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L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

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Pubblicato su Il Messaggero il 20 marzo 2011 dall’Avvocato  Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.

Le nuove offerte devono essere presentate in Cancelleria entro dieci giorni. Ecco quali dati occorre indicare nell’offerta di immobile sottoposto a pignoramento.

La disciplina dell’aumento di quinto 

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto: nella vendita con incanto l’aggiudicazione non è definitiva.

Infatti, l’art.  584 del  codice di procedura civile stabilisce che possono essere ancora fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni.

Ma le offerte successive non sono efficaci  se il prezzo  offerto non  supera di un  quinto quello raggiunto nell’incanto.

Cosa deve contenere l’offerta di acquisto?

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto: le offerte devono essere presentate mediante deposito in cancelleria.

La cauzione da prestare, ricorrendo tale fattispecie, deve essere pari al doppio di  quella originariamente prevista nell’ordinanza di vendita, a pena di nullità assoluta.

L’offerta può essere presentata personalmente dall’interessato o da un avvocato,  anche per persona da nominare

E deve contenere: il nome del giudice, il riferimento della data di aggiudicazione provvisoria del bene, i dati anagrafici dell’offerente e ogni altra utile indicazione, come espressamente previsto dall’art.  571 cpc.

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto: la Legge n. 80 del  2005

Con la riforma introdotta dalla Legge n. 80 del  2005 si  è voluto imprimere un carattere sanzionatorio diretto a correggere quello che poteva ravvisarsi come un  uso improprio dell’istituto.

Avendo previsto il legislatore che debba essere prestata cauzione per una somma pari al doppio di quella versata ai sensi  dell’art. 580 cpc.

E che essa sia incamerata alla procedura ove nessuno degli offerenti in aumento partecipi alla nuova gara indetta dal giudice.

Inoltre si è stabilito in un quinto e non più un sesto, come nella disciplina vigente fino al 28.2.2006, la misura dell’aumento da effettuarsi con offerta nel termine di  dieci giorni  dall’aggiudicazione provvisoria prevista dalla normativa che regola la vendita con incanto.

Chi può  partecipare all’aumento di quinto nelle aste immobiliari?

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto.

La norma prevede oggi che alla gara indetta a seguito delle offerte successive all’incanto possano partecipare esclusivamente gli offerenti in aumento, l’aggiudicatario provvisorio ed  i partecipanti al precedente incanto.

Che, nel termine stabilito, integrino la cauzione fino a raggiungere i due decimi del prezzo base d’asta.

Tale termine è perentorio come quello che ad esso segue con il provvedimento  che indice la gara stabilito dal giudice per la presentazione di altre offerte in aumento.

Verificata la regolarità delle offerte il giudice, indice nuova gara.

Della quale il cancelliere dà pubblico avviso e comunicazione all’aggiudicatario ed alla quale, come detto, possono partecipare anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato, abbiano integrato la cauzione.

Quando è consentito l’aumento di quinto per asta giudiziaria?

Si è  dubitato se la gara debba aver luogo anche quando vi  sia stata soltanto un’offerta in aumento.

L’opinione prevalente è per la risposta affermativa, non lasciando spazio a diverse interpretazioni il disposto dell’articolo in esame.

Il compimento della pubblicità, infatti, non avrebbe alcuna logica se il giudice dovesse procedere automaticamente all’aggiudicazione in favore di colui che ha proposto offerta in aumento di  quinto.

Senza tralasciare di considerare che l’offerta dell’aggiudicatario provvisorio  resta ferma, essendovi così almeno due soggetti portatori di un interesse attuale allo  svolgimento della gara, la cui diserzione comporta la perdita dell’intera cauzione da parte degli offerenti.

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Il procedimento esecutivo e l’aggiudicazione

Pubblicato su Il Messaggero il 13 marzo 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti  riservati. Vietata la riproduzione.

Entro il termine fissato per il versamento del saldo, l’aggiudicatario deve pagare tutti gli oneri tributari

Come ci si aggiudica un immobile all’asta?

La vendita con incanto è preceduta dal deposito della domanda di partecipazione e della cauzione indicata nell’ordinanza di vendita, comunque non superiore ad un decimo del prezzo base d’asta.

Se, aperto l’incanto, non è effettuato alcun rilancio, lo stesso è dichiarato deserto.

