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Diritto fallimentare

Dichiarazione di fallimento

Dichiarazione di fallimento

Stato di insolvenza dell’imprenditore​

L’imprenditore, per essere dichiarato fallito, deve trovarsi in uno stato d’insolvenza tale da non poter più soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Essere consapevoli del proprio dissesto economico imprenditoriale ed avvalersi fin da subito dell’ausilio di un avvocato esperto in materia fallimentare rappresenta la scelta più logica al fine di ottemperare, ai sensi dell’ art. 14 della Legge fallimentare al deposito, presso la cancelleria del tribunale, delle scritture fiscali e contabili, dello stato particolareggiato ed estimativo delle attività, dell’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi degli ultimi tre esercizi e di coloro che vantino diritti reali, o personali, sui beni del fallito.

Scelta dell’avvocato fallimentarista

La dichiarazione di fallimento presenta molteplici aspetti da gestire, il codice fallimentare è in continua evoluzione e soltanto un avvocato fallimentarista può giudicare se la dichiarazione di chiusura rappresenti lo strumento idoneo da intraprendere e quale sia l’iter burocratico più adatto per risolvere la situazione. L’Avvocato Gianluca Sposato, che ha fondato l’Associazione dei Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite Immobiliari e, nel corso della sua lunga esperienza professionale, formato numerosi avvocati, dottori commercialisti, custodi giudiziari e curatori fallimentari con corsi di aggiornamento sulle principali tematiche in ambito di procedure concorsuali, fallimento, strumenti a tutela del fallito, attività del giudice delegato, rapporti con il curatore fallimentare e comitato dei creditori del fallito svolge la propria attività a sostegno delle imprese per la migliore gestione della crisi ai fini di evitare il fallimento ed ottimizzare le procedure liquidatorie. Per l’approfondimento di casi personali richiedi il servizio di consulenza online.

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Diritto fallimentare

Gestione della crisi d’impresa

Gestione della crisi d’impresa

Soluzioni per evitare il fallimento

Il tribunale fallimentare è investito dell’intera procedura e provvede alla nomina, revoca o sostituzione degli organi del fallimento che sono rappresentati dal giudice delegato, dal curatore fallimentare e dal comitato dei creditori. La gestione della crisi d’impresa non può prescindere dalle difficoltà economiche in cui versa l’imprenditore e dalla possibilità di evitare il fallimento, come previsto dal Codice della crisi e dell’insolvenza, con lo strumento della procedura di allerta, prevista per la risoluzione della crisi in via stragiudiziale ai fini dei evitare l’insolvenza dell’imprenditore, o con la liquidazione giudiziale in caso di fallimento della procedura di allerta.

Ottimizzazione costi della fasi liquidatorie

Noi di Sposatolaw, grazie alla nostra visione strategica ed esperienza consolidata nel mondo dell’impresa, siamo in grado di fornire un quadro chiaro e completo della situazione di insolvenza aziendale e delle soluzioni da intraprendere, al fine di limitare i danni, ottimizzando i costi e gestendo le varie fasi procedurali e liquidatorie. Il nostro team è costituito dai migliori avvocati d’impresa, consulenti aziendali, curatori fallimentari, revisori legali, dottori commercialisti e revisori contabili del fallimento, coordinati dall’Avvocato Gianluca Sposato, titolare dello Studio e Revisore dei Conti dell’I.S.L.E. Istituto per gli Studi e la Documentazione Legislativa che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, collaborando alla impostazione tecnica e alla documentazione delle attività legislative del Parlamento e degli altri organo costituzionali dello Stato. Per ulteriori dettagli sulla crisi di impresa richiedi una consulenza online.

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Diritto fallimentare

Fallimento del debitore esecutato

Fallimento del debitore esecutato

Il fallimento del debitore esecutato comporta di regola quale conseguenza principale l’improcedibilità dell’esecuzione immobiliare. Tale principio prevede, tuttavia, alcune eccezioni. Infatti, pur in presenza di un debitore fallito, la procedura esecutiva può andare avanti qualora tra i creditori ve ne sia uno il cui titolo esecutivo sia costituito da un contratto di mutuo o di finanziamento fondiario, oppure qualora l’organo fallimentare rappresentato dal Curatore, dietro autorizzazione del Giudice Delegato, si costituisca nella procedura esecutiva immobiliare con lo scopo di porre l’immobile pignorato in vendita in tale sede, in luogo di quella fallimentare. In presenza di tali circostanze, il corso dell’esecuzione può essere proseguito ed il bene pignorato può essere regolarmente venduto, sempre secondo le ordinarie modalità di vendita senza incanto o con incanto, con conseguente successivo pagamento del saldo prezzo ed emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario.
Una ulteriore conseguenza del fallimento del debitore, nell’ipotesi in cui l’esecuzione possa essere proseguita, riguarda la distribuzione di quanto ricavato dalla vendita dell’immobile pignorato. Infatti, proprio per le prerogative che la legge prevede in favore del creditore fondiario e del Fallimento, il ricavato della vendita può essere distribuito solo in favore di tali soggetti e non anche in favore di altri eventuali creditori. Inoltre, nel concorso tra il creditore fondiario ed il Fallimento, il primo, in quanto titolare di un privilegio ipotecario di primo grado derivante da un credito di natura fondiaria, viene preferito al secondo in sede di distribuzione del ricavato, mentre gli altri eventuali creditori, qualora intendano essere soddisfatti del loro credito, dovranno necessariamente intervenire e costituirsi nella procedura fallimentare, ovvero depositare in detta procedura una istanza di ammissione, al fine di poter partecipare alla distribuzione di quanto la Curatela fallimentare sarà riuscita ad ottenere dalla vendita dei beni del fallito. (Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicato su Messaggero) Per maggiori informazioni in merito è disponibile una assistenza online.

