Danno patrimoniale
Cosa è il danno patrimoniale?
Il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse patrimoniale, sia in termini di diminuzione del patrimonio (c.d. “danno emergente” ), sia in termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. “lucro cessante”).
Pertanto attiene esclusivamente alla sfera economica del danneggiato, mentre il danno non patrimoniale include, invece, tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente, quali la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica, il peggioramento della qualità della vita.
Quando spetta il danno patrimoniale?
Il danno patrimoniale viene comunemente definito come atipico, sul presupposto del principio generale dettato dall’art. 2043 del codice civile, essendo sufficiente per il suo risarcimento un danno ingiusto, ovvero la lesione di un diritto, o di un interesse protetto.
Il primo problema da affrontare in tema di danno, ai fini della sua risarcibilità, riguarda sempre il nesso di causalità: i danni, ai sensi dell’art. 1223 del codice civile, sono risarcibili se costituiscono la conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento verificatosi.
Danno patrimoniale e danno emergente
Il danno emergente è il danno che comporta una immediata diminuzione patrimoniale; esistono due tipologie di risarcimento del danno emergente:
il risarcimento per equivalente, che consiste nell’attribuzione al danneggiato di una somma di danaro, il cui scopo è quello di compensare il valore del bene distrutto, senza, però, ripristinare la situazione antecedente all’accadimento;
il risarcimento in forma specifica, mezzo attraverso il quale il danneggiato ottiene la reintegra del bene della vita distrutto o della situazione giuridica lesa, in modo tale che venga ripristinata la situazione preesistente all’atto illecito.
Danno patrimoniale e lucro cessante
Il lucro cessante è il guadagno che il soggetto colpito dall’illecito avrebbe potuto conseguire e che, invece, a causa dell’evento dannoso sofferto, non ha potuto realizzare.
Ai sensi dell’art. 2056 secondo comma del codice civile il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
La quantificazione del mancato guadagno, infatti, non può essere accertata, differentemente da quella relativa al danno emergente.
Come provare il danno patrimoniale?
Il danno patrimoniale deve essere provato attraverso documentazione che comprovi il mancato guadagno e/o la riduzione della capacità lavorativa.
Nel caso di menomazione della capacità lavorativa la dichiarazione dei redditi del danneggiato costituisce il parametro di riferimento per il relativo computo.
Per questo motivo, il legislatore ha previsto che il giudice possa, solo dopo che la vittima abbia provato l’esistenza quantomeno del danno emergente, valutare con equo apprezzamento l’entità del lucro cessante, ossia del così definito mancato guadagno e, quindi, conferirgli un valore economico.
Calcolo del danno patrimoniale
Il calcolo del danno patrimoniale è una operazione complessa, in considerazione di tutte le sue componenti e variabili.