L’eventuale aggiudicazione non è definitiva in quanto nel termine di dieci giorni possono essere formulate offerte in aumento di almeno un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione con conseguente riapertura della gara.

Ogni  offerente per poter essere ammesso all’incanto deve depositare presso la cancelleria del Tribunale, la domanda di partecipazione entro le 12.30 del giorno precedente quello fissato per l’incanto ad eccezione del sabato.

La domanda deve contenere: il  cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il  codice fiscale, il  domicilio, lo  stato  civile ed il recapito telefonico del soggetto cui  andrà intestato l’immobile.

Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno  essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge.

Mentre, se è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare.

Il procedimento esecutivo e l’aggiudicazione: il saldo prezzo

Qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario o di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato?

In  questo caso dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’istituto di credito mutuante che abbia accettato  di  concedere il mutuo.

E’ importante ricordare che l’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri  tributari conseguenti all’acquisto del bene, quantificati dal Custode giudiziario.

Al quale devono essere corrisposti entro il termine per il versamento del saldo prezzo, che normalmente è di sessanta giorni dall’aggiudicazione e settanta dall’incanto.

Il procedimento esecutivo e l’aggiudicazione: la cauzione

Se l’offerente non rimane aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto.

Salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o  a mezzo di procuratore speciale, senza documento e giustificato motivo.

In tal caso, secondo quanto previsto dalle disposizioni generali del Tribunale di Roma, la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è  trattenuta come somma rinveniente a tutti  gli  effetti  dall’esecuzione.

Mentre, in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato  nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà  disposto l’incameramento  della cauzione.

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Le regole della vendita senza incanto

Pubblicato su Il Messaggero il 7 marzo 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti  riservati. Vietata la riproduzione.

E’ sufficiente il dissenso di un solo creditore per impedire che avvenga l’aggiudicazione.

Differenze tra vendita senza incanto e vendita con incanto

Sia la vendita senza incanto, disciplinata dagli articoli 570 e ss cpc, che quella con incanto, regolata dagli  articoli  576 e ss dello stesso codice, prevedono una gara aperta al pubblico di tutti i potenziali interessati, con esclusione del solo debitore.

Nell’esecuzione individuale viene di fatto preferita la vendita senza incanto, mentre in quella fallimentare, come disposto  dall’art. 108 della Legge istitutrice, la vendita avviene di regola con incanto.

Essendo prevista la seconda solo nei casi in cui possa apparire più vantaggiosa con il consenso dei creditori che hanno sull’immobile diritto di prelazione.  

Le regole della vendita senza incanto: l’offerta di acquisto

La vendita senza incanto è preceduta dal deposito di un’offerta irrevocabile accompagnata da una cauzione non inferiore ad un decimo del prezzo che viene proposto.

A differenza della vendita con incanto dove invece la cauzione che viene prestata è del dieci per cento sul prezzo base d’asta.

L’immobile è aggiudicato all’offerente o, nel caso di pluralità di offerenti, a colui che abbia presentato l’offerta più alta all’esito di una gara.

Le regole della vendita senza incanto: il ruolo del giudice

Sull’offerta il giudice sente il debitore ed i creditori intervenuti.

Qualora  l’offerta non superi di almeno un quinto il valore stimato dell’immobile, come dispone  l’art.  572 del  codice di procedura civile, è sufficiente il dissenso di un solo creditore per impedire l’aggiudicazione.

Nel caso di più offerte, il giudice può indire una gara alla quale sono ammessi tutti  gli offerenti prendendo a base l’offerta più alta.

Mentre se la gara non può avere luogo per mancata adesione degli offerenti, si aprono per il giudice due alternative: aggiudicare all’offerta più alta, oppure aprire l’incanto.

Se aggiudica all’offerta più alta, emette un decreto con il quale fissa le modalità e i tempi di versamento del prezzo e una volta rispettate queste condizioni, il decreto di trasferimento della proprietà dell’immobile.

Nella vendita senza incanto l’ aggiudicazione è definitiva

Nella vendita senza incanto l’eventuale aggiudicazione è definitiva, non essendo possibile proporre l’aumento di quinto nei dieci giorni  successivi, come nella vendita con incanto.

Quest’ultima è preceduta dal deposito della domanda di partecipazione e della cauzione indicata nell’ordinanza di vendita, comunque non superiore ad un decimo del prezzo base d’asta.

Se, aperto l’incanto, non è effettuato alcun rilancio, lo stesso è dichiarato deserto.

