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Danno morale
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Danno morale
Il danno morale è definito dalla giurisprudenza come “l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato, o anche nel patema d’animo, o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito” (Cass. n. 10393/2002).
Ai fini della liquidazione di tale posta di danno, pertanto, si deve essere in presenza di un fatto illecito subito e della violazione di un diritto costituzionalmente garantito, come per esempio quello alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione, per cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo.
Pertanto, non tutti infatti possono chiedere il risarcimento del danno morale, essendo sottoposto a limiti molto stringenti e difficilmente i giudici lo concedono a priori, senza cioè la prova di un pregiudizio serio che si è subito. In altri termini i danni morali scattano solo quando l’illecito è particolarmente grave e compromette dei diritti fondamentali della persona, ovvero se c’è prova del danno e se la lesione riguarda un diritto costituzionale, o un bene fondamentale della persona.
Naturalmente il giudice potrà fare ricorso anche a presunzioni per il relativo riconoscimento, atteso che risulta di particolare difficoltà, oltre che evidenzia limiti di incostituzionalità, la prova dei propri sentimenti o del dolore subito (a riguardo si rimanda al paragrafo inerente il danno da perdita parentale e catastrofale).
Una volta provato tale turbamento dello stato d’animo a mezzo indagini medico legali o anche attraverso la prova testimoniale, la relativa liquidazione avviene a discrezionalità del giudice sulla base di parametri equitativi in rapporto all’entità del danno biologico riscontrato.