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Separazione consensuale
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Separazione consensuale
La separazione consensuale rientra nei procedimenti di volontaria giurisdizione, e rappresenta la scelta migliore per i coniugi che vogliano porre fine al loro vincolo coniugale, conservando un rapporto responsabile anche nei confronti della prole. Una volta depositato il ricorso presso la cancelleria del Tribunale le parti dovranno comparire una sola volta davanti al giudice che, dato atto della loro volontà, provvederà ad emettere la sentenza di separazione sulla base del loro accordo.
Obbligo di convivenza e abbandono del tetto coniugale.
L’obbligo di convivenza, tuttavia, permane fino a quando non sia pronunciata la separazione dal giudice, a meno che non si dimostri che prima ancora di tale momento si era verificata la crisi della coppia e i coniugi non avevano più rapporti.
L’ abbandono del tetto coniugale e la violazione del dovere di coabitazione comporta, di regola, l’ addebito della separazione nei confronti di chi lascia la casa familiare, per violazione dei doveri di assistenza morale e materiale.
I coniugi, mediante un accordo sottoscritto nel ricorso redatto dai loro avvocati, in cui sarà possibile regolamentare anche questioni accessorie – che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere – come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, disciplinano ogni questione relativa alla sospensione del vincolo matrimoniale sia di carattere patrimoniale, dovendo garantirsi il mantenimento del coniuge debole, sia di carattere personale come l’assegnazione della casa coniugale, il diritto di visita, l’affidamento, l’istruzione ed il mantenimento della prole.
Per l’avvio del procedimento servono specifici documenti per la separazione consensuale e per quanto il Decreto Legge 132/2014 la Legge 55/2015 abbiano introdotte importanti novità per semplificare le procedure è sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato.
Modifica condizioni di separazione
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Modifica condizioni di separazione
Le condizioni della separazione possono essere modificabili su richiesta della parte interessata qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti, come per esempio nel caso in cui uno dei due coniugi abbia perso il lavoro, ovvero uno dei figli si sia reso economicamente indipendente.
Le modalità procedurali auspicabili per addivenire alla modificazione delle condizioni sono il raggiungimento di un accordo stragiudiziale oppure la proposizione di un ricorso giudiziale congiunto. In entrambi i casi, la decisione giudiziale, come disposto dall’articolo 710 codice di procedura civile, è assunta in camera di consiglio. Il giudice è tenuto a sentire entrambe le parti, potendo disporre anche l’assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento e al termine del giudizio, provvede con decreto avente la natura di sentenza.
Divorzio
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Divorzio
Il divorzio, introdotto dalla Legge 898/1970 successivamente modificata dalla Legge 74/1987, è l’istituto giuridico disciplinato dall’articolo 149 del codice civile mediante il quale, quando sia venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita, i coniugi possono richiedere lo scioglimento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seconda che sia stato contratto con rito civile, o celebrato con rito concordatario.
Divorzio e separazione.
La differenza rispetto alla separazione legale è sostanziale, poiché con la prima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti potendo vivere separati; mentre soltanto con il divorzio il vincolo coniugale cessa di esistere, venendo meno i diritti e gli obblighi, di cui agli articoli 51, 143 e 149 del codice civile, discendenti dal matrimonio.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 171 del codice civile termina la destinazione del fondo patrimoniale dei coniugi, mentre ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile cessa la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare.
Tuttavia, quando dal matrimonio siano nati dei figli, se il divorzio rappresenta la fine di una progettualità della coppia nell’ambito della vita familiare, certamente non può e non deve esserlo nell’interesse della prole.
Divorzio congiunto o contenzioso e assegno divorzile.
Il divorzio può essere congiunto quando vi sia accordo tra i coniugi su tutte le condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, oppure contenzioso quando manchi tale accordo.
In sede di divorzio la legge prevede la possibilità per le parti di scegliere le modalità con cui assolvere all’obbligo patrimoniale che un ex coniuge ha nei confronti dell’altro: con l’assegno divorzile, o, in alternativa, con un’attribuzione in un’unica soluzione che può risolversi o con la corresponsione di una somma di denaro – da non dichiararsi ai fini dell’irpef – o mediante il trasferimento di un bene immobile, o di altro diritto reale. Nel caso di liquidazione “una tantum” è però necessario l’accordo delle parti e l’accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.
Ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata, o revocata, dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.