Ciò significa che, anche nel caso di un unico partecipante, per aggiudicarsi l’immobile dovrà essere effettuato almeno un  rilancio.

Infatti, l’avviso della vendita indica oltre agli altri elementi per la partecipazione, il prezzo base e la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte cosicché, nell’udienza fissata, tutti gli interessati vengano ammessi alla gara.

La gara termina quando siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta, senza che ne segua un’altra maggiore, venendo così identificato l’aggiudicatario provvisorio.

L’eventuale aggiudicazione, come detto,  non è definitiva in quanto nel termine di dieci giorni possono essere formulate offerte in aumento di almeno un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione con conseguente riapertura della gara.

 

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Case all’asta. Dall’incanto all’aggiudicazione

 

Pubblicato su Il Messaggero il 30 gennaio 2011.

Il custode giudiziario prepara il piano di riparto e provvede alla registrazione del decreto di trasferimento.

Le operazioni di vendita delegate al professionista delegato  

L’art. 591 bis cpc, ha previsto la delega delle operazioni di vendita ad un notaio, avvocato, o  commercialista iscritto negli elenchi di cui  all’art. 179 ter delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

La norma ha trovato una disciplina disomogenea sul territorio nazionale.

In molti Tribunali la vendita e le operazioni ad essa connesse viene delegata ad un avvocato o commercialista.

A Roma, quando non viene delegata ad un notaio, si  svolge davanti al Giudice dell’Esecuzione ed il professionista di cui sopra viene nominato custode del  compendio pignorato.

In tal modo si è voluto velocizzare la vendita, tenuto conto che  prima della riforma  era il debitore esecutato ad essere nominato custode del compendio pignorato.

Case all’asta: dall’incanto all’aggiudicazione nella vendita con e senza incanto

Mentre nella vendita senza incanto l’aggiudicazione è definitiva, in quella con incanto devono decorrere dieci giorni, senza che siano state presentate offerte in  aumento di un quinto.

Soltanto  a questo punto l’aggiudicatario dovrà  effettuare il saldo prezzo secondo le modalità riportate nel verbale di aggiudicazione, normalmente entro sessanta  giorni nel caso di vendita senza incanto e settanta nel caso di vendita con incanto.

Aggiudicato l’immobile, il custode è tenuto a svolgere le attività di delegato ex art.  591 bis n. 11 e 12 del  codice di procedura civile.

Deve, per prima cosa, verificare l’avvenuto pagamento del saldo del prezzo d’aggiudicazione ed il tempestivo deposito da parte dell’aggiudicatario dell’eventuale quietanza rilasciata dal creditore fondiario.

Ciò ove si sia provveduto al saldo del prezzo, o di parte di esso, in base alla disciplina sul credito fondiario.

Dovrà, poi, quantificare gli oneri tributari connessi all’aggiudicazione, provvedendo  a riscuoterli per l’adempimento  delle formalità connesse.

Case all’asta dall’incanto all’aggiudicazione: il decreto di trasferimento

L’aspetto più delicato delle attività delegate al professionista, in questa fase, riguarda la predisposizione del decreto di trasferimento, poiché con esso  viene trasferita la proprietà del bene all’aggiudicatario.

Non appena verificato l’avvenuto versamento del saldo prezzo e dell’importo delle spese necessarie ad assolvere gli oneri tributari connessi alla vendita, il custode-delegato deve trasmettere al giudice dell’esecuzione l’originale del decreto di trasferimento da firmare.

Accompagnato da una bozza da lui sottoscritta in minuta, dal certificato di destinazione urbanistica e da una  visura catastale aggiornata dell’immobile oggetto della vendita.

Successivamente dovrà provvedere alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.

Alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti.

Affinchè l’aggiudicatario possa entrare nell’effettivo possesso dell’immobile, una copia del decreto di trasferimento unitamente al verbale d’aggiudicazione, deve poi essere notificato al debitore esecutato.  

Vendita di immobile occupato dall’esecutato

Case all’asta dall’incanto all’aggiudicazione: occorre tener conto della disciplina normativa qualora l’immobile sia occupato.

Se l’immobile è  occupato dal debitore e dalla sua famiglia ovvero da terzi senza alcun titolo, già con l’ordinanza di aggiudicazione, o  con il successivo decreto di trasferimento, è possibile ottenere il rilascio del bene acquistato da parte del custode giudiziario.

