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Vendite all’asta la distribuzione del ricavato

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

Pubblicato su “Il Messaggero” il 9 maggio 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto immobiliare.

Il progetto di distribuzione nelle procedure esecutive immobiliari

La formazione del progetto di distribuzione è regolata dall’articolo 596 del codice di procedura civile, che richiama l’articolo 510 dello stesso codice di rito, disciplinando la distribuzione della somma ricavata.

Nelle esecuzioni immobiliari la distribuzione del ricavato può presentare maggiore complessità rispetto alle altre forme di espropriazione.

Questo  si verifica di solito per la possibile presenza, accanto ai creditori chirografari, di creditori ipotecari di grado diverso.

Graduazione dei crediti nelle esecuzioni immobiliari

Per quello che concerne le graduazioni si segue, in linea di massima, il seguente ordine:

  • spese privilegiate ex articolo 2770 del codice civile e seguenti;
  • ordine cronologico delle ipoteche;
  • crediti da lavoro dipendente;
  • chirografari intervenuti tempestivamente;
  • chirografari intervenuti tardivamente;
  • creditori intervenuti privi di titolo esecutivo.

Effettuata la vendita e avvenuto il saldo prezzo, il giudice nomina un professionista per la predisposizione del piano di riparto.

Di norma si tratta dello stesso custode giudiziario che ha seguito l’iter della procedura esecutiva, il quale assume in questa fase la veste di delegato.

Il ruolo del delegato nelle vendite all’asta e distribuzione del ricavato

Per prima cosa il professionista delegato deve esaminare il fascicolo al fine di individuare la graduazione dei crediti.

Quindi richiede agli aventi titolo la precisazione dei crediti, i piani di ammortamento nel caso di mutui bancari con l’indicazione degli interessi moratori e dei tassi d’interesse.

Nelle vendite all’asta per la distribuzione del ricavato bisogna differenziare gli interventi tempestivi, di cui all’articolo 564 del codice di procedura civile, da quelli tardivi richiamati dal seguente articolo 565.

Soltanto i creditori iscritti ed i creditori privilegiati intervenuti dopo l’udienza di autorizzazione alla vendita e prima del progetto di distribuzione, concorrono alla distribuzione del ricavato.

Intervento dei creditori chirografari dopo la vendita

Cosa avviene per i creditori chirografari che intervengono dopo l’ udienza di vendita, ma prima della formazione del progetto di distribuzione?

Concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che eventualmente sopravanzi.

Naturalmente dopo che sono stati soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza, purchè iscritti e privilegiati.

Infatti la precisazione dei crediti deve comprendere il computo esatto, secondo quanto previsto dall’obbligazione assunta, o dal contratto di mutuo.

Oltre agli interessi corrispettivi, moratori e quant’altro sulle rate scadute comprensive di capitale ed interessi.

Attività conclusive per la distribuzione del ricavato nelle vendite all’asta

Al fine di procedere celermente nel proprio incarico il custode delegato richiede l’estratto conto aggiornato della procedura in banca.

Ciò per verificare il saldo del conto corrente ove sono depositate le somme dell’aggiudicazione, eventuali rendite ed interessi maturati.

Redatta la bozza del progetto di distribuzione, contenente la graduazione dei crediti ed il corrispettivo dovuto, il professionista ne invia copia a tutti i creditori.

Cos’ come anche all’aggiudicatario e al debitore per eventuali osservazioni, prima del deposito dello stesso in Cancelleria, di norma trenta giorni prima della udienza di discussione.