MONITORAGGIO
La Finanza di Progetto è svolta sotto stretto monitoraggio. Il ruolo del controllo delle operazioni è fondamentale per valutare l’andamento del progetto.
00191 Roma
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L’art. 495 cpc regola l’istituto della conversione del pignoramento che consiste nella richiesta formulata per iscritto al giudice dell’esecuzione dal debitore, di sostituire al bene immobile pignorato, una somma di danaro.
La somma di denaro offerta per accedere all’istituto della conversione deve essere pari all’importo dovuto per capitale, interessi e spese al creditore pignorante ed intervenuti.
La norma è stato oggetto di numerosi interventi del legislatore, che hanno inciso sul procedimento ma non sulla sua originaria natura.
E’ opinione consolidata in dottrina che la conversione del pignoramento costituisca un diritto del debitore, non sottoposto ad opposizione dei creditori, o a valutazione discrezionale del giudice.
Operando una modificazione dell’oggetto dello stesso, proseguendo il processo di esecuzione con oggetto mutato.
L’istanza di conversione può essere presentata anche verbalmente al giudice, come previsto dall’art. 486 c.p.c., in quanto non risultano stabilite regole di forma particolari se non il rispetto del contraddittorio.
Il giudice deve provvedere sulla richiesta del debitore, convocando le parti che devono essere sentite.
Anche se la giurisprudenza ha chiarito che l’audizione dei creditori prima dell’emanazione dell’ordinanza di conversione del pignoramento non è prescritta a pena di nullità rilevabile d’ufficio.
Infatti la relativa inosservanza può esser fatta valere soltanto dai creditori pretermessi nel cui interesse l’audizione è prevista ( Cass. 1490/89 ).
Si ritiene, inoltre, che per la conversione del pignoramento non sia necessario indicare la somma che occorrerà sostituire al bene pignorato, perché questa operazione è di esclusiva competenza del giudice.
Condizione di ammissibilità dell’istanza è il versamento della somma disposta dal giudice.
Di regola non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti d’intervento, dedotti i versamenti effettuati.
Con la L. 80/2005 si è operato lo spostamento indietro del momento preclusivo della presentazione dell’istanza, che deve essere proposta prima dell’emissione dell’ordinanza di vendita.
Si è concluso, in tal modo, il percorso razionalizzatore dell’istituto della conversione, estendendo il termine massimo per il versamento rateale a diciotto mesi in luogo dei nove precedenti.
Qualora il debitore non versi la somma indicata dal giudice nel termine previsto, oppure in caso di versamento rateale manchi, o ritardi il pagamento di una sola rata oltre i quindici giorni fissati la norma prevede che egli decada dalla conversione.
Con la conseguenza che le somme già versate vengono acquisite al pignoramento a titolo di sanzione ed il debitore decade dalla facoltà di chiedere nuovamente la conversione, dovendosi considerare inammissibile una nuova istanza in tal senso.
Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicato su Il Messaggero dall’Avv. Gianluca Sposato.
L’articolo 2914 del codice civile stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte dopo il pignoramento.
Deve precisarsi che l’espressione ”anteriori al pignoramento” va riferita non al compimento del pignoramento, ma alla sua trascrizione richiesta dall’art. 2693 dello stesso codice, limitatamente al pignoramento immobiliare, avente efficacia costitutiva.
Relativamente agli immobili soggetti al sistema tavolare, la Cassazione Civile con sentenza n. 9525 del 29/09/1997, ha affermato un principio guida nelle alienazioni anteriori al pignoramento.
Il terzo che proponga opposizione all’esecuzione assumendo di essere l’esclusivo proprietario dell’immobile pignorato in danno del debitore, può opporre il proprio acquisto ai creditori concorrenti soltanto se ha proceduto all’intavolazione anteriormente al pignoramento.
La Cassazione Civile con sentenza n. 4667 del 19/07/1986 si è pronunciata con riferimento ai mezzi di tutela spettanti ai terzi acquirenti dell’immobile in caso di pignoramento eseguito dopo la conclusione della compravendita e trascrizione successiva al pignoramento.
