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Responsabilità civile medica

Errato intervento e onere della prova

Errato intervento e onere della prova

In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria.

Obbligo di sorveglianza nella fase post operatoria.

Tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo.

Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. comma 2° per cui il medico e/o il chirurgo risponde anche per colpa lieve a prescindere dal concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (fatto illecito).

Obbligo di esatto adempimento del medico.

Nella responsabilità contrattuale, peraltro, è posto (art. 1218 c.c.) a carico del debitore (nella specie del medico chirurgo) l’obbligo dell’esatto adempimento; sicché il paziente, che agisce in giudizio deducendo di aver subito un danno, deve provare soltanto il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario.

Sussiste, conseguentemente, presunzione di colpa a carico del sanitario su cui grava l’onere della prova liberatoria per aver usato la massima diligenza al fine di evitare il danno.

Quanto il medico risponde per dolo, o colpa grave?

Per il prestatore d’opera intellettuale è tuttavia prevista, nella responsabilità contrattuale con presunzione di colpa a carico del sanitario, la limitazione sancita dall’art. 2236 c.c. per cui, in caso di prestazione attinente a problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde soltanto per colpa grave, o dolo.

La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è da riscontrarsi laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato o quando nella scienza medica siano stati  discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi ed incompatibili tra loro.

Il margine di rischio, connesso ad ogni intervento chirurgico, non riguardando l’esecuzione della prestazione e la sua modalità perché connesso alla patologia su cui si interviene, non può essere ritenuto sufficiente a considerare di particolare e rilevante difficoltà lo stesso intervento, soprattutto se esaminato da solo.

Quanto il medico risponde per imperizia, imprudenza, o negligenza?

La responsabilità contrattuale attenuata d cui all’art. 2236 c.c. è limitata soltanto alla perizia con esclusione della prudenza e della diligenza per le quali il professionista risponde normalmente anche per colpa lieve in relazione all’art. 1176, 2° comma c.c.

Con l’entrata in  vigore della Legge numero 24  del 2017,  conosciuta come Legge Gelli, il medico che opera all’interno di una struttura sanitaria può essere chiamato a rispondere del proprio operato nei confronti del paziente solo a titolo extracontrattuale, mentre la responsabilità contrattuale resta esclusivamente a carico della struttura stessa e per il sanitario che ha assunto un’obbligazione diretta con il paziente.

Come provare la colpa medica?

Circa l’onere della prova il danneggiato  che intende agire in giudizio nei confronti del medico ospedaliero per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’errato intervento, o del trattamento al quale si è sottoposto ha l’onere di provare non  soltanto la lesione subita, ma anche la condotta colposa del medico ed il  nesso di causalità tra la condotta colposa e la lesione.

Il paziente che si rivolge alla struttura, invece, deve provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della sua situazione patologica, ovvero l’insorgenza di una nuova patologi e la condotta, o l’omissione dei sanitari. Data questa prova, è la struttura sanitaria che deve dimostrare che l’inesatta esecuzione della prestazione sia derivata da una causa imprevedibile e inevitabile.

L’esame del caso, per riscontrare se sussiste responsabilità medica fornito  dal nostro  studio è gratuito.