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Diritto fallimentare

Amministrazione del fallimento

Amministrazione del fallimento

L’amministrazione del patrimonio fallimentare

Viene svolta dal curatore fallimentare il quale ha il compito di provvedere allo svolgimento di tutte le operazioni della procedura fallimentare sotto la vigilanza del giudice del fallimento e del comitato dei creditori.

La tutela dei diritti dell’imprenditore fallito

Deve necessariamente essere affidata a un avvocato esperto in diritto fallimentare al fine di verificare il corretto adempimento dell’attività del curatore il quale è tenuto, ai sensi dell’art. 38 della legge fallimentare, ad espletare il proprio incarico con diligenza, annotando giorno per giorno in un registro vidimato le operazione relative alla sua amministrazione, tenuto conto, per di più, che l’azione di responsabilità del curatore revocato non può essere proposta dal fallito, ma deve essere proposta dal nuovo curatore previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.

L’avvocato del fallimento

Deve tutelare i diritti dell’imprenditore fallito assicurando che l’azienda non venga depauperata del suo patrimonio, gravata di ulteriori spese, o svenduta, vigilando sull’operato del curatore fallimentare, coordinandolo, relazionandosi con il giudice fallimentare e con il comitato dei creditori al fine di garantire il corretto adempimento di tutte le attività nella varie fasi della procedura fallimentare, fino al piano di riparto ed alla chiusura del fallimento.
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Diritto fallimentare

Concordato preventivo

Concordato preventivo

Risanamento dell’azienda


Al fine di favorire il risanamento dell’azienda e la prosecuzione dell’attività di impresa, la legge fallimentare mette a disposizione dell’imprenditore in crisi, o in stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di fallimento lo strumento del concordato preventivo che consente di proporre un accordo con i creditori destinato ad una soddisfazione delle ragioni creditorie, sulla base di un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma consentita, tra cui anche l’attribuzione delle attività ad un assuntore.


Gestione negoziata dell’insolvenza


La domanda di concordato preventivo si propone con ricorso sottoscritto dal debitore dinnanzi al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha sede e prevede una gestione negoziata dell’insolvenza, a partire dalla fase domanda di ammissione al concordato preventivo che deve essere accompagnata da una relazione redatta da un professionista, di regola Avvocato, Commercialista, o Revisore dei Conti, che certifichi la veridicità dei dati aziendali e fornisca un parere sulla idoneità del piano di assolvere la funzione cui tende la procedura di risanamento.


Revisione e certificazione contabile


L’Avvocato Gianluca Sposato è Revisore dei Conti dell’I.S.L.E. – Istituto per gli Studi e la Documentazione Legislativa, che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, e vanta lunga e consolidata esperienza nel mondo imprenditoriale, rivestendo ruoli di consulenza aziendale, revisione e certificazione contabile, rappresentanza legale, assistenza stragiudiziale e gestione del contenzioso, con un team di professionisti altamente specializzati.

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Amministrazione del fallimento

L’amministrazione del patrimonio fallimentare
Viene svolta dal curatore fallimentare il quale ha il compito di provvedere allo svolgimento di tutte le operazioni della procedura fallimentare sotto la vigilanza del giudice del fallimento e del comitato dei creditori.
La tutela dei diritti dell’imprenditore fallito
Deve necessariamente essere affidata a un avvocato esperto in diritto fallimentare al fine di verificare il corretto adempimento dell’attività del curatore il quale è tenuto, ai sensi dell’art. 38 della legge fallimentare, ad espletare il proprio incarico con diligenza, annotando giorno per giorno in un registro vidimato le operazione relative alla sua amministrazione, tenuto conto, per di più, che l’azione di responsabilità del curatore revocato non può essere proposta dal fallito, ma deve essere proposta dal nuovo curatore previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.
L’avvocato del fallimento
Deve tutelare i diritti dell’imprenditore fallito assicurando che l’azienda non venga depauperata del suo patrimonio, gravata di ulteriori spese, o svenduta, vigilando sull’operato del curatore fallimentare, coordinandolo, relazionandosi con il giudice fallimentare e con il comitato dei creditori al fine di garantire il corretto adempimento di tutte le attività nella varie fasi della procedura fallimentare, fino al piano di riparto ed alla chiusura del fallimento.

 

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Diritto fallimentare

Diritto fallimentare

Diritto fallimentare

La procedura fallimentare è una procedura giuridica attraverso cui viene sottoposto ad esecuzione il patrimonio di un imprenditore commerciale quando questi venga a trovarsi nell’impossibilità  di far fronte regolarmente agli impegni assunti nei confronti dei creditori.
Ai sensi  dell’art. 1 della Legge fallimentare non  sono  assoggettabili  al  fallimento  gli  enti  pubblici,  gli  imprenditori  agricoli, gli imprenditori che esercitano una attività commerciale ed i piccoli imprenditori.  Quanto al  concetto  di  piccolo imprenditore occorre tenere presente che con la riforma del 2006, requisiti  essenziali per rivestire tale qualifica è, alternativamente, l’avere effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a 300.000,00 euro, ovvero aver realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni, o dall’inizio dell’attività, per un ammontare complessivo superiore a 200.000,00 euro annui.

Lo Studio Legale Sposato presta consulenza nell’area di insolvenza e gestione della crisi di impresaamministrazione del fallimento, concordato preventivo ed assistenza ad autorità ed organismi preposti allo svolgimento di procedure riguardanti banche,  imprese, clienti interessati a rilevare aziende, o beni nel contesto di procedure di liquidazione degli attivi fallimentari sin dalla dichiarazione di fallimento.

Il fallimento del debitore esecutato comporta  di  regola quale conseguenza principale l’improcedibilità dell’esecuzione immobiliare.