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Legato testamentario

Il legato testamentario

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Cos’è il legato testamentario?

Il legato testamentario è una disposizione mortis causa a titolo particolare attraverso la quale il testatore conferisce al legatario un diritto specifico, o lo fa subentrare in una posizione giuridicamente rilevante nell’eredità.

Il legato, dunque, è un istituto giuridico tipico della successione testamentaria.

L’articolo 588 del codice civile, infatti, consente a chi redige un testamento di compiere disposizioni “a titolo particolare”, o “a titolo universale”.

Quando le disposizioni contenute nel testamento sono a titolo particolare si ha il legato ed il beneficiario viene chiamatolegatario“.

In sostanza l’erede è chi è chiamato a succedere nella universalità dei beni, o in una quota di essi, mentre il legatario è chi si vede attribuito un singolo bene, o un individuato complesso di beni.

L’istituzione di erede non può mai mancare, tant’è che la legge vi sopperisce con l’apertura della successione legittima e, in assenza di eredi legittimi, l’eredità giacente è devoluta allo Stato, senza possibilità che vi possa rinunciare.  

Invece, il legato può essere disposto solo per testamento, ma è importante tenere presente che l’esistenza di una disposizione a titolo di erede, o di legato, non  si desume dalla terminologia usata nel testamento, ma da criteri obiettivi.

Quali sono le differenze tra legato ed eredità?

La disciplina delle due forme di chiamata alla successione si differenzia per numerosi profili, tra i quali di seguito riportiamo quelli giuridicamente rilevanti. 

Per quanto concerne l’ambito della titolarità dei beni l’erede entra nella titolarità di tutti i beni del defunto da solo, o in concorso con altri chiamati all’eredità.

Il legatario, invece, entra nella titolarità solo di alcuni specifici beni, o rapporti giuridici.

Il legato si acquisisce senza necessità di accettazione formale.

Il legatario non è tenuto ad accettare il legato per acquisirne i diritti secondo quanto stabilito dall’articolo 649 del codice civile.

Tuttavia, il legatario ha la facoltà di rinunciare al legato, annullando così l’acquisizione dei diritti ad esso associati. 

Al contrario, l’erede per diventare tale deve esplicitamente o implicitamente accettare l’eredità.

Differenze tra disposizioni a titolo particolare e a titolo universale sussistono anche relativamente alla durata della titolarità.

L’erede diventa titolare dell’eredità in modo permanente.

Mentre il legatario può beneficiare di un diritto a termine, dove il bene legato ritorna nel patrimonio ereditario al termine del periodo specificato nel testamento.

Per quanto concerne la responsabilità per i debiti, l’erede risponde in proporzione alla sua quota per i debiti legati al patrimonio ereditario, il legatario è esente da tale responsabilità.

Legato testamentario d’immobile

Nel legato di compravendita la disposizione ha per oggetto l’obbligo di vendere o acquistare un determinato bene ad un prezzo determinato.

A meno che non si tratti di un atto di liberalità equiparabile alla donazione sussiste l’obbligo di pagare il prezzo.

Nel caso di prezzo esiguo dell’immobile, si configura il legato di donazione,  con dubbi interpretativi, potendosi considerare valido, come atto di liberalità, a meno che non leda i diritti dei legittimari.

Alcuni sostengono, invece, la nullità del legato di donazione, richiamando la illiceità dei mezzi e non del risultato, stante l’incompatibilità tra liberalità e obbligazione.

Poiché il legatario è esente dai debiti, se il testatore destina un immobile soggetto a un mutuo contratto dagli eredi, come legato, il debito del mutuo sarà a carico degli eredi e non del legatario.

Anche il diritto di abitazione del coniuge superstite rappresenta un legato nell’eredità, quale diritto che si trasmette al proprio consorte all’apertura della successione. 

Legato testamentario con somma di denaro

In tema di legato testamentario di somma di denaro è importante chiarire la distinzione e specificare cosa sono il sub legato e il prelegato

Quando il testatore non specifica il soggetto a carico del quale imporre una disposizione, questa graverà proporzionalmente sulle quote ereditarie degli eredi.

Al contrario, il testatore ha la facoltà di designare uno o più eredi come destinatari della disposizione.

Per esempio, potrebbe affermare nel testamento: “lego la somma di 20.000 euro a carico del mio erede Tizio, a favore di Sempronio”.

In tal caso, unicamente Tizio sarà responsabile di soddisfare il legatario Sempronio.

Nel contesto di questa disposizione testamentaria, emerge il concetto di sub legato quando il soggetto che è tenuto alla prestazione oggetto del legato è, anziché l’erede, un altro legatario.

Per esempio: ” lego a favore di Tizio la somma di 20.000 euro, e a carico di questi e a vantaggio di Sempronio la somma di 10.000 euro.” 

E’, invece, prelegato il legato del quale beneficiario sia uno dei coeredi.

Costui, pertanto, cumula a carico di tutta l’eredità le due qualità di coerede e legatario, come nel caso del coniuge assegnatario del diritto di abitazione sulla casa coniugale.

Erede e legatario responsabilità patrimoniale

L’erede succede in “universum ius”, cioè in ogni e qualsiasi rapporto suscettibile di trasmissione, in grado di assicurare quella continuità assoluta nei rapporti già facenti capo al de cuius.

Il legatario, invece, succede esclusivamente in quel singolo individuato rapporto espressamente indicato dal de cuius nel testamento.

Per questo si dice che il legatario succede a titolo particolare, perchè la sua vicenda successoria è limitata a quel dato rapporto e non si estende mai ad altri, nè attivi, nè passivi.

L’erede non solo risponde di tutti i debiti del defunto, ma anche al di là ed oltre il valore dell’attivo, se non ha accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Invece, il legatario risponde solo delle obbligazioni discendenti dal singolo rapporto in cui succede, ex articolo 668 del codice civile e mai al di là ed oltre il valore dei  beni ricevuti.

Per tale ragione il legato si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione, a differenza dell’eredità che presuppone l’accettazione.