Tag: risarcimento danno
Danno non patrimoniale
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale consiste nella violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito (diritto alla salute) e può essere di natura contrattuale, o extracontrattuale e, dunque, scaturire da un fatto illecito.
Viene qualificato dal legislatore come tipico perché, in base al disposto dell’art. 2059 del cod. civ., può essere risarcito solo nel casi previsti dalla legge, diversamente dalla previsione di cui all’art. 2043, dello stesso codice, per cui chiunque cagioni ad altro un fatto ingiusto è tenuto a risarcirlo.
Accade, poi, spesso che uno da uno stesso evento dannoso scaturiscano sia danni patrimoniali, che danni non patrimoniali: ne sono esempio tipico proprio i sinistri stradali, allorquando provocano oltre che danni a cose, lesioni. In tali casi saranno dovuti i danni patrimoniali subiti dal danneggiato relativi alla sua autovettura, oltre ai danni non patrimoniali che ha subito alla sua integrità psicofisica e, dunque, il danno biologico nella sua più ampia accezione, comprensivo del danno morale per la sofferenza patita.
Il risarcimento per il danno non patrimoniale svolge una funzione sanzionatoria e satisfattiva, in quanto oggetto del danno non è l’esatta compensazione di un valore monetario relativo ad una perdita economica subita, ma una sorta di riparazione che soddisfa una perdita valutabile economicamente soltanto in via equitativa da parte del giudice. Ed e’ proprio tale valutazione e determinazione del danno che dà luogo ad i più accesi dibattiti e contrasti giurisprudenziali, sulla scorta di tecnicismi ed alternanza di orientamenti promossi dalle compagnie assicurative contro i danneggiati.
Danno morale
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Danno morale
Il danno morale è definito dalla giurisprudenza come “l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato, o anche nel patema d’animo, o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito” (Cass. n. 10393/2002).
Ai fini della liquidazione di tale posta di danno, pertanto, si deve essere in presenza di un fatto illecito subito e della violazione di un diritto costituzionalmente garantito, come per esempio quello alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione, per cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo.
Pertanto, non tutti infatti possono chiedere il risarcimento del danno morale, essendo sottoposto a limiti molto stringenti e difficilmente i giudici lo concedono a priori, senza cioè la prova di un pregiudizio serio che si è subito. In altri termini i danni morali scattano solo quando l’illecito è particolarmente grave e compromette dei diritti fondamentali della persona, ovvero se c’è prova del danno e se la lesione riguarda un diritto costituzionale, o un bene fondamentale della persona.
Naturalmente il giudice potrà fare ricorso anche a presunzioni per il relativo riconoscimento, atteso che risulta di particolare difficoltà, oltre che evidenzia limiti di incostituzionalità, la prova dei propri sentimenti o del dolore subito (a riguardo si rimanda al paragrafo inerente il danno da perdita parentale e catastrofale).
Una volta provato tale turbamento dello stato d’animo a mezzo indagini medico legali o anche attraverso la prova testimoniale, la relativa liquidazione avviene a discrezionalità del giudice sulla base di parametri equitativi in rapporto all’entità del danno biologico riscontrato.