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Categorie
Diritto di Famiglia

Divorzio

Divorzio

Il divorzio, introdotto dalla Legge 898/1970 successivamente modificata dalla Legge  74/1987,  è  l’istituto  giuridico disciplinato dall’articolo 149 del codice civile mediante il  quale, quando sia venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita,  i coniugi possono  richiedere lo scioglimento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,  a seconda che sia stato  contratto  con  rito  civile, o  celebrato con  rito  concordatario.

Divorzio e separazione.

La differenza rispetto  alla separazione legale  è  sostanziale,  poiché con la prima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti potendo vivere separati; mentre soltanto con il  divorzio il vincolo  coniugale cessa di  esistere, venendo meno i diritti e gli obblighi, di  cui  agli  articoli 51, 143 e 149 del  codice civile, discendenti dal matrimonio.

Inoltre,  ai sensi  dell’articolo  171 del  codice civile  termina  la destinazione del fondo patrimoniale dei coniugi,  mentre ai sensi  dell’articolo 230  bis del  codice civile cessa la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare.

Tuttavia,  quando dal matrimonio siano nati dei figli, se il divorzio rappresenta  la fine di una progettualità della coppia nell’ambito della vita familiare, certamente non può e non deve esserlo nell’interesse della prole.  

Divorzio congiunto o contenzioso e assegno divorzile.

Il  divorzio può  essere congiunto quando vi sia accordo tra i coniugi su tutte le condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, oppure contenzioso  quando  manchi  tale accordo.

In sede di divorzio la legge prevede  la possibilità per le parti di scegliere le modalità con cui assolvere all’obbligo patrimoniale che un ex coniuge ha nei confronti dell’altro: con l’assegno divorzile, o, in alternativa, con un’attribuzione in un’unica soluzione che può risolversi o con la corresponsione di una somma di denaro – da non dichiararsi ai fini dell’irpef – o mediante il trasferimento di un bene immobile, o di altro diritto reale. Nel caso di liquidazione “una tantum” è però necessario l’accordo delle parti e l’accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.
Ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata, o revocata, dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.