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La successione testamentaria
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 16 Marzo 2023
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La successione testamentaria
Indice
La successione testamentaria riguarda i casi di eredità nei quali è stato redatto un testamento olografo, pubblico o segreto, le cui disposizioni di ultima volontà devono essere rispettate, a meno che non siano contrarie e violino la legge.
Quando il testamento non rispetta le quote riservate ai legittimari può essere impugnato con l’azione di riduzione, che è soggetta al termine di prescrizione ordinaria di dieci anni dall’apertura della successione.
I limiti della successione testamentaria
La libertà che ognuno ha di disporre dei propri beni mediante testamento è limitata dalla legge, la quale dispone che una parte dell’eredità deve essere obbligatoriamente riservata a determinati membri della famiglia.
E’ questa una limitazione che la legge non può conseguire durante la vita di una persona, bensì dopo la morte, quando i nuovi soggetti, che subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici, sono noti.
Solo allora si può stabilire se gli eredi testamentari sono parenti del defunto e se appartengono a quella speciale categoria cui la legge garantisce speciali diritti, anche contro la volontà del defunto.
I membri della famiglia appartenenti a questa categoria privilegiata di eredi si individuano nel consorzio familiare con il nome di legittimari.
Ai sensi dell’articolo 536 del codice civile le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti.
Quando esistono dei legittimari, il testatore può disporre soltanto di una parte dei suoi beni, detta quota disponibile.
L’altra parte dei beni ereditari, detta quota di riserva, o indisponibile, deve essere assegnata ai legittimari, che hanno sempre diritto a quote ereditarie loro riconosciute per legge.
I diritti dei legittimari non possono mai essere lesi, al punto che la legge ha posto accanto alla quota di riserva la quota di legittima, con la quale il legittimario viene a trovarsi al riparo da liberalità lesive del suo diritto a conseguire un utile netto sull’eredità.
Quali sono le caratteristiche del testamento?
Di tutti i negozi giuridici patrimoniali nessuno sopravanza il testamento per l’importanza degli effetti che è destinato a produrre.
Lo stesso dicasi per la solennità delle forme che lo accompagnano, per la particolare cura di cui la legge circonda la dichiarazione di volontà e con cui mira ad attuare il supremo volere del defunto.
Il testamento è un atto revocabile, con il quale una persona maggiorenne capace di intendere e volere dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze, o di parte di esse.
È un negozio giuridico unilaterale, in quanto esprime la sola volontà del testatore ed è personale, poiché chi fa testamento è l’unico soggetto legittimato a porlo in essere, non essendo ammessa nessuna forma di rappresentanza.
Il testamento è un atto non ricettizio, ma revocabile e formale, poiché si deve redigere in una delle forme previste dalla legge, a pena di nullità.
Quanti tipi di testamento esistono?
La successione testamentaria prevede 3 tipi di testamento:
- il testamento olografo quando è scritto di pugno dal testatore
- il testamento pubblico redatto dal notaio
- il testamento segreto se è stato consegnato in busta chiusa al notaio.
Da notare che il testamento segreto può essere scritto anche con mezzi meccanici, o da un’altra persona, essendo richiesta per la validità solo la firma autografa del testatore su ogni foglio.
Le disposizioni di ultima volontà nella successione testamentaria possono prevedere anche solo disposizioni di carattere non patrimoniale, come previsto dall’articolo 587 del codice civile.
Inoltre il testatore può disporre un onere testamentario, ovvero un obbligo a carico dell’erede, o del legatario, nel legato testamentario, come previsto dall’articolo 647 del codice civile.
L’articolo 588 del codice civile, che regola la successione testamentaria, permette a chi redige testamento di fare disposizioni a titolo particolare, o disposizioni a titolo universale.
Nelle successioni testamentarie è ammessa la delazione anche a favore di non concepiti, purchè figli di persona che sia vivente al momento della morte di chi ha redatto il testamento.
Si può fare testamento da un avvocato?
La consulenza in materia ereditaria per il testamento olografo da parte di un avvocato esperto in successioni ereditarie è sempre di grande utilità.
L’avvocato per eredità, esamina la composizione dell’asse ereditario, le donazioni fatte in vita, il patrimonio ereditario e illustra quali sono le quote riservate agli eredi legittimi, da rispettare.
In tal modo l’avvocato per eredità chiarisce qual’ è la quota di riserva dei legittimari e la quota disponibile del testatore, illustrando la possibilità di inserire nel testamento la dispensa dalla collazione ereditaria.
Alla domanda su quando può essere impugnato il testamento può rispondere soltanto un avvocato specializzato in successioni ereditarie, mettendo in condizione il testatore di evitare dopo la sua morte liti tra eredi.
Cos’è il testamento pubblico?
Il testamento pubblico, regolato dall’articolo 603 del codice civile, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e contiene le disposizioni di ultima volontà del de cuius.
Il testatore dichiara al notaio la sua volontà, che viene trascritta a cura del notaio, rubricata e depositata nell’archivio notarile, ai fini dell’apertura della successione testamentaria.
Nelle successioni ereditarie, se chi fa testamento non può sottoscriverlo, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio è tenuto a menzionare questa dichiarazione.
