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Risarcimento del Danno

Danno da perdita parentale

Danno da perdita parentale

Cos’è il danno da perdita parentale?

Il danno da perdita parentale, è un danno non patrimoniale “iure proprio” del congiunto della vittima, che si concreta nello sconvolgimento dell’esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto.

Il danno che subiscono i familiari per l’ uccisione di una persona è rappresentato dal vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto della persona cara che è venuta meno, nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari.

Quando spetta il danno da perdita parentale? 

Il danno da perdita del rapporto parentale spetta ai familiari della vittima quando, a causa di un fatto illecito, un proprio congiunto ha trovato la morte, come avviene per esempio nell’omicidio stradale

A chi è dovuto il danno da perdita parentale?

Il danno per la morte di un familiare, spetta al nucleo familiare primario della vittima, dunque ai genitori, ai figli, al coniuge, ai fratelli, ai nonni e ai nipoti.

Ciò in considerazione della privazione del rapporto tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.

La perdita di una persona cara rappresenta un evento doloroso ed irreparabile che si ripercuote nella quotidianità, traducendosi in un vuoto incolmabile e, in sostanza, in un profondo mutamento e sconvolgimento delle proprie abitudini di vita.

Come viene risarcito il danno da perdita parentale?

Non esiste ristoro economico che possa colmare il vuoto per l’uccisione di un proprio familiare,  il vuoto venutosi  a creare per la privazione del rapporto affettivo con la vittima ed il dolore da sopportare per il resto  della propria vita,

La vita, infatti, è un bene prezioso ed irrinunciabile ed è inconcepibile pensare come la Cassazione, a sostegno delle tesi caldeggiate dalle compagnie di assicurazione, si sia più  volte pronunciata, in elusione al dettato della Corte Costituzionale, giocando sul filo dell’elaborazione della teoria del  danno  evento  – danno  conseguenza.

Sulla base di tale elaborazione dottrinale si è giunti a considerare il danno da perdita parentale non “in re ipsa”,  ovvero non risarcibile automaticamente, ma da dovere provare di volta in volta dimostrando l’entità del vincolo affettivo e fornendo prova della propria sofferenza.