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Rassegna Stampa

Vendite all’asta la distribuzione del ricavato.

Pubblicato su Il Messaggero il 9 maggio 2011.

“La formazione del progetto di distribuzione è regolata dall’articolo 596 del codice di procedura civile, che richiama l’articolo 510 dello stesso codice di rito, disciplinando la distribuzione della somma ricavata”, spiega l’avvocato Gianluca Sposato, presidente dell’Associazione custodi giudiziari. E aggiunge: “Nella espropriazione immobiliare la distribuzione del ricavato può presentare maggiore complessità rispetto alle altre forme di espropriazione per la possibile presenza, accanto ai creditori chirografari, di creditori ipotecari di grado diverso”.

Per quello che concerne le graduazioni si segue, in linea di massima, il seguente ordine: spese privilegiate ex articolo 2770 del codice civile e seguenti; ordine cronologico delle ipoteche; crediti da lavoro dipendente; chirografari intervenuti tempestivamente; chirografari intervenuti tardivamente; creditori intervenuti privi di titolo esecutivo. “Effettuata la vendita e avvenuto il saldo prezzo – spiega ancora l’avvocato Sposato – il giudice nomina un professionista per la predisposizione del piano di riparto. Di norma si tratta dello stesso custode giudiziario che ha seguito l’iter della procedura esecutiva, il quale assume in questa fase la veste di delegato. Il professionista esamina il fascicolo al fine di individuare la graduazione dei crediti, richiede a tutti gli aventi titolo l’aggiornamento e la precisazione degli stessi, in particolare i piani di ammortamento nel caso di mutui con l’indicazione degli interessi moratori e dei tassi applicati. Prima di tutto occorre quindi Dopo il saldo del prezzo il giudice nomina un professionista per la predisposizione del piano di riparto www.legalmente.net Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari a cura di Piemme s.p.a. e-mail: legalmente@piemmeonline.it prossimo appuntamento Domenica 15/05/2011 Roma tel. 06.3770.8466 Milano  tel. 02.7570958 Napoli tel. 081.473309 Lecce tel. 0832.2781 differenziare gli interventi tempestivi, di cui all’articolo 564 del codice di procedura civile, da quelli tardivi richiamati dal seguente articolo 565, poiché soltanto i creditori iscritti e quelli privilegiati intervenuti dopo l’udienza di autorizzazione alla vendita, ma prima della formazione del progetto di distribuzione, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti. Mentre i creditori chirografari che intervengono oltre tale udienza, ma prima della formazione del progetto di distribuzione, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che eventualmente sopravanzi dopo che siano stati soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza, purchè iscritti e privilegiati”.

La precisazione dei crediti deve comprendere il computo esatto, secondo quanto previsto dall’obbligazione assunta o dal contratto di mutuo, gli interessi corrispettivi, moratori e quant’altro sulle rate scadute comprensive di capitale ed interessi. “Al fine di procedere celermente nel proprio incarico – prosegue l’avvocato Sposato – il custode delegato richiede l’estratto conto aggiornato della procedura in banca per verificare il saldo del conto corrente ove sono depositate le somme dell’aggiudicazione, eventuali rendite ed interessi maturati. Redatta la bozza del progetto di distribuzione, contenente la graduazione dei crediti ed il corrispettivo dovuto, il professionista ne invia copia a tutti i creditori, all’aggiudicatario e al debitore per eventuali osservazioni, prima del deposito dello stesso in Cancelleria, di norma trenta giorni prima della udienza di discussione”.

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