Mentre diversa è l’ipotesi in  cui esista un contratto di locazione, in  quanto  bisognerà verificare se lo stesso sia stato stipulato prima o dopo il pignoramento immobiliare.

L’attività del Custode termina con la  predisposizione del piano di riparto.

 Che dovrà essere depositato al Giudice dell’esecuzione, unitamente al rendiconto finale della gestione per la sottoscrizione e  successiva approvazione,  salvo non  sorgano controversie distributive.

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Immobili all’asta, il contenuto della perizia

Pubblicato su Il Messaggero il 23 gennaio 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati.

Il consulente tecnico deve sempre verificare la completezza della documentazione catastale

Il contenuto della perizia immobiliare

L’art.  569 del  codice di procedura civile,  così  come modificato  dalla legge n. 80 del 2005, prevede che la nomina dell’esperto incaricato di determinare il valore dell’immobile pignorato avvenga prima dell’udienza di convocazione delle parti.

Ciò in modo  da poter arrivare a tale udienza con la relazione di  stima già  svolta –  spiega l’Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione custodi giudiziari.

La norma impone termini precisi nel decreto di  fissazione di udienza per la comparizione delle parti e la convocazione dell’esperto, di  regola un  architetto od ingegnere iscritto  nell’elenco  dei  Consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale.

La convocazione deve avvenire  entro  trenta giorni dal  deposito  della documentazione ipo catastale, mentre tra la data del provvedimento  e l’udienza non possono  decorrere più  di  centoventi  giorni.   

Disposizioni generali del tribunale di Roma sulle esecuzioni immobiliari 

Immobili  all’asta il contenuto della perizia, le disposizioni  generali  del  Tribunale di Roma dispongono  che il CTU provveda, per prima cosa, a  verificare la completezza della documentazione relativa all’estratto del catasto.

Quindi  all’esame dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato, acquisendo, ove non siano depositate, le mappe censuarie indispensabili per la corretta identificazione del bene e, solo per i terreni, i certificati di destinazione urbanistica.

La descrizione dell’immobile pignorato nella relazione del Ctu

Successivamente, dovrà provvedere alla descrizione dell’immobile pignorato, accertandone la conformità con quella contenuta nel pignoramento e  procedendo, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto.

Tra i quesiti  posti all’esperto assume particolare importanza quello relativo alla possibilità  di  vendere  i beni pignorati in uno o più lotti,  atteso  che il  debitore esecutato potrà  chiedere, ove ricorrano i presupposti,  la riduzione del pignoramento.

Immobile pignorato pro quota divisibile in natura

Se l’immobile è pignorato solo pro quota e se è divisibile in natura, l’esperto dovrà procedere alla formazione dei singoli lotti  indicando il valore di ciascuno, tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari.

Per questo negli immobili all’asta il contenuto della perizia è  fondamentale anche per valutare elementi  di opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi.

Determinazione del valore dell’immobile all’asta

Per quanto riguarda la determinazione del valore dell’immobile, che rappresenta la fase conclusiva dell’incarico e certamente l’aspetto più  delicato,  nell’elaborato peritale deve essere indicato il criterio di stima  cui si è fatto riferimento.

Operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima.

In  considerazione dello stato di conservazione dell’immobile e  di eventuali contratti di locazione e  provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, per natura opponibili alla procedura esecutiva.

Adempimenti del Ctu prima della vendita immobiliare

Occorre tener presente, poi,  che il CTU è  tenuto  ad inviare, copia del proprio elaborato ai creditori procedenti o intervenuti, al debitore, anche se non costituito, ed al custode eventualmente nominato.

Il Ctu deve svolgere tale adempimento almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita.

Il Ctu deve assegnare alle parti un termine non superiore a quindici giorni prima della predetta udienza per far pervenire, presso di lui note di osservazione al proprio elaborato,  al  fine di  garantire l’eguaglianza sostanziale della parti in  giudizio.

L’elaborato peritale,  completo di tutti gli allegati, dovranno essere depositati, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita.

Questi  gli  allegati da depositare negli immobili all’asta con il contenuto della perizia:

  • la documentazione fotografica,
  • la planimetria,
  • la visura catastale,
  • copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di sanatoria,
  • copia del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione e del verbale d’accesso,
  • nonché tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita

Dovranno essere depositati, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita,  salva la richiesta di termini di proroga per eccezionali  difficoltà  nello  svolgimento  dell’incarico.

