
“L’art. 629 del codice di procedura civile stabilisce che il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”, spiega l’avvocato Gianluca Sposato, presidente dell’Associazione custodi giudiziari. Ed aggiunge: “Dopo la vendita occorre, invece, la rinuncia anche di tutti i creditori concorrenti; bisogna ricordare che il processo esecutivo può essere dichiarato estinto anche per inattività delle parti, o come introdotto dalla Legge n. 69 del 2009, per mancata comparizione all’udienza”.
La rinuncia
L’estinzione a seguito di rinuncia, che può avvenire anche in sede di opposizione, ivi compresa quella di terzo, si verifica solo con ordinanza del giudice, per cui – sostiene l’avvocato Sposato – fino a quando non è emesso tale provvedimento, resta consentito l’intervento dei creditori in giudizio, come ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 6885 del 14 marzo 2008. L’estinzione per inattività in giudizio può configurarsi come una sanzione per i comportamenti di inerzia delle parti nella prosecuzione o nella riassunzione del processo ed opera di diritto, su eccezione di parte o d’ufficio, con ordinanza del giudice alla prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione”. “Nell’estinzione per inattività rientrano anche i comportamenti omissivi – continua l’avvocato Sposato – come, ad esempio, la mancata instaurazione del giudizio di divisione nel termine perentorio fissato dal giudice ed il mancato deposito, o la mancata integrazione della relazione notarile nel termine di cui all’art. 567 del codice di procedura civile. Si considera ipotesi di estinzione per inattività delle parti anche la mancata instaurazione del giudizio di merito di opposizione prevista dal terzo comma dell’art. 624 del codice di procedura civile, che stabilisce in caso di sospensione del processo esecutivo, ove non venga instaurato il giudizio di merito di opposizione nei termini, l’estinzione con ordinanza del processo e la cancellazione del pignoramento”.
Che cosa prescrive la dottrina
A riguardo è bene ricordare che la novella del 2009 ha previsto che l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 624 terzo comma del codice di procedura civile avvenga su rilievo d’ufficio e non più su istanza dell’opponente. “Parte della dottrina – osserva ancora l’avvocato Sposato – ritiene la norma applicabile solamente all’opposizione all’esecuzione ed a quella di terzo, ma non all’opposizione a precetto, poiché la norma succitata limita la sua portata al pignoramento; mentre altra la ritiene applicabile anche alle opposizioni agli atti esecutivi, in base al disposto dell’ art. 617 del codice di procedura civile, poiché l’ultimo comma dell’art 624 dello stesso codice di rito richiama l’art 618, che riguarda la sospensione delle esecuzioni agli atti esecutivi”. L’ultima ipotesi di estinzione del processo esecutivo è contenuta nell’art. 631 del codice di procedura civile e si verifica con la mancata comparizione per due udienze di tutte le parti, rilevabile d’ufficio, previa comunicazione della cancelleria.
Cancellata la trascrizione del pignoramento
Contestualmente all’ordinanza di estinzione del processo esecutivo il giudice dell’esecuzione ordina alla conservatoria dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione del pignoramento, ma il creditore con lo stesso titolo può iniziare una nuova azione esecutiva, salvo che il titolo non sia stato dichiarato nullo o annullabile in sede di impugnazione. “Infine è importante ricordare – conclude l’avvocato Sposato – che nel caso in cui l’estinzione avvenga dopo l’aggiudicazione il trasferimento di proprietà si considera, comunque, avvenuto a favore dell’aggiudicatario ed il debitore ha diritto, eventualmente, solo al ricavato a lui distribuito. La Cassazione Civile, con sentenza n. 25507 del 30 novembre 2006, ha, infatti, stabilito a riguardo, che in caso di aggiudicazione, se nel periodo intercorrente tra la medesima ed il decreto di trasferimento interviene la rinuncia di tutti i creditori, anche non titolati, l’acquisto da parte dell’aggiudicatario non perde la sua efficacia per l’indifferenza dell’aggiudicazione provvisoria e dell’assegnazione all’estinzione”.