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Esecuzioni immobiliari

Espropriazione contro il terzo proprietario

Espropriazione contro il terzo proprietario

 

L’art. 602 del codice di procedura civile disciplina l’espropriazione contro il terzo proprietario,  che consiste in quella particolare forma di espropriazione avente ad oggetto un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno o da ipoteca per debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione sia stata revocata per frode. La responsabilità  esecutiva in  esame impone che il terzo debba subire l’espropriazione in luogo  del debitore tutte le volte in  cui  si  trovi in un particolare rapporto  con il bene e segnatamente: nel caso  del terzo  acquirente,  allorché il terzo  abbia acquistato il bene già gravato da pegno o da ipoteca; nel caso  del  terzo datore d’ipoteca, quando il terzo  abbia concesso che venisse costituito  sul proprio bene un  diritto reale di  garanzia per debito  altrui ed infine nel caso in  cui il terzo sia divenuto proprietario  di beni  alienati dal  debitore con  atto  dichiarato inefficace perché in  frode ai creditori.

In tali casi il proprietario  del bene espropriato, benché  estraneo  al rapporto  debitorio,  è gravato  da responsabilità  per un debito  altrui, potendosi  delineare tale fattispecie come una particolare categoria di responsabilità esecutiva senza debito. Ed infatti l’espropriazione viene condotta  nei  confronti  di una persona diversa dal  debitore nelle ipotesi in  cui il bene subastato  sia gravato  da ipoteca, pegno, privilegio con  diritto  di  sequela, oggetto  di  garanzia reale per debito  altrui, o  acquisto  già  onerato, ovvero  nel caso in cui l’alienazione da parte del  debitore sia stata revocata per frode,  ferma in  ogni caso la estraneità del  terzo  espropriando  al  rapporto obbligatorio, circostanza che lo rende immune dall’aggressione al suo intero patrimonio.

Il fondamento di tale speciale disciplina  va individuato nell’art. 2910 del  codice civile. che, nel rendere concreta la responsabilità patrimoniale generica del debitore sancita dall’art. 2740 dello stesso  codice di  rito, stabilisce al primo comma la soggezione dei beni del debitore all’espropriazione mentre, al secondo comma, prevede che possano essere espropriati anche i beni del terzo quando siano vincolati a garanzia del credito, o quando siano oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

In tali  casi è opportuno  ricordare che l’atto di precetto dovrà essere notificato tanto al debitore che al terzo, mentre la sua intimazione dovrà essere rivolta esclusivamente al debitore  e dovrà contenere l’avvertimento rivolto al terzo, oltreché  al debitore, che si intende espropriare un determinato bene di proprietà del terzo di cui l’atto di precetto dovrà fare espressa menzione; mentre il successivo atto di pignoramento, che potrà assumere la forma dell’espropriazione mobiliare presso il debitore o presso terzi, dell’espropriazione immobiliare o dell’espropriazione dei beni indivisi, per ovvie ragioni, dovrà essere effettuato nei confronti del terzo e non del debitore. Il terzo proprietario assoggettato  ad espropriazione forzata  è,  comunque,  legittimato all’opposizione agli  atti  esecutivi,  essendo direttamente interessato al  regolare svolgimento del processo  esecutivo,  al  fine di  non  rimanere pregiudicato dal  compimento  di  atti non  conformi  alla legge, come stabilito dalla  Suprema  Corte con  sentenza n. 4923 del 2000.

Parimenti  l’opposizione all’esecuzione,  disciplinata dall’art.  615 del  codice di procedura civile, avendo  ad oggetto  la contestazione del  diritto di promuovere l’esecuzione forzata, è  esperibile soltanto  dal  debitore  e dal terzo  assoggettato all’esecuzione; mentre non è legittimato  attivamente all’ opposizione  il promissario  acquirente del  bene immobile che sia gravato  da ipoteca per un  debito  altrui e che venga sottoposto  ad esecuzione dal  creditore ipotecario. (Riproduzione vietata tutti i  diritti  riservati  Sposatolaw – pubblicato  su  Messaggero.