
Anche se nella terminologia giuridica è corretto parlare di solo assegno di mantenimento, in presenza di minori il reato è perseguibile d’ufficio, anziché a querela di parte, visto l’interesse supremo di tutelare i figli e garantire loro che le vicende legate ai contrasti familiari insorti tra i genitori non si ripercuotano, oltre che nelle loro vicende affettive e personali, anche nella sfera economica, dovendosi assicurare il sostentamento, inteso nel senso più ampio del termine, agli studi, alle attività ludiche, ricreative e sportive.
I figli hanno gli stessi diritti sia che siano nati da genitori sposati, che al di fuori del matrimonio
I figli, infatti, sia che siano nati all’interno del matrimonio, o in contesto familiare di coppie di fatto, hanno sempre diritto al mantenimento da parte dei genitori, potendo richiedere anche il versamento diretto al compimento della maggiore età, qualora non autosufficienti.
L’importo dell’ assegno di mantenimento, in mancanza di accordo tra le parti, è sempre determinato dal Tribunale, con la precisazione che, mentre per le coppie sposate la pronuncia del giudice riguarderà la separazione e lo scioglimento degli effetti civili di matrimonio con tutte le vicende collegate; nelle coppie di fatto il provvedimento della autorità giudiziaria avrà ad oggetto esclusivamente la regolamentazione dei rapporti economici del nucleo familiare, con particolare riguardo all’interesse e salvaguardia dei figli.
Quando può escludersi il reato di cui all’art. 570 bis del codice penale ?
Tra le cause che escludono il reato di violazione dell’obbligo degli alimenti familiari non vi rientra quella dello stato di disoccupazione di chi sia tenuto al mantenimento dei figli, mentre situazioni legate allo stato di salute del genitore resosi inadempiente possono essere valutate, al pari di altre cause di impossibilità assoluta o incolpevole di somministrare i mezzi di sussistenza, ai fini della esclusione del reato.
Come ottenere il pagamento degli alimenti non versati?
Qualora persista lo stato di insolvenza del coniuge, o del compagno tenuto a versare l’assegno di mantenimento, anche nei confronti dei figli, la sentenza che ha determinato le relative condizioni, costituisce titolo esecutivo e potrà essere notificata unitamente ad atto di precetto, per il recupero esecutivo degli importi dovuti.
Circa gli strumenti di recupero del credito – conclude l’Avvocato Gianluca Sposato, sempre che vi sia capienza e, dunque, garanzie da parte del debitore, si potrà dare corso all’azione esecutiva in sede mobiliare, presso terzi o, nei casi di inadempimento più consistente, con le forme del pignoramento immobiliare, potendosi iscrivere a garanzia del proprio credito anche ipoteca sulla casa coniugale ricevuta in assegnazione.