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Diritto di Famiglia

Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni

Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni

La presenza di figli, in particolare di figli minorenni, all’interno di una famiglia i cui  rapporti non sia possibile in  alcun  modo  ricucire, rappresenta la maggiore preoccupazione per i  genitori che intendono separarsi ed anche per il  legislatore che, nel nostro ordinamento  giuridico, garantisce piena tutela dei loro diritti.

Sta alla sensibilità, al  grado di educazione e cultura dei genitori preservare un rapporto civile tra di loro per il  bene dei figli minorenni, costretti a subire una decisione incomprensibile e a volte difficile da accettare.

Collocazione dei figli minorenni in caso di separazione.

La collocazione della prole rappresenta il primo  dei  problemi  da affrontare; quando  sono  in  età  scolare la prassi, per non sconvolgere le loro  abitudini  di  vita, è di consentire loro  di  continuare a vivere nella casa genitoriale con il  coniuge assegnatario. La collocazione della prole presso il padre,  o la madre non incide,  comunque,  sulle modalità di affidamento condiviso che viene di solito disposto  per far sì che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nel  rispetto  dell’articolo 337 ter comma 2 del codice civile.

Il figlio, in caso di accordo tra i genitori, potrebbe non avere una collocazione prevalente, trascorrendo tempi analoghi con la mamma e il papài quali si dovranno organizzare per assicurare al minore uno spazio abitativo adeguato alle sue esigenze, oppure venire collocato in modo prevalente con il padre, o con la madre. Se non c’è accordo dovrà decidere il giudice. Anche in questo caso non esistono parametri codificati per la scelta della collocazione del figlio, se non quello della salvaguardia del suo esclusivo interesse morale e materiale, tenuto  conto dell’età del bambino, del tipo di attività lavorativa dei genitori, dell’esistenza, oppure no, di un’abitazione che, al momento della separazione, costituiscano un fattore stabile per il minore.

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Diritto di Famiglia

Separazione consensuale

Separazione consensuale

La separazione  consensuale  rientra nei  procedimenti  di  volontaria giurisdizione, e rappresenta la scelta migliore per i  coniugi  che vogliano porre fine al  loro  vincolo  coniugale,  conservando  un  rapporto responsabile anche nei  confronti  della prole. Una volta depositato il  ricorso presso la cancelleria del Tribunale le parti dovranno comparire una sola volta davanti  al  giudice che, dato  atto  della loro  volontà, provvederà  ad emettere la sentenza di separazione sulla base del loro  accordo.

Obbligo di convivenza e abbandono del tetto coniugale.

L’obbligo  di  convivenza, tuttavia,  permane fino  a quando  non sia pronunciata la separazione dal  giudice, a meno  che non  si dimostri che prima ancora di tale momento si era verificata la crisi della coppia e i  coniugi non avevano più rapporti.

L’ abbandono  del tetto  coniugale e la violazione del dovere di coabitazione comporta, di  regola,  l’ addebito della separazione nei  confronti di chi lascia la casa familiare,  per violazione dei  doveri  di  assistenza morale  e materiale.

I coniugi,  mediante un  accordo  sottoscritto nel  ricorso  redatto dai loro avvocati, in  cui sarà  possibile regolamentare anche questioni accessorie – che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere – come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, disciplinano ogni questione relativa alla sospensione del  vincolo matrimoniale sia di carattere patrimoniale, dovendo garantirsi il mantenimento del coniuge debole, sia di carattere personale come l’assegnazione della casa coniugale, il diritto di visita, l’affidamento, l’istruzione ed il mantenimento della prole.

Per l’avvio del procedimento servono specifici documenti per la separazione consensuale e per quanto il Decreto Legge 132/2014 la Legge 55/2015 abbiano introdotte  importanti novità per semplificare le procedure è  sempre opportuno  rivolgersi  ad un  avvocato.