Cip nelle alienazioni anteriori al pignoramento con conseguente evizione a seguito dell’espropriazione.
L’acquirente in tal caso ha la possibilità di invocare la garanzia prevista dall’art. 1483 del codice civile, essendo inapplicabile la disposizione di cui all’art. 1482 dello stesso codice.
La Suprema Corte ha, infine, chiarito ( Cass. 1779/80 ) i casi in cui il venditore di un immobile risponde per evizione.
Ciò quando, non presentandosi tempestivamente dinanzi al notaio per la stipula dell’atto pubblico, ha impedito la trascrizione della compravendita prima che i suoi creditori trascrivessero sul bene venduto un pignoramento.
Anche il giorno successivo a quello stabilito per la stipula dell’atto pubblico di compravendita.
La norma è applicabile anche nelle procedure concorsuali, in considerazione del fatto che l’opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di compravendita immobiliare postula che l’atto medesimo non soltanto abbia data certa, ma anche che sia stato trascritto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui deve escludersi tale opponibilità con riguardo ad un atto di trasferimento immobiliare che sia stato trascritto in un giorno successivo, ovvero nello stesso giorno della dichiarazione di fallimento ( Cass. 9810/03 ).
La norma in esame non trova applicazione nel caso di trasferimento di immobile pignorato in forza non di una alienazione a titolo derivativo, ma di un acquisto a titolo originario, come per usucapione (Cass. 13184/99).
Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicato sul quotidiano nazionale Il Messaggero dall’Avvocato Gianluca Sposato.
Per esecuzioni immobiliari si intendono le espropriazioni immobiliari, che sono regolate dagli articoli da 555 a 622 del codice di procedura civile.
L’esecuzione immobiliare si esegue e ha inizio con il pignoramento immobiliare che deve essere notificato al debitore e con la sua successiva trascrizione.
L’atto deve contenere gli estremi richiesti per l’individuazione dell‘immobile ipotecato, i beni ed i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione e l’ingiunzione di cui all’articolo 492 cpc.
Si tratta dell’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti.
Lo Studio Legale Sposato presta assistenza legale nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari.
L’attività è svolta a tutela dei diritti del debitore esecutato, dei contitolari e degli eredi.
Con esame della documentazione inerente la procedura, individuazione delle questioni giuridiche ad essa connesse per la risoluzione del caso.
Ciò attraverso l’applicazione degli strumenti idonei a garantire tutela giuridica della parte esecutata in giudizio.
Mediante gli strumenti della opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, opposizione di terzo all’esecuzione.
L’Avvocato Gianluca Sposato ha fondato ed è Presidente emerito dell’Associazione Custodi e Delegati alle vendite Immobiliari.
L’attività dell’avvocato specializzato in esecuzioni immobiliari si esplica attraverso lo studio del caso e l’individuazione delle strategia per impedire la vendita dell’immobile pignorato all’asta.
Ciò presuppone ampia conoscenza in materia di diritti reali e diritto immobiliare.
Per valutare in prima istanza la possibilità di chiedere la riduzione e conversione del pignoramento, o la sospensione della procedura esecutiva.
Casistiche particolari, che meritano particolare approfondimento riguardano le alienazioni anteriori al pignoramento, l’espropriazione contro il terzo proprietario,
La conversione del pignoramento e la sospensione concordata sono strumenti idonei ad impedire che l’immobile pignorato venga venduto ricorrendo la possibilità per il debitore.
La rinegoziazione del credito, può essere una ulteriore strada percorribile onde evitare la vendita per asta giudiziaria dell’immobile pignorato.
L’attività nelle esecuzioni immobiliari viene svolta anche per la verifica del valore di stima dei beni immobili pignorati e della massa debitoria, relativamente all’operato del CTU esperto stimatore.
Nonché in sede di distribuzione del ricavato per l’esatto computo delle somme spettanti ai creditori e graduazione dei crediti indicate nel progetto di distribuzione.
