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Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni
La presenza di figli, in particolare di figli minorenni, all’interno di una famiglia i cui rapporti non sia possibile in alcun modo ricucire, rappresenta la maggiore preoccupazione per i genitori che intendono separarsi ed anche per il legislatore che, nel nostro ordinamento giuridico, garantisce piena tutela dei loro diritti.
Sta alla sensibilità, al grado di educazione e cultura dei genitori preservare un rapporto civile tra di loro per il bene dei figli minorenni, costretti a subire una decisione incomprensibile e a volte difficile da accettare.
Collocazione dei figli minorenni in caso di separazione.
La collocazione della prole rappresenta il primo dei problemi da affrontare; quando sono in età scolare la prassi, per non sconvolgere le loro abitudini di vita, è di consentire loro di continuare a vivere nella casa genitoriale con il coniuge assegnatario. La collocazione della prole presso il padre, o la madre non incide, comunque, sulle modalità di affidamento condiviso che viene di solito disposto per far sì che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nel rispetto dell’articolo 337 ter comma 2 del codice civile.
Il figlio, in caso di accordo tra i genitori, potrebbe non avere una collocazione prevalente, trascorrendo tempi analoghi con la mamma e il papà, i quali si dovranno organizzare per assicurare al minore uno spazio abitativo adeguato alle sue esigenze, oppure venire collocato in modo prevalente con il padre, o con la madre. Se non c’è accordo dovrà decidere il giudice. Anche in questo caso non esistono parametri codificati per la scelta della collocazione del figlio, se non quello della salvaguardia del suo esclusivo interesse morale e materiale, tenuto conto dell’età del bambino, del tipo di attività lavorativa dei genitori, dell’esistenza, oppure no, di un’abitazione che, al momento della separazione, costituiscano un fattore stabile per il minore.
Separazione consensuale
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Separazione consensuale
La separazione consensuale rientra nei procedimenti di volontaria giurisdizione, e rappresenta la scelta migliore per i coniugi che vogliano porre fine al loro vincolo coniugale, conservando un rapporto responsabile anche nei confronti della prole. Una volta depositato il ricorso presso la cancelleria del Tribunale le parti dovranno comparire una sola volta davanti al giudice che, dato atto della loro volontà, provvederà ad emettere la sentenza di separazione sulla base del loro accordo.
Obbligo di convivenza e abbandono del tetto coniugale.
L’obbligo di convivenza, tuttavia, permane fino a quando non sia pronunciata la separazione dal giudice, a meno che non si dimostri che prima ancora di tale momento si era verificata la crisi della coppia e i coniugi non avevano più rapporti.
L’ abbandono del tetto coniugale e la violazione del dovere di coabitazione comporta, di regola, l’ addebito della separazione nei confronti di chi lascia la casa familiare, per violazione dei doveri di assistenza morale e materiale.
I coniugi, mediante un accordo sottoscritto nel ricorso redatto dai loro avvocati, in cui sarà possibile regolamentare anche questioni accessorie – che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere – come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, disciplinano ogni questione relativa alla sospensione del vincolo matrimoniale sia di carattere patrimoniale, dovendo garantirsi il mantenimento del coniuge debole, sia di carattere personale come l’assegnazione della casa coniugale, il diritto di visita, l’affidamento, l’istruzione ed il mantenimento della prole.
Per l’avvio del procedimento servono specifici documenti per la separazione consensuale e per quanto il Decreto Legge 132/2014 la Legge 55/2015 abbiano introdotte importanti novità per semplificare le procedure è sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato.