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Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni

Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni

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La presenza di figli, in particolare di figli minorenni, all’interno di una famiglia i cui rapporti non sia possibile in alcun modo ricucire, rappresenta la maggiore preoccupazione per i genitori che intendono separarsi.

La preoccupazione di tutelare i minori è prevalente anche per il legislatore che, nel nostro ordinamento giuridico, garantisce piena tutela dei loro diritti.

Sta alla sensibilità, al grado di educazione e cultura dei genitori preservare un rapporto civile tra di loro per il bene dei figli minorenni, costretti a subire una decisione incomprensibile, a volte difficile da accettare.

Alla domanda come si può tutelare i figli affrontando la separazione coniugale? non può che rispondersi assumendosi le proprie responsabilità,  essendo il diritto un rimedio e mai la soluzione dei problemi.

Collocazione dei figli minorenni nella separazione

La collocazione della prole rappresenta il primo dei problemi quando si deve affrontare una separazione giudiziale, o consensuale con figli minorenni.

Quando i figli sono in età scolare la prassi, per non sconvolgere le loro abitudini di vita, è di consentire loro di continuare a vivere nella casa genitoriale con il coniuge assegnatario.

La collocazione della prole presso il padre, o la madre non incide, comunque, sulle modalità di affidamento condiviso.

L’affido condiviso viene di solito disposto per far sì che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nel rispetto dell’articolo 337 ter comma 2 del codice civile.

Affido condiviso e collocazione prevalente del minore

Il figlio, in caso di accordo tra i genitori, sia in caso di separazione giudiziale che di separazione consensuale potrebbe non avere una collocazione prevalente, trascorrendo tempi analoghi con la mamma e il papà.

Pertanto, in caso di separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni, i genitori si dovranno organizzare per assicurare al minore uno spazio abitativo adeguato alle sue esigenze.

Questa regola vale anche nel caso di affido condiviso, quando i figli vengono collocati in modo prevalente con il padre, o con la madre.

Se non c’è accordo tra i genitori, la scelta del collocamento nella separazione giudiziale dei figli minorenni, dovrà essere rimessa alla decisione del giudice.

In casi di particolare litigiosità può essere necessario per il magistrato richiedere l’audizione del minore per venire incontro alle sue preferenze. 

Anche in questo caso non esistono parametri codificati per la scelta della collocazione del figlio, tanto nella separazione giudiziale che in quella consensuale, se non quello della salvaguardia del suo esclusivo interesse morale e materiale.

Per tale ragione è fondamentale nella separazione, giudiziale, o consensuale, con figli minorenni tenere conto dell’età del bambino, del tipo di attività lavorativa dei genitori, dell’esistenza di un’abitazione che costituiscano un fattore stabile per il minore.

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Separazione giudiziale

Separazione giudiziale

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Quando è necessaria la separazione giudiziale?

La separazione giudiziale è necessaria quando non è stato possibile raggiungere un accordo tra i coniugi.

In tal caso ogni decisione è rimessa al Giudice.

L’accordo di separazione è necessario per la regolamentazione dei rapporti tra coniugi inerenti la sospensione del vincolo matrimoniale.

La causa è promossa da uno dei coniugi nei confronti dell’altro mediante notifica di un ricorso.

Il ricorso per la separazione giudiziale può essere con addebito in presenza di determinati presupporti, come l’ infedeltà coniugale.

La causa per la separazione dei coniugi

Quando i coniugi non sono d’accordo a presentare congiuntamente un ricorso per la separazione consensuale e intendono porre fine al vincolo coniugale, non resta altra strada che il giudizio di separazione legale.

La causa per la separazione dei coniugi viene iscritta a ruolo davanti al giudice competente per territorio.

Il giudice disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi.

Particolare attenzione è rivolta, nel nostro ordinamento giuridico, a tutelare le esigenze di figli minori, o non ancora economicamente indipendenti.

Per promuovere la causa di separazione dei coniugi davanti al giudice bisogna esperire prima la procedura di negoziazione assistita.

Addebito della separazione

Il coniuge che chiede l’addebito della separazione domanda al giudice di accertare che la responsabilità della separazione è da attribuirsi a comportamento esclusivo dell’altro coniuge.

L’addebito della separazione comporta la perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori.

Ciò quando è stata accertata nel corso del giudizio la violazione dei doveri coniugali che è stata la causa della crisi coniugale.

