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Espropriazione contro il terzo proprietario
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 29 Agosto 2022
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Espropriazione contro il terzo proprietario
In tali casi il proprietario del bene espropriato, benché estraneo al rapporto debitorio, è gravato da responsabilità per un debito altrui, potendosi delineare tale fattispecie come una particolare categoria di responsabilità esecutiva senza debito. Ed infatti l’espropriazione viene condotta nei confronti di una persona diversa dal debitore nelle ipotesi in cui il bene subastato sia gravato da ipoteca, pegno, privilegio con diritto di sequela, oggetto di garanzia reale per debito altrui, o acquisto già onerato, ovvero nel caso in cui l’alienazione da parte del debitore sia stata revocata per frode, ferma in ogni caso la estraneità del terzo espropriando al rapporto obbligatorio, circostanza che lo rende immune dall’aggressione al suo intero patrimonio.
Il fondamento di tale speciale disciplina va individuato nell’art. 2910 del codice civile. che, nel rendere concreta la responsabilità patrimoniale generica del debitore sancita dall’art. 2740 dello stesso codice di rito, stabilisce al primo comma la soggezione dei beni del debitore all’espropriazione mentre, al secondo comma, prevede che possano essere espropriati anche i beni del terzo quando siano vincolati a garanzia del credito, o quando siano oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
In tali casi è opportuno ricordare che l’atto di precetto dovrà essere notificato tanto al debitore che al terzo, mentre la sua intimazione dovrà essere rivolta esclusivamente al debitore e dovrà contenere l’avvertimento rivolto al terzo, oltreché al debitore, che si intende espropriare un determinato bene di proprietà del terzo di cui l’atto di precetto dovrà fare espressa menzione; mentre il successivo atto di pignoramento, che potrà assumere la forma dell’espropriazione mobiliare presso il debitore o presso terzi, dell’espropriazione immobiliare o dell’espropriazione dei beni indivisi, per ovvie ragioni, dovrà essere effettuato nei confronti del terzo e non del debitore. Il terzo proprietario assoggettato ad espropriazione forzata è, comunque, legittimato all’opposizione agli atti esecutivi, essendo direttamente interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo, al fine di non rimanere pregiudicato dal compimento di atti non conformi alla legge, come stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 4923 del 2000.
Parimenti l’opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art. 615 del codice di procedura civile, avendo ad oggetto la contestazione del diritto di promuovere l’esecuzione forzata, è esperibile soltanto dal debitore e dal terzo assoggettato all’esecuzione; mentre non è legittimato attivamente all’ opposizione il promissario acquirente del bene immobile che sia gravato da ipoteca per un debito altrui e che venga sottoposto ad esecuzione dal creditore ipotecario. (Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicato su Messaggero.