Tag: Modifica condizioni di separazione

Le condizioni della separazione possono essere modificabili su richiesta della parte interessata qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti, come per esempio nel caso in cui uno dei due coniugi abbia perso il lavoro, ovvero uno dei figli si sia reso economicamente indipendente.
Le modalità procedurali auspicabili per addivenire alla modificazione delle condizioni sono il raggiungimento di un accordo stragiudiziale oppure la proposizione di un ricorso giudiziale congiunto. In entrambi i casi, la decisione giudiziale, come disposto dall’articolo 710 codice di procedura civile, è assunta in camera di consiglio. Il giudice è tenuto a sentire entrambe le parti, potendo disporre anche l’assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento e al termine del giudizio, provvede con decreto avente la natura di sentenza.