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Il pignoramento è un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che il creditore assoggetta all’espropriazione forzata, con i relativi frutti.
La sua funzione è quella di determinare un vincolo di destinazione su uno, o più beni, individuati dal creditore sul patrimonio del debitore.
La finalità è liquidare i beni e trasformarli in denaro, per soddisfare il proprio credito, rendendo attuale la responsabilità patrimoniale generica sancita dall’articolo 2740 del codice civile.
Il bene pignorato non è in regime di indisponibilità assoluta e non cessa di appartenere al patrimonio del debitore.
Infatti l’eventuale atto di disposizione su di esso compiuto non è nullo, o in alcun modo invalido, o affetto da inefficacia assoluta.
L’articolo 2913 del codice civile, chiarisce che la vendita effettuata dal debitore del bene pignorato è inopponibile al creditore procedente anche con riguardo all’intervento dei creditori nel processo esecutivo.
In tale ipotesi si parla di inefficacia relativa degli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati da parte del debitore esecutato.
Una domanda frequente che, poi, pone il debitore esecutato a cui è interessante rispondere è: pignoramento immobiliare, come impedire la vendita della casa all’asta?
Molto rilevanti da un punto di vista pratico sono le novità introdotte, in tema di pignoramento immobiliare dalle Legge n. 80 del 2005.
Certamente la più rilevante riguarda la custodia dell’immobile pignorato e liberazione.
Ferma restando la centralità dell’ingiunzione, il nuovo secondo comma dell’articolo 492 del codice di procedura civile ha stabilito che il pignoramento debba contenere due requisiti formali:
Tale ultima disposizione, dall’indubbia finalità garantistica, si spiega anche in considerazione della nuova formulazione del termine finale entro il quale possa essere richiesta la conversione del pignoramento.
la quale, nonostante i pignoramenti in aumento, non è ammissibile se proposta dopo l’emissione dell’ordinanza che dispone la vendita.
Una volta ricevuta l’ingiunzione dell’Ufficiale Giudiziario è importante documentarsi su vendite all’asta, quando il pignoramento non è efficace.
Gli ulteriori commi introdotti dalla Legge n. 80/2005, come riformata dalla Legge n. 52/06, hanno finalità volte ad introdurre meccanismi di facilitazione della ricerca dei beni da pignorare da parte del creditore.
Da qui l’estensione dei poteri per l’Ufficiale Giudiziario, quando verifica che i beni assoggettati al pignoramento sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente.
E invito al debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui questi si trovano, o le generalità dei terzi debitori, con l’avvertimento delle sanzioni previste per il caso della mancata dichiarazione.
Sempre nel caso in cui non vengano individuati beni utilmente pignorabili, è stato introdotto un procedimento officioso di individuazione dei beni da pignorare analogo a quello previsto nel sistema francese.
La riforma ha disposto anche che l’Ufficiale Giudiziario possa richiedere, su istanza del creditore pignorante, indagini presso l’anagrafe tributaria o altre banche dati pubbliche.
Pubblicato dall’Avvocato Gianluca Sposato sul quotidiano nazionale Il Messaggero. Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw.
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Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.