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Case all’asta, l’espropriazione contro il terzo

Pubblicato su Il Messaggero il 16 gennaio 2011 dall’Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.

Il terzo proprietario deve subire l’espropriazione al posto del debitore. Possibile l’opposizione agli atti esecutivi

Quando è ammessa l’espropriazione contro il terzo proprietario?

L’art. 602 del codice di procedura civile disciplina l’espropriazione contro il terzo proprietario.

Questa consiste in quella particolare forma di espropriazione avente ad oggetto un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno o da ipoteca per debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione sia stata revocata per frode.

La responsabilità esecutiva in esame impone che il terzo debba subire l’espropriazione in luogo del debitore tutte le volte in  cui si  trovi in un particolare rapporto con il bene.

Per esempio nel caso del terzo acquirente che ha acquistato il bene già gravato da pegno o da ipoteca.

Oppure nel caso  del terzo datore d’ipoteca, quando il terzo abbia concesso che venisse costituito sul proprio bene un diritto reale di  garanzia per debito altrui.

Infine nel caso in cui il terzo sia divenuto proprietario  di beni alienati dal debitore con atto dichiarato inefficace perché in frode ai creditori.

Case all’asta l’espropriazione contro il terzo: la responsabilità per debito altrui

In tali casi il proprietario del bene espropriato, benchè estraneo al rapporto  debitorio, è gravato da responsabilità per un debito altrui.

Potendo delineare tale fattispecie come una particolare categoria di responsabilità esecutiva senza debito.

Ed infatti l’espropriazione viene condotta nei confronti di una persona diversa dal  debitore nelle ipotesi in cui il bene subastato sia gravato da ipoteca, pegno, privilegio con diritto di sequela, oggetto di  garanzia reale per debito  altrui.

O nel caso di acquisto già onerato, ovvero nel caso in cui l’alienazione da parte del  debitore sia stata revocata per frode.

Ferma in ogni caso la estraneità del terzo espropriando al rapporto obbligatorio, circostanza che lo rende immune dall’aggressione al suo intero patrimonio.

Disciplina dell’espropriazione contro il terzo

Case all’asta, l’espropriazione contro il terzo: il fondamento di tale speciale disciplina va individuato nell’art. 2910 del codice civile.

La norma, rendere concreta la responsabilità patrimoniale generica del debitore sancita dall’art. 2740 dello stesso codice di rito.

Stabilisce al primo comma la soggezione dei beni del debitore all’espropriazione mentre, al secondo comma, prevede che possano essere espropriati anche i beni del terzo quando siano vincolati a garanzia del credito.

O quando siano oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

In tali  casi è opportuno  ricordare che l’atto di precetto dovrà essere notificato tanto al debitore che al terzo.

Mentre la sua intimazione dovrà essere rivolta esclusivamente al debitore e dovrà contenere l’avvertimento rivolto al terzo, oltrechè al debitore, che si intende espropriare un determinato bene di proprietà del terzo di cui l’atto di precetto dovrà fare espressa menzione.

Mentre il successivo atto di pignoramento, che potrà assumere la forma dell’espropriazione mobiliare presso il debitore o presso terzi, dell’espropriazione immobiliare o dell’espropriazione dei beni indivisi, per ovvie ragioni, dovrà essere effettuato nei confronti del terzo e non del debitore.

I diritti del terzo proprietario sottoposto ad espropriazione forzata

Il terzo proprietario assoggettato ad espropriazione forzata  è,  comunque,  legittimato all’opposizione agli atti esecutivi,  essendo direttamente interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo.

Al  fine di non rimanere pregiudicato dal compimento di atti non  conformi alla legge, come stabilito dalla  Suprema Corte con  sentenza n. 4923 del 2000.

Parimenti  l’opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art.  615 del  codice di procedura civile, avendo  ad oggetto la contestazione del diritto di promuovere l’esecuzione forzata, è  esperibile soltanto  dal  debitore e dal terzo  assoggettato all’esecuzione.

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Pignoramenti in aumento

Intervista pubblicata su Il Sole 24 Ore il 22 dicembre 2010 all’Avvocato Gianluca Sposato esperto in  diritto immobiliare.

