Condominio
Materia condominiale.
La materia condominiale è disciplinata nel titolo VII capo II del codice civile e purtroppo, a causa di frequenti prevaricazioni sulle parti comuni dell’edificio e violazioni al regolamento di condominio, rappresenta la casistica di contenzioso più frequente per cui ci si rivolge ad un avvocato esperto in materia per affrontare una causa in tribunale.
Violazione del regolamento di condominio.
Le casistiche sono molteplici e riguardano il mancato rispetto delle distanza, infiltrazioni da parti comuni, i rumori molesti, la gestione degli spazi comuni, il conteggio dei millesimi, la ripartizione delle spese, oltre che attività che possono essere espressamente vietate dal regolamento di condominio stesso, come nel caso in cui per esempio un appartamento sia destinato ad attività espressamente vietate, come: uffici pubblici, pensioni, attività ricettive e case vacanza, scuole di musica, di canto e di ballo, gabinetti dentistici, o medici a rischio di malattie contagiose.
Variazioni strutturali all’edificio e frazionamento di unità immobiliari.
Vi sono poi casi in cui siano state seguite variazioni strutturali all’edificio che possano pregiudicarne anche la stabilità, oltre che il decoro della facciata, od il frazionamento in più unità immobiliari che ne stravolgano la destinazione. La variazione del numero degli appartamenti e delle unità abitative conseguente al frazionamento senza il necessario assenso dell’assemblea, determina un inevitabile incremento del numero delle persone che occupano ed utilizzano gli spazi, gli impianti ed i servizi comuni, tra cui anche l’ascensore, con conseguenti maggiori oneri e disagi per la generalità dei condomini, obbligati a sostenere anche maggiori costi per le spese di pulizia, manutenzione e per le utenze condominiali.
Tale trasformazione comporta, altresì, limitazioni incidenti oltre che sull’uso della parti comuni con compromissione dei diritti degli altri condomini, per effetto del concorrente uso da parte delle persone che occupano le ulteriori unità abitative, anche sulla sicurezza dello stabile, poiché come risaputo il presumibile uso delle scale da parte di più persone crea limitazioni delle vie di fuga in caso di evacuazione ed incendio.
Presupposti per agire in via d’urgenza.
A seconda della gravità e del pericolo della attività poste in essere potranno ricorrere, o meno, i presupposti per agire in via d’urgenza, per richiedere al giudice la cessazione immediata dell’attività, o l’esecuzione di determinate opere, come nel caso in cui a seguito di revoca dell’amministratore questi si rifiuti di consegnare al nuovo amministratore la documentazione contabile.
La legge n. 98/2013 ha introdotto l’obbligo della mediazione civile per la materia condominiale, con tale intervento è entrato in vigore l’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile, per disciplinare il procedimento di mediazione per le controversie in materia di condominio.