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Separazione consensuale
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Separazione consensuale
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La separazione consensuale rientra nei procedimenti di volontaria giurisdizione, e rappresenta la scelta migliore per i coniugi che vogliano porre fine al loro vincolo coniugale, conservando un rapporto responsabile anche nei confronti della prole.
Una volta depositato il ricorso per separazione consensuale presso la cancelleria del Tribunale le parti dovranno comparire una sola volta davanti al giudice che, dato atto della loro volontà, provvederà ad emettere la sentenza di separazione sulla base del loro accordo.
Obbligo di convivenza e abbandono del tetto coniugale
L’obbligo di convivenza, tuttavia, permane fino a quando non sia pronunciata la separazione dal giudice, a meno che non si dimostri che prima ancora di tale momento si era verificata la crisi della coppia e i coniugi non avevano più rapporti.
L’ abbandono del tetto coniugale e la violazione del dovere di coabitazione comporta, di regola, l’ addebito della separazione nei confronti di chi lascia la casa familiare, per violazione dei doveri di assistenza morale e materiale.
I coniugi, mediante l’accordo sottoscritto nel ricorso, possono regolamentare anche questioni accessorie – che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere – come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, disciplinano ogni questione relativa alla sospensione del vincolo matrimoniale
- di carattere patrimoniale, dovendo garantirsi il mantenimento del coniuge debole,
- di carattere personale come l’assegnazione della casa coniugale, il diritto di visita, l’affidamento, l’istruzione ed il mantenimento della prole.
Per l’avvio del procedimento servono specifici documenti per la separazione consensuale e per quanto il Decreto Legge 132/2014 la Legge 55/2015 abbiano introdotte importanti novità per semplificare le procedure è sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato matrimonialista.
Ove, successivamente alla sentenza di separazione, ricorrano i presupposti è sempre possibile chiedere la modifica delle condizioni di separazione promuovendo relativo giudizio motivando e documentando la richiesta.
Divorzio
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Divorzio
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Il divorzio, introdotto dalla Legge 898/1970 successivamente modificata dalla Legge 74/1987, è l’istituto giuridico disciplinato dall’articolo 149 del codice civile mediante il quale, quando è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita, i coniugi possono richiedere lo scioglimento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seconda che sia stato contratto con rito civile, o celebrato con rito concordatario.
Divorzio e separazione
La differenza rispetto alla separazione legale è sostanziale, poiché con la prima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti potendo vivere separati,
Infatti, soltanto con il divorzio il vincolo coniugale cessa di esistere, venendo meno i diritti e gli obblighi, di cui agli articoli 51, 143 e 149 del codice civile, discendenti dal matrimonio.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 171 del codice civile termina la destinazione del fondo patrimoniale dei coniugi, mentre ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile cessa la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare.
Tuttavia, quando dal matrimonio sono nati dei figli, se il divorzio rappresenta la fine di una progettualità della coppia nell’ambito della vita familiare, certamente non può e non deve esserlo nell’interesse della prole.
Divorzio congiunto, o contenzioso e assegno divorzile
Il divorzio può essere congiunto quando vi sia accordo tra i coniugi su tutte le condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, oppure contenzioso quando manchi tale accordo.
In sede di divorzio la legge prevede la possibilità per le parti di scegliere le modalità con cui assolvere all’obbligo patrimoniale che un ex coniuge ha nei confronti dell’altro.
Ciò avviene con l’assegno divorzile o, in alternativa, con un’attribuzione in un’unica soluzione che può risolversi o con la corresponsione di una somma di denaro – da non dichiararsi ai fini dell’irpef – o mediante il trasferimento di un bene immobile, o di altro diritto reale.
Nel caso di liquidazione “una tantum” è, però, necessario l’accordo delle parti e l’accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.
Occorre tenere presente, inoltre, le problematiche legate all’assegnazione della casa coniugale ed è importante che i coniugi valutino e si pongano la domanda: casa coniugale: quando è possibile o conviene venderla?
Questo, in particolare, qualora le spese divengano insostenibili e si corra il rischio di un pignoramento immobiliare sulla casa coniugale per mancato versamento dei canoni di mutuo.
Infine bisogna tenere conto che ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata, o revocata, dal Tribunale.
Ciò può avvenire su istanza di uno dei coniugi divorziati, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.