Il testamento redatto dal notaio, sotto l’aspetto formale, è il più sicuro e quello che meno si presta all’ impugnazione del testamento.
Nondimeno, un testamento olografo redatto successivamente al testamento pubblico ne annulla le disposizioni, rendendolo di fatto non più valido.
Il testamento pubblico non può essere impugnato per vizi di forma, poiché privo di falsificazioni e manipolazioni, in quanto redatto dal notaio in veste di pubblico ufficiale.
Tuttavia, sebbene sotto il profilo formale è inattaccabile, il testamento pubblico può essere impugnato quando lede la legittima, ovvero viola la quota di riserva dei legittimari.
Il notaio, infatti, non è tenuto ad accertare se il testatore è capace di intendere e di volere, né può intervenire in alcun modo sulla volontà del testatore se il testamento lede le quote legittime degli eredi.
Per la validità del testamento pubblico, poi, il notaio deve provvedere alla trazione, inviandolo in busta chiusa con sigillo all’archivio notarile, entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
I termini per impugnare il testamento pubblico sono quelli ordinari: 5 anni dalla pubblicazione, per incapacità del testatore; ovvero 10 anni dalla pubblicazione, per lesione della legittima.
Cos’è il testamento segreto?
Nella successione testamentaria è prevista anche la forma del testamento segreto.
Il testamento segreto è quel particolare tipo di testamento consegnato personalmente dal testatore in busta chiusa sigillata al Notaio.
Il deposito di un testamento in busta chiusa presso il Notaio può avvenire esclusivamente a cura del testatore, poiché nessuno è titolato a chiedere il deposito del testamento altrui.
Quando il testamento è depositato in busta chiusa presso un Notaio, la sua pubblicazione deve avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia.
La particolarità del testamento segreto è che può anche non essere scritto personalmente dal testatore, dattiloscritto, o redatto per uso di mezzi meccanici, come la carta stampata.
Per la validità formale del testamento segreto è richiesta, oltre alla data certa, la firma di ogni foglio da parte del testatore e che lui stesso lo consegni al Notaio in busta chiusa.
Il Notaio provvede a rubricarlo e registrarlo nell’archivio e, non appena riceve notizia della morte del de cuius, provvede a convocare gli eredi legittimi per l’apertura della successione ereditaria.
Come verificare se esiste un testamento?
Come fare per essere sicuri che non esiste un atto di ultima volontà e verificare se la persona deceduta ha fatto testamento e, dunque, deve procedersi all’apertura della successione testamentaria?
Per quanto riguarda il testamento pubblico, o segreto è possibile verificare l’esistenza di un testamento attraverso una ricerca presso l’archivio notarile.
Per quanto concerne il testamento olografo qualsiasi erede potrebbe essere in possesso di un testamento del de cuius, pertanto una ricerca di questo tipo potrebbe non essere semplice.
Verificare l’esistenza di un testamento è essenziale per comprendere se si darà luogo alla successione testamentaria, o alla successione legittima ed essere certi quali sono le quote degli eredi quando non è stato redatto testamento.
Chi non può fare testamento?
Ai sensi dell’articolo 591 del codice civile, sono incapaci di redigere testamento:
- coloro che non hanno compiuto la maggiore età
- gli interdetti per infermità di mente
- coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento, perché per esempio sottoposti a violenza, o minaccia
Ove si verifichi una di queste circostanze il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse.
Anche la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può redigere testamento.
Un problema frequente riguarda l’esame del testamento olografo di persone anziane lasciate sole, spesso facilmente influenzabili, pur non essendo questa sempre causa di annullamento.
Quota di riserva, quota di legittima e azione di riduzione
Ai legittimari spetta sempre una quota di riserva, tanto nella successione testamentaria che, in assenza di testamento, nella successione legittima.
L’articolo 554 del codice civile dispone che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
Il problema dei confini tra eredità e donazioni si presenta sovente nella successione testamentaria soprattutto laddove il testatore ha voluto privilegiare il coniuge, o altro erede.
La reintegra nella quota pretermessa si chiede con l’azione di riduzione in tribunale, quando è fallito il tentativo di ricomporre la controversia ereditaria.
Bisogna, infatti, tenere conto che l’eredità è costituita dal relictum e dal donatum, ovvero non solo da ciò che rimane all’apertura della successione, ma anche dalle donazioni.
Pertanto, nella successione testamentaria, quanto percepito a titolo di donazione, anche indiretta, deve essere conferito alla massa ereditaria per effetto della collazione.
I diritti dei legittimari non possono essere lesi, per questo la legge ha posto accanto alla quota di riserva la quota di legittima, che si calcola con il procedimento indicato nell’articolo 556 del codice civile.
La quota di legittima è quella con cui il legittimario, oltre alla quota di eredità che gli garantisce la legge, consegue un utile netto mediante l’azione di riduzione delle liberalità lesive del suo diritto di legittimario.
Calcolo della legittima e disponibile
Le operazioni cui dà luogo il calcolo per la rilevazione della legittima sono indicate dall’articolo 556 del codice civile.