Di  seguito è possibile scaricare e leggere il pdf relativo all’intervista all’Avvocato Gianluca Sposato esperto in  diritto immobiliare sull’andamento  e le cause dei pignoramenti immobiliari.

Pignoramenti immobiliari in aumento per colpa della crisi

Purtroppo la crisi economica produce l’effetto dell’insolvenza debitoria, con la conseguenza che le famiglie italiane non riescono a far fronte al pagamento della rata di mutuo.

Questo comporta per la banca che ha iscritto ipoteca sull’immobile di dare corso  all’esecuzione forzata prima con l’intimazione dell’atto  di precetto  e poi con la notifica del pignoramento immobiliare.

I pignoramenti di immobili sono in aumento in tutta Italia e, con le procedure rese più snelle dal susseguirsi di riforme volute dalle banche, le vendite immobiliari per asta giudiziaria si concludono con tempistiche molto veloci rispetto al passato.

Generalmente le tempistiche dal pignoramento alla vendita e distribuzione del  ricavato sono di 3 anni.

Cosa fare dopo la notifica del pignoramento immobiliare?

Dopo la notifica di un pignoramento immobiliare si consiglia di farsi assistere da un avvocato civilista che abbia esperienza e operi esclusivamente nel ramo immobiliare, in particolare delle aste giudiziarie.

Il ruolo dell’avvocato civilista è importante in prima battura per verificare la regolarità della procedura esecutiva e, quindi, valutare se ricorrono i presupposti per presentare opposizione all’esecuzione  o opposizione agli atti  esecutivi.

Qualora non ricorrano queste condizioni sarà comunque sempre possibile rinegoziare il credito, accedere alla procedura di sovraindebitamento, chiedere la conversione del pignoramento, o la sospensione concordata .

I pignoramenti in aumento sono un problema che non va trascurato e solo  attraverso l’ausilio di un avvocato civilista patrocinante in cassazione esperto in materia, si potrà ricevere il necessario supporto.

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L’immobile occupato e la durata dei contratti di locazione

Pubblicato su Il Messaggero il 31 ottobre 2010 dall’Avvocato Gianluca Sposato specializzato in diritto immobiliare redità e risarcimento danni.

La vendita all’asta dell’immobile occupato

Le  norme relative alla pubblicità della vendita, prevedono che venga indicato  lo stato dell’immobile,  se libero o  occupato.

Tale adempimento è necessario al  fine di  garantire che l’acquirente disponga di tutte le informazioni  per valutare l’opportunità dell’acquisto. 

Occorre distinguere l’ipotesi in  cui il bene posto in vendita sia occupato dall’esecutato o da terzi.

In  quest’ultimo caso,  se con titolo opponibile o meno alla procedura – osserva l’Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell’ultima sessione per l’Esame di Stato per Avvocato a Roma.

Immobile occupato dall’esecutato e dalla sua famiglia

Un primo aspetto riguarda l’immobile occupato e la durata dei contratti di locazione, qualora l’immobile sia occupato dall’esecutato  e dalla sua famiglia. ovvero da terzi senza alcun titolo.

In questi casi con l’ordinanza di  aggiudicazione, o  con il successivo decreto di trasferimento, è possibile ottenere  il rilascio del bene acquistato da parte del  custode giudiziario.

Diversa è, invece, l’ipotesi in  cui  esista un  contratto  di  locazione, in  quanto  bisognerà  verificare se lo stesso sia  stato  stipulato prima o  dopo il pignoramento immobiliare.

Opponibilità dei contratti di locazione

Di regola l’opponibilità dei contratti all’acquirente di una procedura è riconducibile all’elemento della data certa,  che deve essere  precedente al pignoramento e la certezza della data deve essere accertata attraverso la registrazione del contratto.  

E’ bene, però, precisare – prosegue l’Avv. Gianluca Sposato – che la data certa del  contratto  di locazione potrebbe essere desunta anche da altri elementi.

quali per esempio un timbro postale, un’autentica di firma effettuata  da un Pubblico Ufficiale, ovvero dal timbro del deposito dell’atto in una cancelleria o in un qualsiasi ufficio pubblico.

La norma di  riferimento non parla, infatti, di registrazione.

La quale è rilevante ai  soli fini fiscali, tant’è  che  nella Legge 392/98 la nullità del contratto è ricollegata solo alla assenza della forma scritta e non alla registrazione, inizialmente prevista a pena di nullità.

