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Risarcimento del Danno

Danno non patrimoniale

Danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale  consiste nella violazione di un  diritto  della persona costituzionalmente garantito (diritto alla salute) e può essere di natura contrattuale, o extracontrattuale e, dunque, scaturire da un  fatto illecito.

Viene qualificato  dal legislatore come tipico perché, in base al disposto dell’art.  2059  del  cod.  civ., può essere risarcito  solo nel  casi previsti  dalla legge, diversamente dalla previsione di  cui  all’art. 2043, dello stesso codice,  per cui chiunque cagioni  ad altro un fatto ingiusto è tenuto  a risarcirlo.

Accade, poi, spesso che uno da uno stesso  evento dannoso scaturiscano sia danni patrimoniali, che danni non patrimoniali: ne sono  esempio tipico proprio i sinistri stradali, allorquando provocano oltre che danni a cose, lesioni. In tali casi saranno dovuti i danni patrimoniali subiti dal danneggiato relativi alla sua autovettura, oltre ai danni non patrimoniali che ha subito alla sua integrità psicofisica e, dunque, il danno biologico nella sua più ampia accezione, comprensivo del danno morale per la sofferenza patita.

Il risarcimento per il danno non patrimoniale svolge una funzione sanzionatoria e satisfattiva, in quanto oggetto del danno non è l’esatta compensazione di un valore monetario relativo ad una perdita economica subita, ma una sorta di riparazione che soddisfa una perdita valutabile economicamente soltanto in via equitativa da parte del giudice. Ed e’ proprio tale valutazione e determinazione del danno che dà luogo ad i più accesi dibattiti  e contrasti giurisprudenziali, sulla scorta di tecnicismi ed alternanza di orientamenti promossi dalle compagnie assicurative contro i danneggiati.

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Risarcimento del Danno

Danno morale

Danno morale

Il danno morale è definito dalla giurisprudenza come “l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato, o anche nel patema d’animo, o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito” (Cass. n. 10393/2002).

Ai  fini della liquidazione di  tale posta di  danno, pertanto,  si  deve essere in presenza di un fatto illecito subito  e della violazione di  un  diritto  costituzionalmente garantito, come per esempio quello  alla salute tutelato  dall’art.  32 della Costituzione, per cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto  dell’individuo.

Pertanto, non tutti infatti possono chiedere il risarcimento del danno morale, essendo sottoposto a limiti molto stringenti e difficilmente i giudici lo concedono a priori, senza cioè la prova di un pregiudizio serio che si  è subito. In altri termini i danni morali scattano solo quando l’illecito è particolarmente grave e compromette dei diritti fondamentali della persona, ovvero se c’è prova del danno e se la lesione riguarda un diritto costituzionale, o un bene fondamentale della persona.

Naturalmente il  giudice potrà fare ricorso  anche a presunzioni per il relativo  riconoscimento,  atteso che risulta di particolare difficoltà, oltre che evidenzia limiti  di incostituzionalità, la prova dei propri  sentimenti o  del dolore subito (a riguardo  si  rimanda al  paragrafo inerente il danno da perdita parentale e catastrofale).

Una volta provato tale turbamento dello stato  d’animo a mezzo indagini medico legali o  anche attraverso la prova testimoniale,  la relativa liquidazione avviene a discrezionalità del giudice sulla base di  parametri  equitativi in rapporto  all’entità del  danno  biologico riscontrato.