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Immobili all’asta, il contenuto della perizia

Pubblicato su Il Messaggero il 23 gennaio 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati.

Il consulente tecnico deve sempre verificare la completezza della documentazione catastale

Il contenuto della perizia immobiliare

L’art.  569 del  codice di procedura civile,  così  come modificato  dalla legge n. 80 del 2005, prevede che la nomina dell’esperto incaricato di determinare il valore dell’immobile pignorato avvenga prima dell’udienza di convocazione delle parti.

Ciò in modo  da poter arrivare a tale udienza con la relazione di  stima già  svolta –  spiega l’Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione custodi giudiziari.

La norma impone termini precisi nel decreto di  fissazione di udienza per la comparizione delle parti e la convocazione dell’esperto, di  regola un  architetto od ingegnere iscritto  nell’elenco  dei  Consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale.

La convocazione deve avvenire  entro  trenta giorni dal  deposito  della documentazione ipo catastale, mentre tra la data del provvedimento  e l’udienza non possono  decorrere più  di  centoventi  giorni.   

Disposizioni generali del tribunale di Roma sulle esecuzioni immobiliari 

Immobili  all’asta il contenuto della perizia, le disposizioni  generali  del  Tribunale di Roma dispongono  che il CTU provveda, per prima cosa, a  verificare la completezza della documentazione relativa all’estratto del catasto.

Quindi  all’esame dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato, acquisendo, ove non siano depositate, le mappe censuarie indispensabili per la corretta identificazione del bene e, solo per i terreni, i certificati di destinazione urbanistica.

La descrizione dell’immobile pignorato nella relazione del Ctu

Successivamente, dovrà provvedere alla descrizione dell’immobile pignorato, accertandone la conformità con quella contenuta nel pignoramento e  procedendo, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto.

Tra i quesiti  posti all’esperto assume particolare importanza quello relativo alla possibilità  di  vendere  i beni pignorati in uno o più lotti,  atteso  che il  debitore esecutato potrà  chiedere, ove ricorrano i presupposti,  la riduzione del pignoramento.

Immobile pignorato pro quota divisibile in natura

Se l’immobile è pignorato solo pro quota e se è divisibile in natura, l’esperto dovrà procedere alla formazione dei singoli lotti  indicando il valore di ciascuno, tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari.

Per questo negli immobili all’asta il contenuto della perizia è  fondamentale anche per valutare elementi  di opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi.

Determinazione del valore dell’immobile all’asta

Per quanto riguarda la determinazione del valore dell’immobile, che rappresenta la fase conclusiva dell’incarico e certamente l’aspetto più  delicato,  nell’elaborato peritale deve essere indicato il criterio di stima  cui si è fatto riferimento.

Operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima.

In  considerazione dello stato di conservazione dell’immobile e  di eventuali contratti di locazione e  provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, per natura opponibili alla procedura esecutiva.

Adempimenti del Ctu prima della vendita immobiliare

Occorre tener presente, poi,  che il CTU è  tenuto  ad inviare, copia del proprio elaborato ai creditori procedenti o intervenuti, al debitore, anche se non costituito, ed al custode eventualmente nominato.

Il Ctu deve svolgere tale adempimento almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita.

Il Ctu deve assegnare alle parti un termine non superiore a quindici giorni prima della predetta udienza per far pervenire, presso di lui note di osservazione al proprio elaborato,  al  fine di  garantire l’eguaglianza sostanziale della parti in  giudizio.

L’elaborato peritale,  completo di tutti gli allegati, dovranno essere depositati, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita.

Questi  gli  allegati da depositare negli immobili all’asta con il contenuto della perizia:

  • la documentazione fotografica,
  • la planimetria,
  • la visura catastale,
  • copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di sanatoria,
  • copia del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione e del verbale d’accesso,
  • nonché tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita

Dovranno essere depositati, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita,  salva la richiesta di termini di proroga per eccezionali  difficoltà  nello  svolgimento  dell’incarico.

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