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Responsabilità civile medica

Obbligo di adempimento del sanitario

Obbligo di adempimento del sanitario

Indice

L’articolo 1210 del codice civile, in tema di responsabilità contrattuale, pone a carico del debitore, nella specie del medico chirurgo, l’obbligo dell’esatto adempimento.

Per quanto concerne l’errato intervento e l’onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deducendo di aver subito un danno, deve provare soltanto il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario.

Sussiste, conseguentemente, presunzione di colpa a carico del sanitario su cui grava l’onere della prova liberatoria per aver usato la massima diligenza al fine di evitare il danno.

Colpa medica ed interventi di speciale difficoltà

Per il prestatore d’opera intellettuale è tuttavia prevista, nella responsabilità contrattuale con presunzione di colpa a carico del sanitario, la limitazione sancita dall’art. 2236 del  codice civile.

Per l’obbligo di adempimento del sanitario, in caso di prestazione attinente a problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde soltanto per colpa grave, o dolo.

La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è da riscontrarsi laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato, o sperimentato.

Oppure quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi ed incompatibili tra loro.

Rischi legati all’intervento chirurgico

Il margine di rischio, connesso ad ogni intervento chirurgico, non riguardando l’esecuzione della prestazione e la sua modalità perché connesso alla patologia su cui si interviene, non può essere ritenuto sufficiente a considerare di particolare e rilevante difficoltà lo stesso intervento, soprattutto se esaminato da solo.

L’articolo  2236 del codice civile prevede una responsabilità contrattuale attenuata limitata soltanto alla perizia.

Con esclusione della prudenza e della diligenza per le quali il professionista, medico chirurgo che abbia sbagliato, risponde normalmente anche per colpa lieve in relazione all’art. 1176, 2° comma del codice civile.

Valutazione del caso di responsabilità medica

Lo Studio Legale dell’Avv. Gianluca Sposato , Presidente di Adism, Associazione Difesa Infortunati  e Malasanità, fornisce la valutazione del caso di malasanità nella fase relativa al parere per la responsabilità del sanitario.

Lo Studio Legale Sposato, fondato nel 1949, è specializzato in responsabilità civile per lesioni gravi e danno da perdita del rapporto parentale.

La nostra esperienza consolidata nella materia della responsabilità medica e collaborazione con i migliori medici legali garantiscono affidabilità e risultato in caso di mancato obbligo di adempimento del sanitario.