L’addebito della separazione deve essere richiesto espressamente nel ricorso per la separazione giudiziale.

Nel  ricorso per la separazione coniugale  deve essere indicato il motivo per cui si chiede l’addebito della separazione e che il giudice si pronunci sul punto.

La causa dell’addebito è da ravvisarsi per violazione dei doveri coniugali, che hanno causato la rottura del matrimonio, come l’infedeltà coniugale.

Assegnazione della casa coniugale, affidamento condiviso e assegno di mantenimento

In presenza di contrasti tra coniugi, il giudice può emettere una sentenza non definitiva.

Ciò quando si rende indispensabile istruire la causa attraverso l’acquisizione di documentazione, anche di carattere fiscale ed espletare prove testimoniali.

Con la sentenza provvisoria il giudice provvede a regolamentare le esigenze primarie a tutela della famiglia:

  • l’assegnazione della casa coniugale
  • l’assegno di mantenimento 
  • l’affidamento dei figli
  • la regolamentazione del diritto di visita del coniuge non collocatario.

L’affido della prole può essere condiviso od in via esclusiva, ad uno soltanto dei coniugi.

Separazione coniugale e mantenimento dei figli 

Il giudice, a norma degli articoli 316 bis e 337 del codice civile, dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli.

Il mantenimento della prole deve tenere conto delle esigenze di vita e del contesto sociale e familiare in cui i figli sono cresciuti.

Il mantenimento del coniuge è dovuto quando uno degli sposi non ha redditi propri che gli consentono di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

In tal caso il giudice stabilisce di versare al consorte cui non venga addebitata la separazione un assegno periodico.

La somma dell’assegno di mantenimento deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato.

In caso di presenza di figli minorenni il legislatore garantisce la piena tutela dei loro diritti.

Al giudice è  attribuito il potere di adottare provvedimenti con esclusivo riferimento agli interessi materiali e morali della prole.

L’art. 337 ter del codice civile tutela i diritti dei figli minori, che hanno diritto a mantenere, anche dopo la separazione, un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con i relativi parenti.

Per l’avvio del procedimento servono specifici  documenti per la separazione giudiziale, da raccogliere da depositare con il ricorso.

Per questo è  fondamentale ricostruire con il proprio avvocato matrimonialista tutta la vicenda coniugale.

Ciò al fine di supportare l’istruzione probatoria e poter confermare la fondatezza delle proprie ragioni.

Separazione giudiziale tempi

I tempi per la separazione giudiziale dipendono dalla complessità del caso e dal grado di litigiosità dei coniugi.

I tempi della causa di separazione possono essere più lunghi  perle indagini da compiere ed in base all’entità delle prove da assumere in corso di giudizio.

Mediamente la durata di una causa di separazione giudiziale è di 4 anni, dalla proposizione della domanda.

I provvedimenti urgenti possono essere adottati già alla prima udienza, con una sentenza provvisoria.

Questo non esclude che anche in corso di giudizio ed all’esito delle prove testimoniali e dell’istruttoria possa trovarsi un accordo tra le parti.

In tal caso è possibile chiedere al giudice il mutamento di rito da ordinario a volontaria giurisdizione.

In questo caso il Giudice emette una sentenza provvisoria su punti condivisi, non contrastanti tra i coniugi.

Separazione giudiziale costi

La durata della causa incide anche sui costi della separazione giudiziale che tengono conto di tutte le spese da affrontare per le varie fasi del giudizio.

I costi variano a seconda della difficoltà dell’attività, delle indagini da svolgere ed ulteriori azioni da intraprendere, anche in sede cautelare, in relazione al valore della causa.

La parcella dell’avvocato per la separazione giudiziale è disciplinata dal DM55/14 e prevede 4 voci di spesa per il cliente, in base al valore e difficoltà del caso:

  • per la fase di studio
  • per l’introduzione del giudizio
  • per la fase di trattazione
  • per la fase decisionale

Occorre, poi, rammentare che la sentenza di separazione giudiziale di primo grado non è definitiva.

La sentenza di primo grado può essere impugnata davanti alla Corte d’Appello territoriale.

I termini per l’appello sono previsti dagli artt. 339 e 327 cpc, ovvero 30 giorni dalla notificazione, o 6 mesi dal deposito della sentenza.

L’appello contro la sentenza di separazione giudiziale del tribunale, ai sensi dell’art. 473 bis 30 del codice di procedura civile, si propone con ricorso.

