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Risarcimento del Danno

Danno morale

Danno morale

Il danno morale è definito dalla giurisprudenza come “l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato, o anche nel patema d’animo, o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito” (Cass. n. 10393/2002).

Ai  fini della liquidazione di  tale posta di  danno, pertanto,  si  deve essere in presenza di un fatto illecito subito  e della violazione di  un  diritto  costituzionalmente garantito, come per esempio quello  alla salute tutelato  dall’art.  32 della Costituzione, per cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto  dell’individuo.

Pertanto, non tutti infatti possono chiedere il risarcimento del danno morale, essendo sottoposto a limiti molto stringenti e difficilmente i giudici lo concedono a priori, senza cioè la prova di un pregiudizio serio che si  è subito. In altri termini i danni morali scattano solo quando l’illecito è particolarmente grave e compromette dei diritti fondamentali della persona, ovvero se c’è prova del danno e se la lesione riguarda un diritto costituzionale, o un bene fondamentale della persona.

Naturalmente il  giudice potrà fare ricorso  anche a presunzioni per il relativo  riconoscimento,  atteso che risulta di particolare difficoltà, oltre che evidenzia limiti  di incostituzionalità, la prova dei propri  sentimenti o  del dolore subito (a riguardo  si  rimanda al  paragrafo inerente il danno da perdita parentale e catastrofale).

Una volta provato tale turbamento dello stato  d’animo a mezzo indagini medico legali o  anche attraverso la prova testimoniale,  la relativa liquidazione avviene a discrezionalità del giudice sulla base di  parametri  equitativi in rapporto  all’entità del  danno  biologico riscontrato.