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Case all’asta, ecco il piano di riparto

Pubblicato su Il Messaggero il 10 gennaio 2010 dall’Avvocato Gianluca Sposato dell’ISLE. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati 

Il progetto di distribuzione nelle vendite giudiziarie

La formazione del progetto di distribuzione è regolata dall’art. 596 del codice di procedura civile che richiama l’art. 510 dello  stesso codice di  rito, disciplinando la distribuzione della somma ricavata. 

Nell’espropriazione immobiliare la distribuzione del ricavato può presentare maggiore complessità rispetto alle altre forme di espropriazione per la possibile presenza, accanto ai creditori chirografari, di creditori ipotecari di grado diverso.

Case all’asta ecco il piano di riparto: la graduazione dei crediti

Per quello che concerne le graduazioni si segue, il  seguente ordine:

  1. spese privilegiate ex art. 2770 del  codice civile e seguenti;
  2. ordine cronologico delle ipoteche;
  3. crediti da lavoro dipendente;
  4. chirografari intervenuti tempestivamente;
  5. chirografari intervenuti tardivamente;
  6. creditori intervenuti privi di titolo esecutivo.

Effettuata la vendita ed avvenuto il saldo prezzo, il Giudice nomina un professionista per la predisposizione del piano di riparto che di solito è lo stesso delegato.

Gli interventi tempestivi, sono regolati  dall’ art. 564 del  codice di procedura civile, mentre gli interventi tardivi dal seguente art. 565.

Soltanto i creditori iscritti e quelli privilegiati  intervenuti dopo l’udienza di  autorizzazione alla vendita, ma prima della formazione del progetto di distribuzione, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti.

La posizione del credito chirografario nel piano di riparto

Case all’asta ecco il piano di riparto: i creditori chirografari che intervengono prima della formazione del progetto di  distribuzione concorrono alla distribuzione di  quella parte della somma ricavata che sopravanzi.

Quindi hanno una posizione in  coda rispetto  ai  diritti del creditore che ha introdotto  l’esecuzione forzata con l’atto di pignoramento e di quelli intervenuti iscritti e privilegiati.

La precisazione del credito deve avvenire con la massima chiarezza ed essere supportata dalla relativa documentazione attestante l’importo richiesto.

Il delegato avendo accesso al conto bancario legato alla procedura deve ripartire il  ricavato a tutti gli aventi diritto seguendo  la graduazione dei  crediti e gli importi  dovuti. 

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