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Pubblicato su Il Messaggero il 12 giugno 2016 dall’Avvocato Gianluca Sposato – riproduzione riservata Sposatolaw
L’art. 2913 del codice civile stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento.
Sono fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri – spiega l’Avv. Gianluca Sposato presidente dell’Associazione custodi giudiziari.
In dottrina e giurisprudenza si parla di inefficacia relativa di tali atti, sul presupposto che, posta l’irrilevanza del trasferimento per i creditori, questi non hanno bisogno di impugnarlo.
Con la precisazione che trattasi di inefficacia processuale.
Poichè, per il diritto sostanziale, l’atto di alienazione è valido ma l’acquirente, in forza dell’articolo in questione, non potrà proporre vittoriosamente opposizione di terzo all’esecuzione.
Quanto alla ratio della norma, occorre richiamare la ribadito la giurisprudenza di legittimità ( Cass. Civ. Sez. III n. 6748 del 05/08/1987).
Deve affermarsi ai sensi del combinato disposto degli articoli 2813 e 2919 del codice civile, che gli atti di disposizione del bene staggito da parte del debitore esecutato, sono inefficaci de iure rispetto all’intero processo esecutivo in corso.
Il debitore ne conserva, tuttavia, la proprietà fino alla conclusione dell’espropriazione, nel processo relativo alle esecuzioni immobiliari.
E’ preminente il rilievo attribuito all’interesse pubblico alla conservazione della garanzia patrimoniale nella sua interezza ed all’interesse privato al soddisfacimento della pretesa creditoria.
In ordine alla posizione che riveste il terzo acquirente nel processo di espropriazione, specie al fine di stabilire quale rimedio può esperire, la giurisprudenza ha reso sul tema decisioni contrastanti.
Parte di essa considera terzo rispetto alla procedura chi ha acquistato l’immobile oggetto dell’esecuzione successivamente alla trascrizione del pignoramento.
Con la conseguenza che egli non ha legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi.
Ove il terzo acquirente intenda far valere l’invalidità del pignoramento al fine di accertare che il suo acquisto, benchè trascritto successivamente al pignoramento stesso, è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante?
Non dovrà proporre opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 del codice di procedura civile, bensì opposizione di terzo ex art. 619 stesso codice di rito.
Altri, invece, non escludendo che l’acquirente assuma la veste di successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sul bene staggito, riconoscono a questi la possibilità di svolgere attività processuali inerenti al subingresso nella qualità di soggetto passivo.
Sul presupposto che il terzo acquirente di un bene pignorato è legittimato a proporre in proprio, e non in via surrogatoria rispetto all’alienante, l’opposizione all’esecuzione a norma dell’art 615 cpc.
Come stabilito dalla Cassazione Civile con sentenza n. 4856 del14/04/2000, riconoscendogli la facoltà di interloquire in ordine alle modalità dell’esecuzione, di proporre opposizione agli atti esecutivi ed all’esecuzione stessa.
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Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.