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Responsabilità civile medica

Autodeterminazione del paziente

Autodeterminazione del paziente

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Autodeterminazione del paziente e consenso informato

Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità.

A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente, costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo anche da altri eventuali danni.

Obbligo di informazione del medico

L’autodeterminazione è connessa alla informazione che il sanitario ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio.

L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario, il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso redatto in maniera sintetica e non dettagliata.

Obbligo di informazione sui rischi dell’intervento

L’informazione deve essere relativa alla natura dell’invento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi ed ai rischi di questi ultimi.

Ove, in mancanza di un’adeguata informazione, il paziente subisca, a seguito dell’intervento chirurgico, un danno fisico (lesione), con la responsabilità contrattuale del chirurgo, stante in vizio del contratto relativo al consenso, concorre quella extracontrattuale per fatto illecito in relazione alla lesione causata alla salute protetta dal comma primo dell’art. 32 della Costituzione (Cass. n. 9705/97).

Nesso di causa del danno e colpa medica

Data la complessità e difficoltà riscontrabili nel nesso di  causalità e relativo onere probatorio è sempre necessario  fare indagini approfondite per ricondurre l’entità delle lesioni al comportamento posto in essere dal medico.

Solo all’esito di una perizia medico legale di parte, che riscontri quale causa delle lesioni subite dal paziente la malpractice posta in essere dal sanitario, si potrà procedere alla quantificazione dei danni  ed intraprendere la relativa azione di risarcimento.

Avvocato per responsabilità medica

Lo  Studio Legale Sposato, fondato nel 1949, è stato tra i primi ad occuparsi in Italia della materia inerente la responsabilità medica ed offre assistenza legale e medico legale altamente specialistica a chi è incorso in errore medico ed ai familiari di chi è deceduto a causa di negligenza medica od ospedaliera. 

L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente di Adism Associazione Difesa Infortunati Stradali e Malasanità è tra i massimi esperti in ambito nazionale in materia di responsabilità civile e risarcimento del danno per responsabilità medica per casi di errore medico e decesso ospedaliero.

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Consenso informato

Consenso informato

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Diritto alla salute del paziente

Il diritto alla salute è tutelato dall’art. 32 della Costituzione, per cui nessun individuo può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, avendo diritto a ricevere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, dovendo essere messo in condizione di avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia, o esame diagnostico.

Nessun trattamento medico può avvenire senza il consenso del paziente

Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità.

A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo da altri eventuali danni.

Il consenso informato si pone dunque, dal punto di vista del paziente come la manifestazione di volontà che questi esprime liberamente in ordine ad un trattamento sanitario cui  deve sottoporsi.

Sotto il profilo medico, invece, costituisce il fondamento della liceità dell’attività  sanitaria,  in assenza del quale, la stessa si raffigura come reato, relativamente all’obbligo di adempimento del sanitario.

L’informazione relativa al trattamento medico

L’autodeterminazione è connessa alla informazione del sanitario, che questi ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio con obbligo di sorveglianza sulla salute.

L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario, il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso informato redatto in maniera sintetica e non dettagliata.

Cosa deve contenere il consenso l’informativa sanitaria?

L’informazione, quindi, deve essere relativa alla natura dell’intervento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi ed ai rischi di questi ultimi.

Ove, in mancanza di un’adeguata informazione, il paziente subisca, a seguito dell’intervento chirurgico, un danno fisico (lesione), con la responsabilità contrattuale del chirurgo, stante in vizio del contratto relativo al consenso, concorre la responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria per fatto illecito in relazione alla lesione causata alla salute.