Il contratto  di locazione ad uso abitativo non registrato

Quindi, per fare un esempio, un contratto di locazione ad uso abitativo non registrato ma avente data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento può considerarsi opponibile alla procedura e per quanti anni?

Il problema è frequente nelle vendite immobiliari per l’immobile occupato e la durata dei contratti di locazione.

Considerata la disciplina attuale delle locazioni abitative,  regolata dalla Legge 431 del 98 che prevede una durata del contratto di anni quattro, rinnovabili automaticamente di  ulteriori quattro.

In caso di mancato recesso per i motivi previsti dalla legge, un  contratto avente data certa anteriore al pignoramento scadrà in ogni caso dopo otto anni dall’inizio della locazione.

Quanto sopra tenuto conto che nel corso della procedura non sono consentiti rinnovi automatici.

Per i contratti che prevedono durate superiori l’articolo di riferimento è il 2923 del  codice civile.

Nel quale si prevede che le locazioni consentite da chi ha subito l’espropriazione sono opponibili all’acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento.

Alla stregua dell’articolo  1599  dello stesso  codice di  rito relativo alla vendita in generale  per un periodo non superiore ai 9 anni dall’inizio della locazione.

A meno che, oltre alla data certa, non vi sia stata anche la  trascrizione del contratto presso i Registri Immobiliari, prevista per le sole locazioni ultra novennali –  conclude l’Avv. Sposato.

 

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L’immobile occupato dal debitore o da terzi senza titolo

Pubblicato su Il Messaggero il 25 ottobre 2010 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati.

Le disposizioni generali del Tribunale di Roma relative alla pubblicità della vendita, prevedono espressamente che venga indicato lo stato dell’immobile, se libero o  occupato.

Ciò al fine di garantire che l’acquirente disponga di tutte le informazioni per valutare l’opportunità dell’acquisto. 

Immobile occupato dal debitore, o da terzi con contratto opponibile

L’immobile occupato dal debitore o da terzi senza titolo: occorre distinguere l’ipotesi in cui il bene posto in vendita sia occupato dall’esecutato, o da terzi.

E, in  quest’ultimo caso, se con titolo opponibile o meno alla procedura.

Nel caso di immobile occupato dall’esecutato e dalla sua famiglia ovvero da terzi senza alcun titolo, già con l’ordinanza di aggiudicazione, o con il successivo decreto di trasferimento, è possibile ottenere il rilascio del bene acquistato da parte del custode giudiziario.

Diversa è, invece, l’ipotesi in cui esista un contratto di locazione, in quanto  bisognerà verificare se lo stesso sia stato stipulato prima o dopo il pignoramento immobiliare.

Di regola l’opponibilità dei contratti all’acquirente di una procedura è riconducibile all’elemento della data certa.

La data deve essere precedente al pignoramento e la certezza della data deve essere accertata attraverso la registrazione del contratto.  

L’immobile occupato dal debitore o da terzi senza titolo: il contratto di locazione

E’ bene precisare che la data certa del contratto di locazione potrebbe essere desunta anche da altri elementi

Quali per esempio un timbro postale, un’autentica di firma effettuata da un Pubblico Ufficiale, ovvero dal timbro del deposito dell’atto in una cancelleria, o in un qualsiasi ufficio pubblico.

La norma di riferimento non parla, infatti, di registrazione,  che ha rilievo ai soli fini fiscali.

Tant’è  che nella Legge 392/98 la nullità del contratto è ricollegata solo alla assenza della forma scritta e non alla registrazione, inizialmente prevista a pena di nullità.

Il contratto di locazione ad uso abitativo non registrato è opponibile?

Quindi, per fare un esempio, un contratto di locazione ad uso abitativo non registrato, ma avente data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento può considerarsi opponibile alla procedura e per quanti anni?

Per rispondere occorre considerare la disciplina delle locazioni abitative, regolata dalla Legge 431 del 98 che prevede una durata del contratto di anni quattro, rinnovabili automaticamente di ulteriori quattro in caso di mancato recesso per i motivi previsti dalla legge.

Dunque un contratto avente data certa anteriore al pignoramento scadrà in ogni caso dopo otto anni dall’inizio della locazione, tenuto conto che nel corso della procedura non  sono consentiti rinnovi automatici.

L’immobile occupato dal debitore o da terzi senza titolo e le locazioni ultra novennali

Per i contratti che prevedono durate superiori l’articolo di riferimento è il 2923 del  codice civile.

