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In questo articolo spiego come si calcola il danno biologico per il risarcimento del danno dell’invalidità permanente e inabilità al lavoro.
Chi ha riportato macro lesioni in un incidente stradale può contattarmi per richiedere la mia assistenza.
Sono stato eletto da Top Legal migliore avvocato nel diritto delle assicurazioni per il risarcimento di danni gravi e gestisco incarichi per conto del danneggiato in tutta Italia
Quando si parla di danno biologico si fa riferimento alla compromissione della salute di un essere umano, valutabile in termini medico legali.
Il danno alla salute di una persona può derivare da un fatto illecito, come nel caso di un incidente stradale, errato intervento chirurgico e altre cause, come un infortunio in ambito assicurativo.
Il danno biologico consiste, pertanto, nella lesione alla integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale del danno.
Affinché possa esserci un danno alla salute devono verificarsi per il danneggiato menomazioni permanenti, o temporanee, dell’integrità psicofisica.
Per l’accertamento del danno biologico, che rientra nella categoria del danno non patrimoniale, il medico legale deve valutare anche gli aspetti personali e dinamico-relazionali.
L’accertamento del danno alla salute non riguarda la capacità di produrre reddito, come disposto dall’art. 5 comma 3 delle L. 5 marzo 2001 n. 57, rientrando tale aspetto nel danno patrimoniale.
Il danno biologico è composto dalla invalidità permanente e dalla inabilità temporanea, che può essere parziale, o assoluta.
A parte bisogna considerate aspetti quali il danno morale, avente piena autonomia, come chiarito con la sentenza n. 32935/2022 della Cassazione ed il danno esistenziale, oggetto di personalizzazione del danno.
L’invalidità permanente è caratterizzata dagli esiti del danno che incidono nella vita dell’infortunato, le cui conseguenze dovrà portarsi appresso per il resto della vita.
Pensiamo alla ridotta funzionalità, o compromissione di un arto, che limita, o impedisce, i movimenti ed incide in termini percentuali sulla salute del soggetto leso, in tutti i casi in cui vi sia una responsabilità civile.
L’inabilità temporanea, è destinata ad un periodo limitato, in genere di degenza e riabilitazione, necessario per guarire del tutto, senza che permangano danni permanenti alla salute.
Pensiamo agli esiti di una slogatura alla caviglia, che richiede riposo e limita la funzionalità per un breve periodo, ma non procura lesioni permanenti.
L’inabilità temporanea assoluta si ha quando il danneggiato non è in grado di attendere alle minime esigenze della sua vita e al lavoro per un determinato periodo, come nel ricovero in ospedale.
L’inabilità temporanea parziale si ha quando il danneggiato ha una funzionalità ridotta, ma non ha del tutto recuperato la piena funzionalità, come nella degenza a casa.
Per comprendere le distinzioni afferenti al danno biologico pensiamo agli effetti sul danneggiato di un politrauma della strada, come nel caso di un incidente in moto, o incidente stradale a pedone.
L’invalidità permanente (IP) si ha quando le conseguenze dell’infortunio non sono eliminabili con cure, o terapie.
Si ha invalidità permanente quando l’evento lesivo è destinato ad incidere in misura percentuale sulla salute e funzionalità motoria del danneggiato.
L’accertamento delle lesioni fisiche è compito del medico legale ed ha assoluta rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento danni nell’ambito di applicazione del Codice delle Assicurazioni Private.
La medicina legale attribuisce alla lesione di ogni parte del corpo il punteggio di danno biologico che determina la menomazione della capacità fisica.
La valutazione del danno biologico si fa con le Tabelle a punti di valutazione del danno.
Esistono 2 diversi parametri di valutazione:
Il senso è più ampio di quello comune, nella misura in cui una frattura, anche se l’arto tornerà ad essere utilizzato, segnerà per sempre la persona, incidendo in percentuale sulla sua funzionalità.
Ciò avviene anche per la malattia professionale, da intendersi come lo stato morboso che può essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una attività lavorativa.
L’inabilità temporanea assoluta (ITA) è un danno di natura transitoria che, non necessariamente, determina una invalidità permanente.
Si ha quando il danneggiato non è in grado di poter attendere alle proprie minime esigenze di vita quotidiana e al lavoro.
Si misura con il computo dei giorni che intercorrono tra l’incidente e il completo ristabilimento del danneggiato, ovvero la sua guarigione.
Per ogni giorno di inabilità assoluta viene riconosciuto un determinato importo a titolo di risarcimento del danno all’infortunato, di differente importo per le micro invalidità e le macro lesioni.
Nel 2024 per ogni giorno di inabilità assoluta viene corrisposto un importo di euro 54,80 per le lesioni di lieve entità e fino ad euro 149,00 per le macro lesioni.
La Tabella Unica delle lesioni di non lieve entità approvata dal Governo nel 2024 e sospesa dal Consiglio di Stato, su mio intervento, aveva equiparato i parametri delle micro lesioni e macro lesioni.
