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Diritto di Famiglia

Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni

Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni

La presenza di figli, in particolare di figli minorenni, all’interno di una famiglia i cui  rapporti non sia possibile in  alcun  modo  ricucire, rappresenta la maggiore preoccupazione per i  genitori che intendono separarsi ed anche per il  legislatore che, nel nostro ordinamento  giuridico, garantisce piena tutela dei loro diritti.

Sta alla sensibilità, al  grado di educazione e cultura dei genitori preservare un rapporto civile tra di loro per il  bene dei figli minorenni, costretti a subire una decisione incomprensibile e a volte difficile da accettare.

Collocazione dei figli minorenni in caso di separazione.

La collocazione della prole rappresenta il primo  dei  problemi  da affrontare; quando  sono  in  età  scolare la prassi, per non sconvolgere le loro  abitudini  di  vita, è di consentire loro  di  continuare a vivere nella casa genitoriale con il  coniuge assegnatario. La collocazione della prole presso il padre,  o la madre non incide,  comunque,  sulle modalità di affidamento condiviso che viene di solito disposto  per far sì che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nel  rispetto  dell’articolo 337 ter comma 2 del codice civile.

Il figlio, in caso di accordo tra i genitori, potrebbe non avere una collocazione prevalente, trascorrendo tempi analoghi con la mamma e il papài quali si dovranno organizzare per assicurare al minore uno spazio abitativo adeguato alle sue esigenze, oppure venire collocato in modo prevalente con il padre, o con la madre. Se non c’è accordo dovrà decidere il giudice. Anche in questo caso non esistono parametri codificati per la scelta della collocazione del figlio, se non quello della salvaguardia del suo esclusivo interesse morale e materiale, tenuto  conto dell’età del bambino, del tipo di attività lavorativa dei genitori, dell’esistenza, oppure no, di un’abitazione che, al momento della separazione, costituiscano un fattore stabile per il minore.

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Separazione giudiziale

Separazione giudiziale

La separazione giudiziale si  rende  necessaria quando non è  stato possibile raggiungere un accordo tra i coniugi sulle questioni relative alla regolamentazione dei rapporti tra di loro inerenti la sospensione del loro vincolo matrimoniale. La causa viene promossa da uno  dei  coniugi nei  confronti  dell’altro mediante notifica di un  ricorso,  che può  essere con  addebito in presenza di determinati  presupporti,  come l’infedeltà  coniugale. La causa viene iscritta a ruolo davanti  al giudice competente per territorio  che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi,  con particolare riferimento a tutelare le esigenze di figli minori, o non  ancora economicamente indipendenti.

tempi per la separazione giudiziale dipendono dal grado di litigiosità dei coniugi, mentre i costi tengono conto di diverse spese da affrontare.

Assegnazione della casa coniugale, affidamento condiviso e assegno di mantenimento.

In presenza di  evidenti contrasti tra le parti e ove si  renda indispensabile istruire la causa attraverso l’acquisizione di documentazione, anche di  carattere fiscale ed espletare prove testimoniali,  il giudice potrà emettere una sentenza non definitiva, con cui provvede a regolamentare  le esigenze primarie a tutela della famiglia,  quali  l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento condiviso od in  via esclusiva ad uno  soltanto  dei  coniugi  dei  figli minori,  la regolamentazione del  diritto di visita del coniuge non collocatario e l’assegno di mantenimento. A tal riguardo   il giudice, a norma degli articoli  316 bis e 337 del  codice civile,  dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare in  cui  sono  cresciuti.
Per quanto  concerne il mantenimento  del  coniuge, quando uno degli  sposi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il giudice può imporre all’altro di versare al consorte cui  non venga addebitata la separazione un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato.

In caso di presenza di figli minorenni in una causa di separazione consensuale o giudiziale, il legislatore garantisce la tutela dei loro diritti.

Per l’avvio del procedimento servono specifici documenti per la separazione giudiziale ed è  fondamentale  ricostruire con il proprio  avvocato tutta la vicenda coniugale e raccogliere la documentazione da depositare in  corso  di  causa, con le note 183,  al  fine di supportare l’istruzione probatoria e potere confermare  la fondatezza delle proprie ragioni.

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Documenti necessari per la separazione giudiziale

Documenti necessari per la separazione giudiziale

Al  ricorso per la separazione giudiziale devono  essere allegati i  seguenti  documenti:

1-estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato (o in mancanza un semplice certificato di matrimonio sempre del luogo ove è stato celebrato il matrimonio con riserva di produrre l’estratto in prima udienza);

2-certificato di residenza di entrambi i coniugi;

3-certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;

4-dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva in circoscrizione) relativa agli ultimi 3 anni;

5-copia per controparte della documentazione prodotta (esclusi i certificati anagrafici).