Nel quale si prevede che le locazioni consentite da chi ha subito l’espropriazione sono opponibili all’acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, alla stregua dell’articolo 1599 cc per un periodo non superiore ai 9 anni dall’inizio della locazione.

A meno che, oltre alla data certa, non vi sia stata anche la  trascrizione del contratto presso i Registri Immobiliari, prevista per le sole locazioni ultra novennali.

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Rassegna Stampa

La validità del contratto di locazione nel procedimento esecutivo

Pubblicato su Il Messaggero il 17 ottobre 2010 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati

Opponibilità delle locazioni anteriori al pignoramento

L’art.  2923 del  codice civile coordina la posizione dell’acquirente in  vendita forzata con quella dei terzi  titolari  di  diritti  sulla cosa fondati su un contratto di locazione.

Conformandosi al principio “emptio non tollit locatum”  dettato anche per la vendita volontaria,  sempre che si tratti  di locazioni anteriori al pignoramento –  spiega  Gianluca Sposato avvocato immobiliarista a Roma.  

La disposizione in  esame stabilisce sostanzialmente tre criteri per verificare l’anteriorità  della locazione al pignoramento, cui  corrispondono gradi  diversi  di opponibilità.

La trascrizione rende opponibili le locazioni

In primis la trascrizione,  che rende totalmente opponibili le locazioni immobiliari ultra novennali.

La validità del  contratto di locazione nel procedimento esecutivo non può prescindere dall’accertamento di trascrizioni pregiudizievoli per l’acquirente d’immobile.

Quindi la data certa che impone all’acquirente di rispettare le locazioni immobiliari per l’intero periodo della durata convenzionale, purchè non  eccedente il novennio  dall’inizio della locazione.

Infine occorre considerare la detenzione del conduttore,  che obbliga l’acquirente al  rispetto della locazione nei limiti alla durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni  a tempo indeterminato.

Contratto di locazione a canone concordato a prezzo inferiore al minimo

Ma vediamo  nel  caso  concreto: cosa accade per esempio in caso di acquisto di immobile da una procedura esecutiva immobiliare alla quale sia opponibile un contratto di locazione a canone concordato ex art. 2 comma 3 legge 431/98 e canone pari a meno della metà del minimo contrattuale?

La validità del contratto di locazione nel procedimento esecutivo in questo caso è opponibile, poichè di regola all’acquirente sono opponibili le sole locazioni aventi data certa anteriore al pignoramento.

Questo criterio subisce però un’eccezione, ai sensi dell’art. 2923 terzo comma in esame.

In tale ipotesi l’acquirente non è tenuto a rispettare le locazioni consentite dall’espropriato in epoca anteriore al pignoramento nel caso in  cui  il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.

Congruità del prezzo  di locazione come elemento di  prova

La congruità o meno del prezzo per l’estensione alla vendita forzata del principio per cui l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione va valutata non con riferimento all’epoca della stipulazione del contratto o dell’assegnazione del bene, ma alla data del pignoramento.

L’acquirente che non voglia rispettare la locazione nonostante la tempestività del contratto e la congruità del canone deve eccepire la simulazione del contratto ai sensi dell’art. 1415 secondo comma del  codice civile, fornendone la relativa prova,  come ha affermato la Cassazione con  sentenza del  27/1/1999, n. 721.

Rinnovo tacito del contratto di  locazione

Dopo che sia stato eseguito il pignoramento, non è dato parlare, infatti, di rinnovo tacito del contratto di locazione per mancata disdetta da parte del locatore.

Essendo necessaria l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione ex art. 560 secondo comma del  codice di procedura civile, mancando la quale il rapporto locativo non subisce rinnovi ulteriori dopo il pignoramento (Cass. 25/2/1999).

Cosa succede, infine, qualora la locazione, per essere stato il relativo contratto stipulato in epoca successiva al pignoramento dell’immobile, non sia opponibile all’aggiudicatario del bene?

Il conduttore che non sia stato avvertito dell’esistenza del pignoramento dell’immobile, e che sia stato costretto a rilasciarlo in seguito alla vendita, ha diritto, per il fatto di aver subìto l’estromissione da parte dell’aggiudicatario, al risarcimento del danno nei confronti del locatore, per non aver goduto dell’immobile fino alla scadenza pattuita.

 

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