Tale decisione arrecava un pregiudizio per i soggetti che hanno riportato lesioni superiori a 9 punti di danno biologico.
Per tale ragione ho segnalato, come rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati, tali incongruità, condivise dal Consiglio di Stato che ne ha sospeso l’esecuzione.
La inabilità temporanea parziale (ITP) riduce la mobilità del danneggiato senza incidere necessariamente sul danno biologico.
Si ha nel caso di degenza a casa, o di ritorno al lavoro con tutore ortopedico, o altri strumenti medicali, come stampelle, collare, ingessatura, che limitano la normale mobilità ed operatività.
L’inabilità temporanea parziale al lavoro, da intendersi in senso ampio, pertanto, può essere commisurata in percentuale rispetto a quella assoluta.
A seconda dei progressi clinici dell’infortunato si avrà una inabilità temporanea parziale, per esempio, al 75%, al 50%, o al 25% a seconda della funzionalità e/o mobilità acquisite.
Nel 2024 per ogni giorno di inabilità temporanea parziale al 50% viene corrisposto un importo di euro 27,40 per le lesioni di non lieve entità e fino ad euro 74,50 per le macro lesioni.
Il calcolo del danno biologico e, dunque, del danno risarcibile, da intendersi come valutazione dei danni fisici alla persona, prende in considerazione diversi parametri.
In ogni caso non può prescindere da fattori come l’esistenza di invalidità preesistenti, la valutazione di lesioni plurime, le condizioni di vita ed il danno estetico.
Il calcolo del danno biologico è rimesso all’accertamento medico legale e si fa con la Tabella di risarcimento delle lesioni personali.
Attraverso l’indagine medico legale si attribuisce un punteggio all’ invalidità permanente riscontrata che limita la funzionalità del danneggiato.
Il medico legale determina anche i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, sia per lesioni gravi che di lieve entità.
Nel diritto assicurativo, in presenza di lesioni gravi è importante avere un avvocato specializzato in risarcimento del danno biologico e un valido medico legale di parte.
Nel 2024 per ogni punto di invalidità permanente è riconosciuto l’importo di euro 939,78 per le lesioni lievi ed euro 1.198,76 per le macro lesioni.
Tali importi si riducono progressivamente con l’aumentare dell’età del danneggiato, in funzione della minore aspettativa di vita.
La Tabella Unica Nazionale approvata dal Governo aveva diminuito gli importi risarcitori per le macro lesioni, adeguandoli a quelli per le lesioni lievi, ma non è stata approvata, anche grazie al mio intervento istituzionale.
Risarcire il danno biologico non può prescindere da due elementi:
Per quanto concerne i mezzi di prova del danno biologico la normativa richiamata dagli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni richiede l’accertamento medico legale.
L’unica eccezione è prevista nei casi in cui l’indagine diretta sulla persona non sia possibile perché, per esempio, deceduta.
L’accertamento medico legale del danno, tuttavia, non deve richiedere necessariamente sempre la presenza fisica del danneggiato per il risarcimento danni fisici in incidente stradale.
A fondamento della valutazione può essere presa tutta la documentazione medica acquisita, ricorrendo a nozioni di comune esperienza e presunzioni legali.
In presenza di lesioni di non lieve entità, come la perdita della vista da un occhio, valutabile in misura non inferiore al 25% di IP, non può non tenersi conto della sofferenza del danneggiato.
Sopra 9 punti di invalidità permanente entra in gioco la personalizzazione del danno, che ricomprende la sofferenza, in termini di danno morale.
Stesso discorso per il danno esistenziale, o danno dinamico relazionale, relativamente alle conseguenze del danno nell’esplicarsi della vita quotidiana dell’infortunato.
Con la personalizzazione del danno, il danno biologico viene aumentato in misura dal 15 per cento fino al 60 per cento per lesioni gravissime.
Tuttavia la discrepanza tra le Tabelle del Danno di Roma e di Milano comportano variazioni significative per le macro lesioni sopra il 50% di invalidità permanente a danno dell’infortunato.
Dati i tecnicismi di calcolo del danno biologico, un Avvocato specializzato in risarcimento del danno è fondamentale per chi riporta lesioni gravi o gravissime in un incidente stradale.
L’Avvocato Gianluca Sposato è Presidente dell’Associazione Infortunati Stradali, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati e membro della Commissione Trasporti dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Referente del Gruppo “Danno alla Persona” dell’Osservatorio Civile, oggi è considerato il massimo esperto in Italia per il risarcimento del danno biologico di non leve entità.
E’ autore del Manuale di infortunistica stradale “Le 50 parole del danno stradale più usate nelle Aule di Giustizia” pubblicato con la Nuova Editrice Universitaria.
Figlio d’arte, erede del più prestigioso Studio Legale di infortunistica stradale della Capitale, ha ottenuto risarcimenti con importi superiori a un milione di euro, senza andare in causa.
Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, opera nel ramo della responsabilità civile per il risarcimento di danni da circolazione stradale con i migliori medici legali in tutta Italia.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.