Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni
La presenza di figli, in particolare di figli minorenni, all’interno di una famiglia i cui rapporti non sia possibile in alcun modo ricucire, rappresenta la maggiore preoccupazione per i genitori che intendono separarsi ed anche per il legislatore che, nel nostro ordinamento giuridico, garantisce piena tutela dei loro diritti.
Sta alla sensibilità, al grado di educazione e cultura dei genitori preservare un rapporto civile tra di loro per il bene dei figli minorenni, costretti a subire una decisione incomprensibile e a volte difficile da accettare.
Collocazione dei figli minorenni in caso di separazione.
La collocazione della prole rappresenta il primo dei problemi da affrontare; quando sono in età scolare la prassi, per non sconvolgere le loro abitudini di vita, è di consentire loro di continuare a vivere nella casa genitoriale con il coniuge assegnatario. La collocazione della prole presso il padre, o la madre non incide, comunque, sulle modalità di affidamento condiviso che viene di solito disposto per far sì che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nel rispetto dell’articolo 337 ter comma 2 del codice civile.
Il figlio, in caso di accordo tra i genitori, potrebbe non avere una collocazione prevalente, trascorrendo tempi analoghi con la mamma e il papà, i quali si dovranno organizzare per assicurare al minore uno spazio abitativo adeguato alle sue esigenze, oppure venire collocato in modo prevalente con il padre, o con la madre. Se non c’è accordo dovrà decidere il giudice. Anche in questo caso non esistono parametri codificati per la scelta della collocazione del figlio, se non quello della salvaguardia del suo esclusivo interesse morale e materiale, tenuto conto dell’età del bambino, del tipo di attività lavorativa dei genitori, dell’esistenza, oppure no, di un’abitazione che, al momento della separazione, costituiscano un fattore stabile per il minore.