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Diritto di Famiglia

Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni

Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni

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La presenza di figli, in particolare di figli minorenni, all’interno di una famiglia i cui rapporti non sia possibile in alcun modo ricucire, rappresenta la maggiore preoccupazione per i genitori che intendono separarsi.

La preoccupazione di tutelare i minori è prevalente anche per il legislatore che, nel nostro ordinamento giuridico, garantisce piena tutela dei loro diritti.

Sta alla sensibilità, al grado di educazione e cultura dei genitori preservare un rapporto civile tra di loro per il bene dei figli minorenni, costretti a subire una decisione incomprensibile, a volte difficile da accettare.

Alla domanda come si può tutelare i figli affrontando la separazione coniugale? non può che rispondersi assumendosi le proprie responsabilità,  essendo il diritto un rimedio e mai la soluzione dei problemi.

Collocazione dei figli minorenni nella separazione

La collocazione della prole rappresenta il primo dei problemi quando si deve affrontare una separazione giudiziale, o consensuale con figli minorenni.

Quando i figli sono in età scolare la prassi, per non sconvolgere le loro abitudini di vita, è di consentire loro di continuare a vivere nella casa genitoriale con il coniuge assegnatario.

La collocazione della prole presso il padre, o la madre non incide, comunque, sulle modalità di affidamento condiviso.

L’affido condiviso viene di solito disposto per far sì che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nel rispetto dell’articolo 337 ter comma 2 del codice civile.

Affido condiviso e collocazione prevalente del minore

Il figlio, in caso di accordo tra i genitori, sia in caso di separazione giudiziale che di separazione consensuale potrebbe non avere una collocazione prevalente, trascorrendo tempi analoghi con la mamma e il papà.

Pertanto, in caso di separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni, i genitori si dovranno organizzare per assicurare al minore uno spazio abitativo adeguato alle sue esigenze.

Questa regola vale anche nel caso di affido condiviso, quando i figli vengono collocati in modo prevalente con il padre, o con la madre.

Se non c’è accordo tra i genitori, la scelta del collocamento nella separazione giudiziale dei figli minorenni, dovrà essere rimessa alla decisione del giudice.

In casi di particolare litigiosità può essere necessario per il magistrato richiedere l’audizione del minore per venire incontro alle sue preferenze. 

Anche in questo caso non esistono parametri codificati per la scelta della collocazione del figlio, tanto nella separazione giudiziale che in quella consensuale, se non quello della salvaguardia del suo esclusivo interesse morale e materiale.

Per tale ragione è fondamentale nella separazione, giudiziale, o consensuale, con figli minorenni tenere conto dell’età del bambino, del tipo di attività lavorativa dei genitori, dell’esistenza di un’abitazione che costituiscano un fattore stabile per il minore.

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Separazione consensuale

Separazione consensuale

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La separazione consensuale rientra nei procedimenti di volontaria giurisdizione, e rappresenta la scelta migliore per i coniugi che vogliano porre fine al loro vincolo  coniugale, conservando un rapporto responsabile anche nei confronti della prole.

Una volta depositato il ricorso per separazione consensuale presso la cancelleria del Tribunale le parti dovranno comparire una sola volta davanti al  giudice che, dato atto della loro volontà, provvederà ad emettere la sentenza di separazione sulla base del loro accordo.

Obbligo di convivenza e abbandono del tetto coniugale

L’obbligo di convivenza, tuttavia, permane fino a quando non sia pronunciata la separazione dal giudice, a meno che non si dimostri che prima ancora di tale momento si era verificata la crisi della coppia e i coniugi non avevano più rapporti.

L’ abbandono del tetto coniugale e la violazione del dovere di coabitazione comporta, di regola, l’ addebito della separazione nei confronti di chi lascia la casa familiare, per violazione dei doveri di assistenza morale e materiale.

I coniugi, mediante l’accordo sottoscritto nel ricorso, possono regolamentare anche questioni accessorie – che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere – come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, disciplinano ogni questione relativa alla sospensione del vincolo matrimoniale

  • di carattere patrimoniale, dovendo garantirsi il mantenimento del coniuge debole, 
  • di carattere personale come l’assegnazione della casa coniugale, il diritto di visita, l’affidamento, l’istruzione ed il mantenimento della prole.

Per l’avvio del procedimento servono specifici documenti per la separazione consensuale e per quanto il Decreto Legge 132/2014 la Legge 55/2015 abbiano introdotte importanti novità per semplificare le procedure è sempre opportuno  rivolgersi ad un avvocato matrimonialista.

Ove, successivamente alla sentenza di separazione, ricorrano i presupposti è sempre possibile chiedere la modifica delle condizioni di separazione promuovendo relativo giudizio motivando e documentando la richiesta.