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Diritto di Famiglia

Comunione legale e beni personali dei coniugi

Comunione legale e beni personali dei coniugi

La riforma del diritto di famiglia.

La comunione legale tra coniugi non rappresenta una normale comproprietà in cui  ciascuno è titolare della quota pari al cinquanta per cento,  trattandosi  di  comunione particolare senza  quote  in cui i coniugi  sono proprietari del tutto. 

Prima della riforma del diritto  di  famiglia, in  vigore dal  20 settembre  1975, il  regime imposto, in  mancanza di  diverso  accordo tra i  coniugi, era quello della separazione dei beni;  ma per i beni immobili  acquistati a partire da tale data si  applica  il regime di  comunione  legale,  a meno  che anche  uno  solo  dei  coniugi,  che abbia contratto matrimonio precedentemente all’entrata in  vigore della riforma,  non  abbia optato,  durante il periodo  transitorio in  vigore fino  al  16  gennaio  1978,  per il regime della separazione dei beni.  

Beni che non cadono in comunione legale.

L’art.  179  del  codice civile, prevede  che alcuni beni  non  cadano  nella  comunione legale  tra coniugi:  a)  o perché  acquistati  prima del matrimonio;  b) o perché  provenienti  da successione o  donazione successivamente al matrimonio,  quando  nell’atto  di liberalità,  o  nel testamento  non  sia indicato che sono  attribuiti  alla comunione. Inoltre,   non  costituiscono  oggetto  della comunione e sono beni personali  del  coniuge: c)  quelli di uso strettamente personale  ed i loro accessori; d)  i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge ( tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione ); e)  i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla  perdita  parziale,  o totale della capacità lavorativa ed, infine,  come previsto  dalla lettera f del  citato  articolo,  i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati, o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto. L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili quali navi,  aeromobili,  autoveicoli, per i  quali  è  prevista la pubblicità,  effettuato dopo il matrimonio,  è escluso dalla comunione  ai sensi delle lettere c), d) ed f) elencati  quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.