Per la formazione della massa ereditaria dei beni che appartenevano al defunto bisogna attribuire ad ogni bene il valore che ha al momento dell’apertura della successione.
Quindi bisogna effettuare la detrazione fittizia della massa ereditaria dai debiti lasciati dal defunto e dalle spese sostenute in dipendenza della morte.
Infine, per il calcolo della legittima e della disponibile, va operata la riunione fittizia e addizione al residuo delle donazioni fatte in vita dal defunto.
A tal fine si tiene sempre conto del valore delle donazioni al momento dell’apertura della successione e non all’epoca in cui sono state compiute.
Si riuniscono alla massa ereditaria sia le donazioni dirette, che le donazioni indirette e anche le donazioni modali, o remuneratorie, per la parte per cui vi è stato lucro.
Il valore dell’asse ereditario così ottenuto si moltiplica per la quota di riserva spettante ai legittimari ed il risultato rappresenta la quota di legittima dei legittimari.
Moltiplicando, invece, il valore dell’asse ereditario per la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre, si ottiene il calcolo della quota disponibile.
Tuttavia, per conoscere se il testatore, nel disporre dei suoi beni, si è mantenuto nei limiti della sua facoltà di disporre, è necessaria un’ ulteriore operazione, che consiste nell’imputazione delle liberalità da lui fatte.
Si imputano alla disponibile le liberalità fatte a persone estranee, o anche a parenti che non sono legittimari al giorno dell’apertura della successione e le liberalità fatte a legittimari con espressa dispensa dall’imputazione se superano il limite della disponibile.
Qual’ è la quota disponibile nel testamento?
Qual’ è la quota di cui il testatore può disporre liberamente nel testamento quando ci sono coniuge e figli?
La quota disponibile non può mai essere inferiore ad un quarto del patrimonio del testatore e varia a seconda del numero dei legittimari,
Il testatore è sempre libero di disporre di ¼ del suo patrimonio come vuole, destinandolo a persone diverse dai propri familiari, o privilegiando uno di loro rispetto ad altri.
Solo se non ci sono legittimari, coniuge, figli, genitori, nonni, il testatore può disporre liberamente del suo patrimonio.
Qual è la quota disponibile se il testatore è sposato, o ha dei figli?
Se il testatore è sposato bisogna distinguere a seconda che ci siano figli, o meno.
La quota ereditaria di riserva del coniuge quando non ci sono figli è di ½, dunque l’altro ½ è la quota disponibile del testatore.
Quando oltre al coniuge ci sono anche figli la quota disponibile è di 1/3 se il figlio è uno solo e di ¼ se i figli sono più di uno.
Il coniuge ha diritto nel primo caso ad 1/3 e nel secondo caso ad ¼ dell’asse ereditario, oltre all’uso della casa coniugale e del suo mobilio.
Se il testatore alla sua morte lascia solo figli la quota disponibile sarà di ½ se ha un solo figlio e di 1/3 se lascia più di un figlio, essendo riservata a loro la restante quota nell’una e nell’altra ipotesi.
Qual è la quota disponibile se il testatore non è sposato e non ha figli?
Quando chi fa testamento non è sposato e non ha figli ma, nell’asse ereditario sono presenti ascendenti, genitori, nonni, bisogna verificare se c’è chi può agire anche per rappresentazione ereditaria.
La quota di eredità di genitori e ascendenti a titolo di riserva è di 1/3, mentre la quota disponibile del testatore in loro presenza, ove non ci siano figli, è di 2/3.
Non è prevista invece alcuna quota di riserva per i fratelli, non essendo legittimari ma potendo agire in rappresentazione del genitore premorto.
Schema quota disponibile e quota di riserva nella successione testamentaria
Se il testatore lascia solo il coniuge la quota disponibile è | 1/2 | (quota riserva coniuge 1/2) |
Se lascia coniuge e un figlio la quota disponibile è | 1/3 | (quota riserva coniuge 1/3, figlio 1/3) |
Se lascia coniuge e più di un figlio quota disponibile | 1/4 | (quota riserva coniuge 1/4, figli 1/2) |
Se lascia solo un figlio la quota disponibile è | 1/2 | (quota riserva figlio 1/2) |
e lascia più di un figlio la quota disponibile è | 1/3 | (quota riserva figli 2/3) |
Se lascia coniuge e ascendenti disponibile | 1/4 | quota riserva coniuge 1/2, ascendenti 1/4) |
Se lascia solo ascendenti disponibile | 2/3 | (quota riserva ascendenti 1/3) |
Avvocato esperto in materia testamentaria
La successione testamentaria, in presenza di contrasti tra eredi, deve essere affidata a un avvocato specializzato in materia ereditaria.
L’avvocato esperto in materia testamentaria è l’unico in grado di seguire con scrupolosità e competenza le fasi che portano alla distribuzione delle quote ereditarie agli eredi testamentari.
Lo studio legale dell’Avvocato Gianluca Sposato garantisce un’esperienza consolidata, frutto di tradizione di famiglia, in presenza di un’eredità con testamento.
La verifica dell’esistenza del testamento è la prima importante azione che deve essere portata a termine per la tranquillità e a garanzia degli eredi.