L’atto di appello deve contenere le indicazioni di cui all’atto di citazione di primo grado ed il relativo fascicolo. 

La litigiosità dei coniugi resta sempre il più grave problema da affrontare in ambito familiare.

Con ripercussioni non solo sulla durata della causa di separazione giudiziale ma anche sull’equilibrio dei figli che ne vivono di riflesso gli effetti.

La separazione giudiziale dopo la riforma Cartabia

Con la riforma Cartabia sono state introdotte importanti novità al diritto di famiglia, anche in tema di separazione personale dei  coniugi. 

La prima e più importante è l’affermazione della piena uguaglianza tra i figli nati da coppie sposate e figli nati fuori dal matrimonio (more uxorio).

Tale principio di uguaglianza per i figli vale sia che siano il frutto di una convivenza tra coppie di fatto, o meno.

Questa importante e naturale evoluzione del diritto di famiglia ha effetti pratici sulle modalità di svolgimento del processo civile, con le relative modalità di svolgimento.

Ecco le più importanti riforme introdotte dalla riforma Cartabia al diritto di famiglia:

Unica domanda di separazione e divorzio

È stato introdotto l’articolo 473 bis 49 al codice di procedura civile.

Tale norma prevede la possibilità per il coniuge che intende avviare la separazione giudiziale di proporre unitamente il giudizio di separazione e di divorzio.

La norma permette di affrontare nella stessa causa sia la separazione che lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, con abbreviazione dei tempi e riduzione dei costi.

In tal modo è possibile ottenere il divorzio trascorsi 6 mesi in caso di separazione consensuale e 12 mesi in caso di separazione giudiziale.

Così, presentando un ricorso unico per separazione e divorzio il giudice, con la sentenza di separazione invita i coniugi a comunicare, entro 6 mesi o 12 mesi, la loro volontà a non riconciliarsi.

La comunicazione consente al  giudice di pronunciare anche il divorzio, senza che sia necessario istruire un’altra causa presentando nuovo ricorso.

Procedura di negoziazione assistita per separazione e divorzio

Con la riforma Cartabia la negoziazione assistita diventa obbligatoria in materia di separazione e il divorzio.

La procedura di  negoziazione assistita in  ambito familiare deve essere sempre esperita prima di introdurre la causa ordinaria in tribunale.

La convenzione di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi deve essere redatta in forma scritta dagli avvocati, che autenticano la firma autografa del cliente.

La negoziazione non può avere una durata inferiore ad un mese e superiore a 3 mesi ed impegna le parti a risolvere in buona fede e con lealtà la controversia. 

Nel caso in cui venga raggiunto un accordo di separazione, la convenzione di negoziazione assistita è sottoposta al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, se non ravvisa, irregolarità comunica il nulla osta.

Ove via siano figli minorenni, incapaci, o portatori di handicap, la convenzione di negoziazione assistita va trasmessa entro 10 giorni dall’accordo al Pubblico Ministero.

Il PM autorizza l’accordo  di  negoziazione assistita solo se è rispondente agli interessi dei figli.

La convenzione di negoziazione assistita munita del nulla osta è equiparata alla sentenza di separazione.

La convenzione deve essere trasmessa, a cura degli avvocati delle parti, entro 10 giorni all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto.

Ciò ai fini della sua annotazione sull’atto di matrimonio, registrazione e trascrizione nei Registri di stato civile.

Avvocato per separazione giudiziale a Roma

L’Avvocato Gianluca Sposato, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati, segue personalmente casi importanti relativi alla separazione personale dei coniugi presso la Sezione Famiglia del Tribunale di Roma.

La prima consulenza a studio è volta ad acquisire tutte le informazioni del caso,  valutando in primis la possibilità di una riconciliazione coniugale. 

Ove la rottura del rapporto coniugale si definitiva ed irreparabile viene illustrata al  cliente l’attività legale da intraprendere per tutelare i suoi diritti e fornito preventivo  sui costi per la separazione giudiziale.

La scelta dell’Avvocato è determinante per tutelare al meglio i propri diritti e garantire il rispetto degli accordi patrimoniali tra coniugi, specialmente in presenza di minori.

E’ possibile prenotare un primo appuntamento con l’Avvocato Gianluca Sposato nell’area Assistenza Legale24h dove sono indicati i costi dei servizi,  chiamano  prima il numero 06.3217639.

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