Per Project Financing si intende il finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio.
Il progetto finanziario si presenta come entità autonoma rispetto ai soggetti che lo promuovono e viene valutato dai finanziatori principalmente per la sua capacità di generare flussi di cassa.
Il finanza di progetto nasce come modalità di finanziamento di progetti pubblici o privati, finanziariamente indipendenti, caratterizzati da elevati fabbisogni finanziari e dalla possibilità di ripartire i rischi sui diversi soggetti partecipanti all’operazione.
Il ricorso a questo strumento richiede specifiche competenze dal punto di vista organizzativo e contrattuale, sia per la realizzazione, che per evitare la gestione della crisi d’impresa.
Lo Studio Legale Sposato opera nel settore del diritto degli affari e project financing in operazioni di sviluppo finanziario ed economico, individuando la migliore normativa applicabile.
Il diritto degli affari rientra nel diritto societario, settore nel quale il nostro studio legale si avvale di professionisti di primissimo livello, con competenze in ambito commerciale, finanziario, tributario ed economico.
Sotto il profilo giuridico gli aspetti da esaminare nella finanza a progetto sono molteplici e richiedono la valutazione di un avvocato civilista, in grado di considerare le singole fasi di realizzo del programma.
La valutazione dei rischi nelle operazioni di project financing realizza l’aspettativa del cliente di potere raggiungere vantaggi economici e commerciali destinati ad ottimizzare i propri investimenti, in totale sicurezza.
L’Avvocato d’affari estende il proprio raggio d’azione, oltre che per quanto concerne la prevenzione e gestione del contenzioso e dei rapporti contrattuali, per massimizzare il valore competitivo del cliente e della sua attività.
Lavoriamo al fine di ottimizzarne il rendimento del progetto, grazie alle conoscenze tecnico giuridiche e metodologie necessarie all’analisi delle situazioni da affrontare.
L’attività riguarda sia la costituzione e amministrazione di società, che l’esecuzione del programma di sviluppo economico, attraverso partnership e soci finanziatori.
La Finanza di Progetto è svolta sotto stretto monitoraggio. Il ruolo del controllo delle operazioni è fondamentale per valutare l’andamento del progetto.
La tecnica finanziaria della Finanza di Progetto è innovativa. Volta a rendere possibile il finanziamento di iniziative economiche che generano flussi di cassa.
La natura del Project Financing deve essere equilibrata e ponderata. Il progetto deve autosostenersi per non gravare economicamente sui suoi promotori.
La Finanza di Progetto non può prescindere da solide basi metodologiche e da un forte know-how imprenditoriale. Per questo è fortemente business-oriented.
Ai contratti di mutuo fondiario stipulati prima dell’entrata in vigore del Testo Unico sulla legge bancaria n. 385/93 deve applicarsi il disposto dell’art. 20 del T.U. sul credito fondiario n. 646 del 1905.
I successori devono notificare all’istituto di credito di essere subentrati nel rapporto ed, in mancanza di tale notificazione, è consentita la notifica di tutti gli atti al debitore iscritto nel domicilio eletto.
Tale disciplina è caratterizzata dal principio della cosiddetta indifferenza ai fini esecutivi del trasferimento dell’immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario.
Principio generale in tema di esecuzioni immobiliari è quello per cui il pignoramento va eseguito nei confronti di colui che è proprietario al momento in cui l’esecuzione viene intrapresa.
Tale principio soffre, tuttavia, di una eccezione, derivante dalla originaria normativa in materia di credito fondiario.
Secondo tale normativa, qualora l’immobile da pignorare sia stato oggetto di ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario, l’esecuzione può essere intrapresa nei confronti dell’originario debitore mutuatario anche se costui abbia venduto l’immobile prima del pignoramento.
In tale fattispecie opera l’art. 20 del R.D. n. 646/1905 il quale ha stabilito il cosiddetto “principio di indifferenza” ai fini esecutivi dell’avvenuto trasferimento dell’immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario.
