in assegnazione.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.