Pubblicato su Il Messaggero il 12 giugno 2016.
L’art. 2913 del codice civile prevede che con il pignoramento, i beni che ne sono oggetto vengano sottratti al potere di disposizione del debitore. Più garanzie per i creditori. Se il processo esecutivo si estinguesse, il debitore che ha alienato non potrebbe opporre la medesima ineffi cacia all’acquirente.
Dispositivo art.2913 c.c.
L’articolo 2913 del codice civilestabilisce che non hanno effettoin pregiudizio del creditore pignorantee dei creditori che intervengono nell’esecuzionegli atti di alienazione dei benisottoposti a pignoramento, salvi gli effettidel possesso di buona fede per i mobili noniscritti in pubblici registri – spiega l’avvocatoGianluca Sposato, presidente onorariodell’Associazione custodi giudiziari – >. dalla legge, dovendo il notaio rogante verificare se il bene sia libero da vincoli pregiudiziali, non potendosi rifiutare di stipulare la compravendita una volta messe le parti a conoscenza dell’esistenza del pignoramento
gravante sull’immobile, come ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 3893 del 1977.
< L’ineffi cacia degli atti di disposizione del bene pignorato – commenta Sposato – può meglio spiegarsi facendo riferimento alconcetto elaborato dalla dottrina di “ vicolo di destinazione esecutiva ” che si sostanzia nell’impedire, a vantaggio del creditore procedente e di quelli intervenuti, che gli atti di disposizione del diritto pignorato compiuti dal debitore possano produrre il loro effetto, con la conseguenza che l’azione esecutiva possa proseguire indipendentemente dagli atti dispositivi e senza necessità che questi siano dichiarati dal giudice inefficaci, dovendosi far riferimento esclusivamente alla data di trascrizione del pignoramento>.
Ratio Legis
La ratio della norma – precisa l’avvocato – è facilmente ravvisabile nel dogma che gli atti di disposizione del bene staggito da parte dell’esecutato siano ineffi caci rispetto all’intero processo esecutivo, stante il preminente rilievo attribuito all’interesse pubblico alla conservazione della garanzia patrimoniale nella sua interezza ed all’interesse
privato al soddisfacimento delle pretesa creditoria. Quanto agli atti di alienazione colpiti da ineffi cacia vi rientrano i
soli atti giuridici in senso stretto, dunque non solo le vendite e le donazioni, ma anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento quali la costituzione di servitù, l’usufrutto, l’enfiteusi e la superficie, oltre agli atti abdicativi di diritti quali la rinunzia, le transazioni, i contratti estimatori e le anticresi; mentre esulano gli atti mortis causa a titolo universale, in quanto ai sensi dell’art. 110 del codice di procedura civile, gli eredi vengono a trovarsi nella medesima
situazione di diritto del defunto. Quanto alla posizione del terzo acquirente – conclude il professionista – è stata oggetto
di indirizzi giurisprudenziali assai contrastanti ed, a riguardo, è interessante segnalare come di recente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1703 del 2009, smentendo l’indirizzo precedente in base al quale gli attribuiva la facoltà di interloquire in ordine alle modalità dell’esecuzione e di proporre opposizione alla stessa ed agli atti esecutivi, ha riconosciuto a quest’ultimo la sola legittimazione ad introdurre l’opposizione di terzo, nelle forme previste dall’art. 619
del codice di procedura civile, al fi ne di far valere l’inesistenza o la nullità del pignoramento, precludendogli ogni altra azione in capo al debitore esecutato>.