Detta norma prevede un onere di notifica all’Istituto di credito da parte dell’acquirente dell’immobile ipotecato.
Laddove, qualora tale notifica non sia eseguita, è legittima l’esecuzione intrapresa nei confronti dell’originario soggetto a carico del quale è stata iscritta l’ipoteca ed addirittura nei confronti di un soggetto defunto.
Il suindicato art. 20 del Testo Unico stabilisce che quando non vi sia stata comunicazione dell’acquisto, l’Istituto mutuante può agire contro il successore nello stesso modo come avrebbe proceduto contro l’originario debitore inscritto
In mancanza della notificazione, gli atti giudiziari di esecuzione possono essere diretti contro il debitore iscritto, nonostante l’alienazione.
Tale principio ha una duplice valenza:
In tal caso il successore può intervenire nella procedura intrapresa dal creditore fondiario.
Tale principio opera unicamente sul piano processuale ed è funzionale al compimento dell’esecuzione.
Ciò in quanto, sul piano sostanziale, il successore mantiene la posizione di soggetto estraneo al rapporto di debito dal quale nasce l’esecuzione.
Va ancora evidenziato che l’art. 161 I° comma del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 (Testo Unico sulla Legge Bancaria), nell’abrogare l’intero RD n. 646/1905, ha stabilito espressamente che, tuttavia, i contratti di mutuo fondiario già conclusi e le procedure esecutive immobiliari già intraprese alla data di entrata in vigore (1/1/94) del Decreto Legislativo medesimo restano regolati dalle norme in vigore.
Ciò comporta che continua ad applicarsi, rispetto a tali contratti ed a tali procedure, il suddetto “principio di indifferenza” e con esso la sopradescritta normativa di cui all’art. 20 del RD 646/1905.
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L’Avvocato Gianluca Sposato nel 2022 è stato eletto migliore avvocato dell’anno nel diritto delle assicurazioni dalla più grande comunità legale internazionale per le sue capacità ed esperienza nel risarcimento di gravi incidenti e incidenti mortali.
“Esperto in risarcimento danni per gravi incidenti, il professionista si distingue anche per la sua attività istituzionale. E’ considerato un faro nell’ambito di questa attività”.
Link: legalcommunity-italian-awards-2022-i-vincitori.
Il diritto delle assicurazioni rientra nell’ambito delle obbligazioni e ricomprende tutti i casi relativi all’esame e allo studio di contratti e polizze assicurative.
Il diritto delle assicurazioni è, dunque, quel ramo del diritto civile che, per quanto concerne la responsabilità civile in ambito contrattuale, riguarda i rapporti tra contraente assicurato ed assicuratore.
In tutti i casi di inadempimento dell’ente assicuratore, a fronte del pagamento di un premio da parte dell’assicurato, si rende necessario esaminare il contratto assicurativo con le relative clausole e franchigie al fine di verificare l’operatività o meno della polizza.
La RCA responsabilità civile auto, obbligatoria per legge (che rimanda al codice delle assicurazioni private per una conoscenza più tecnica e specifica in tema di danni da circolazione stradale) e qualsiasi polizza assicurativa, sia in ambito domestico, condominiale, che professionale, come polizza vita, polizza malattia, polizza infortunio, polizza fabbricato, etc.
Caratteristica del contratto di assicurazione è il pagamento di un premio a fronte di un rischio assicurato, al verificarsi del quale l’assicuratore è tenuto ad adempiere, a termini di polizza, a meno di particolari esclusioni che siano tassativamente indicate.
L’avvocato che si occupa di diritto assicurativo tutela il cliente assicurato che si è visto rifiutare il pagamento del premio, o dell’indennizzo previsto a termini di polizza, per inadempimento da parte dell’assicurazione.
L’esame e lo studio del contratto di assicurazione permette di fornire risposta all’assicurato sulla operatività, o meno, delle garanzie per mancanza di clausole espresse applicabili, o franchigie ( limiti entro i quali la polizza non opera ).
