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Stato di bisogno del danneggiato e provvisionale
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 7 Aprile 2023
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Stato di bisogno del danneggiato e provvisionale
Indice
Cosa è la provvisionale negli incidenti stradali?
La provvisionale in materia di responsabilità civile da circolazione stradale è un provvedimento di condanna contro l’assicurazione che non vuole pagare, immediatamente esecutivo.
Può essere richiesto in determinate ipotesi previste dalla legge per far fronte alle più immediate esigenze del danneggiato che abbia riportato lesioni gravi in un incidente stradale.
Capita frequentemente, infatti, soprattutto quando non si è assistiti da un avvocato esperto in incidenti stradali gravi che le compagnie di assicurazione si sottraggano ai loro doveri ritardando il pagamento al danneggiato, costretto così a dovere fare causa.
Quando l’assicurazione rifiuta il pagamento vi è una norma nei sinistri stradali con lesioni che garantisce lo stato di bisogno del danneggiato e la provvisionale, da considerarsi come anticipo sul risarcimento del danno.
Stato di bisogno del danneggiato a seguito di incidente stradale
L’art. 147 Codice Assicurazioni Private prevede lo stato di bisogno del danneggiato e la provvisionale
La norma dispone che nel corso del giudizio di primo grado gli aventi diritto al risarcimento, dunque anche gli eredi in caso di incidente stradale mortale, possano fare richiesta al giudice.
E’ frequente in caso di incidente con feriti che l’infortunato, a causa del sinistro venga a trovarsi in stato di bisogno, ad esempio per avere perso il lavoro, o per le spese mediche sostenute e da sostenersi.
In questi casi è possibile chiedere, con istanza motivata al giudice, che venga assegnata una somma di denaro a titolo di acconto da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, con la sentenza di condanna a carico dell’assicurazione.
E’ sempre necessario lo stato di bisogno del danneggiato per avere la provvisionale nei sinistri stradali?
Sebbene la norma su citata faccia espresso allo stato di bisogno e, dunque, alla condizione di necessità economica del danneggiato, la Legge 102/2006 ha apportato una importante modifica all’art. 147 del d. lg. n. 209 del 2005.
In materia di risarcimento danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali la provvisionale può essere ottenuta dall’avente diritto anche che non si trovi in stato di bisogno.
Pertanto, lo stato di bisogno di chi ha riportato lesioni gravi a causa di un incidente stradale non rappresenta più una condizione essenziale per ottenere la provvisionale.
Incidendo soltanto sull’entità dell’ammontare della somma da liquidare a titolo di acconto sul maggior danno.
Quando viene concessa la provvisionale negli incidenti stradali?
Condizione affinché venga concessa la provvisionale è la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente.
Questi devono risultare da un sommario accertamento.
Dunque, è essenziale il superamento dell’ “an debeatur”, previsto dall’articolo 2054 del codice civile, che presuppone sempre il concorso di colpa negli incidenti stradali, ove non si fornisca la prova liberatoria.
La provvisionale può essere concessa solo quando non sorgono contestazioni sulla responsabilità dell’incidente
Lo stato di bisogno del danneggiato non è più pertanto un elemento necessario per la la concessione della provvisionale, che abbiamo detto è un ordine di pagamento immediatamente esecutivo emesso dal giudice.
Unico elemento necessario perchè l’istanza di concessione della provvisinale venga accolta è la responsabilità conclamata dell’investitore,.
La concessione di una provvisionale è sempre possibile nel caso in cui vi sia ammissione di responsabilità da parte dell’investitore riscontrabile dalla sua dichiarazione resa nel verbale di incidente stradale, o come nel caso dell’incidente al passeggero trasportato.
Il danneggiato deve, venirsi a trovare in condizione di difficoltà economica?
Questo elemento, sebbene non più indispensabile, incide soltanto sull’entità della somma da liquidare in via provvisoria, potendo il giudice concedere la provvisionale, sia pure in misura inferiore, anche a chi non si trovi in stato di bisogno, purché non vi siano dubbi sulla responsabilità dell’investitore.
Quali sono le condizioni per la concessione della provvisionale?
Dunque, le effettive condizioni per avere diritto alla concessione della provvisionale, ovvero di una somma da trattenere in acconto somma a titolo di risarcimento danni per le lesioni fisiche in un incidente stradale, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, sono:
- che sia iniziata una causa di risarcimento danni per lesioni a seguito di incidente stradale nell’ambito esclusivo di un giudizio promosso in tribunale;
- che da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, desumibili dal verbale dell’incidente stradale e dalle dichiarazioni testimoniali ivi contenute.
Come fare richiesta di provvisionale in un incidente stradale?
A prevedere la possibilità per gli aventi diritto al risarcimento del danno nel corso di un giudizio di primo grado di richiedere una somma da trattenere in acconto è l’art. 147 del Codice delle Assicurazioni Private.
Il giudice di primo grado, sentite le parti, quando ricorrono elementi di responsabilità a carico del conducente che ha causato l’incidente stradale, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede ad assegnare la somma al danneggiato.
Circa l’entità della somma erogata a titolo di acconto, come detto, non occorre più che il danneggiato si trovi in stato di bisogno e, dunque, che fornisca la prova circa la sua precaria situazione economica, potendo essere attribuita nella misura di una percentuale variabile fra il 30% e il 50% sull’importo complessivo del danno da accertare in corso di giudizio.
Una volta emessa l’ordinanza che concede la provvisionale è irrevocabile fino alla fine del giudizio e, dunque, anticipatoria della sentenza di condanna, tenuto conto che, una volta superato il problema della responsabilità dell’incidente, il giudizio sarà atto precipuamente a dimostrare l’entità del danno da risarcire.
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