L’Avvocato Gianluca Sposato ha iniziato la sua carriera nel 1997 come legale fiduciario della compagnia assicurativa Nuova Tirrena SpA per cause relative ad inadempimento contrattuale relative a polizza assicurativa ramo responsabilità civile automobilistica.
Nel 2004, ha fondato l’ADISM Associazione Difesa Infortunati Stradali, di cui è Presidente, ricevendo l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il fattivo contributo rivolto a tutelare i diritti dei soggetti rimasti danneggiati da gravi incidenti stradali ed i familiari delle vittime della strada, che difende per il risarcimento dei danni subiti.
Lo Studio Legale Sposato presta assistenza legale all’impresa sin dalla fase della costituzione della società attraverso l’individuazione della forma societaria più adatta in relazione all’attività ed alle finalità societarie.
L’attività pone particolare riguardo alla regolamentazione dei rapporti tra i soci ed i terzi, gestendo i rapporti contrattuali e, attraverso i nostri partener, curando aspetti ed adempimenti fiscali.
Tutte le società di persone, cooperative e società capitali che assistiamo beneficiano di assistenza contrattuale personalizzata, redatta per gestire i rapporti con i clienti ed i fornitori, volta a garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte ed a prevenire forme di contenzioso.
La costituzione e amministrazione di società non può prescindere dalla forma più appropriata, sia per la costituzione di società a responsabilità limitata che per la costituzione di società semplice.
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Grazie alla nostra rete di professionisti, avvocati, commercialisti, notai, consulenti aziendali, revisori fiscali e contabili, siamo in grado di fare fronte ad ogni esigenza societaria.
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Il compromesso deve deve determinare l’oggetto della controversia e contenere la nomina degli arbitri, o dell’arbitro che può essere nominato anche dal Presidente del Tribunale competente a decidere territorialmente.
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Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità.
A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente, costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo anche da altri eventuali danni.
L’autodeterminazione è connessa alla informazione che il sanitario ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio.
L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario, il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso redatto in maniera sintetica e non dettagliata.
L’informazione deve essere relativa alla natura dell’invento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi ed ai rischi di questi ultimi.
Ove, in mancanza di un’adeguata informazione, il paziente subisca, a seguito dell’intervento chirurgico, un danno fisico (lesione), con la responsabilità contrattuale del chirurgo, stante in vizio del contratto relativo al consenso, concorre quella extracontrattuale per fatto illecito in relazione alla lesione causata alla salute protetta dal comma primo dell’art. 32 della Costituzione (Cass. n. 9705/97).
Data la complessità e difficoltà riscontrabili nel nesso di causalità e relativo onere probatorio è sempre necessario fare indagini approfondite per ricondurre l’entità delle lesioni al comportamento posto in essere dal medico.
Solo all’esito di una perizia medico legale di parte, che riscontri quale causa delle lesioni subite dal paziente la malpractice posta in essere dal sanitario, si potrà procedere alla quantificazione dei danni ed intraprendere la relativa azione di risarcimento.
Lo Studio Legale Sposato, fondato nel 1949, è stato tra i primi ad occuparsi in Italia della materia inerente la responsabilità medica ed offre assistenza legale e medico legale altamente specialistica a chi è incorso in errore medico ed ai familiari di chi è deceduto a causa di negligenza medica od ospedaliera.
L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente di Adism Associazione Difesa Infortunati Stradali e Malasanità è tra i massimi esperti in ambito nazionale in materia di responsabilità civile e risarcimento del danno per responsabilità medica per casi di errore medico e decesso ospedaliero.
Lo Studio Legale Sposato, si avvale di una rete di professionisti altamente qualificati con competenze diversificate nel settore del diritto immobiliare e del project financing.
L’Avvocato Gianluca Sposato è stato Procuratore Generale di Unicredit e mantiene rapporti privilegiati con primari istituti di credito bancari.
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Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.